Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6558 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3239-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALKE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIANA 63, presso

lo studio dell’avvocato SARA DI CUNZOLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCELLO FORTUNATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6607/2017 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 6.607 del 12 giugno 2017, pubblicata il 14 luglio 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, n. 5.723/2014 di parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente Alke s.r.l. avverso l’avviso di accertamento catastale col quale l’Agenzia delle entrate aveva attribuito la categoria C/1, la classe 15 e la rendita di Euro 21.544,00 all’immobile, sito in (OMISSIS), riportato in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), subalterno (OMISSIS), disattendendo la proposta, formulata colla dichiarazione DOCFA, di attribuzione (della categoria C/1,) della classe 9 e della rendita di Euro 8.681,44.

La Commissione tributaria provinciale, in particolare, aveva rideterminato la classe dell’immobile, attribuendo al locale la classe 11.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 15 gennaio 2018, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La contribuente ha resistito mediante controricorso del 20 febbraio 2018.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata – dissentendo dalla Commissione tributaria provinciale la quale aveva rigettato l’eccezione relativa e, invece, – rilevando che l’avviso di accertamento catastale era nullo per vizio di motivazione: la Agenzia delle entrate, infatti, non aveva indicato “i fabbricati presi a parametro, il loro classamento, le caratteristiche analoghe da considerare ai fini del giudizio di similarità, rispetto alla unità immobiliare, oggetto di classamento”; sicchè, come peraltro valutato dalla Commissione tributaria provinciale in sede di esame del merito, “il rilassamento appar(iva) generico e non correttamente motivato”.

Ha soggiunto il giudice a quo che, peraltro, dalle sentenze della stessa Commissione tributaria regionale, prodotte dalla appellata risultava “i proprietari di immobili di caratteristiche analoghe di quella zona” avevano vittoriosamente esperito il ricorso giurisdizionale, ottenendo “un classamento più favorevole”.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ricorrente, con unico motivo di ricorso, denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e in relazione al D.M. 19 aprile 1994, n. 701.

Obietta la ricorrente, con corredo di citazioni di pertinenti arresti di legittimità: l’avviso di accertamento è adeguatamente motivato; il provvedimento che consegue alla “procedura DOFA” (promossa dalla contribuente e caratterizzata “da una struttura fortemente partecipativa e improntata a principi di ampia collaborazione tra le parti”), contiene la inidicazione di tutti i dati identificativi della unità immobiliare, della categoria, della classe e della consistenza attribuite; il classamento (differente da quello proposto dalla dichiarante) e la conseguente elevazione della rendita sono frutto soltanto del “diverso apprezzamento dei medesimi dati indicati dalla parte”, in quanto i dati “posti alla base del giudizio estimale sono gli stessi indicati dalla contribuente”.

La ricorrente aggiunge, infine, di aver documentato l’adeguatezza della classe attribuita mediante raffronto “con immobili similiari” e, in particolare, “con l’intero stabile dove è ubicato l’immobile”; e oppone che “i contenziosi inerenti altre unità con classamento inferiori non pregiudicano quello (nella specie operato) per le caratteristiche intrinseche difformi”.

3. – Il ricorso merita accoglimento.

3.1 – Deve essere in limine disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente sotto il profilo della intervenuta formazione del giudicato interno sul merito del classamento, alla stregua della (supposta) ulteriore e autonoma ratio decidendi espressa in proposito dalla Commissione tributaria regionale.

Il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata (p. 3) alle produzioni (da parte della resistente appellata) di alcune sentenze le quali avevano riconosciuto “un classamento più favorevole” (rispetto a quelli attribuiti dalla Agenzia delle entrate) relativamente a “immobili di caratteristiche analoghe”, appare – alla evidenza – null’altro che mero obiter dictum inserito dal giudice a quo nella motivazione ad abuntantiam.

Sicchè non è ravvisabile alcun giudicato (di merito) in ordine alla adeguatezza della classe 11 stabilita dalla Commissione tributaria provinciale.

3.2 – Nella giurisprudenza di legittimità è affatto consolidato il principio di diritto secondo il quale: “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (…) se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 12497 del 16/06/2016, Rv. 640020 – 01).

A tale principio – la Corte lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – non si è uniformata la Commissione tributaria regionale.

Il Giudice a quo ha, infatti, erroneamente reputato – così incorrendo nella violazione di legge – che fosse da escludere la sussistenza stessa della motivazione dell’avviso di accertamento, il quale conteneva la indicazione dei dati oggettivi, della categoria, della classe e della rendita attribuite all’immobile, là dove la elevazione della classe (e della rendita) conseguiva esclusivamente alla differente valutazione tecnica in ordine al valore economico dell’immobile, senza che l’ufficio avesse disatteso alcuno degli elementi di fatto indicati dalla contribuente.

3.3 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità – alla Commissione tributaria regionale della Campania (in diversa composizione) per l’esame delle residue questioni circa il merito del classamento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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