Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6557 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 467-2018 proposto da:

D.L., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

PAOLO PECCHIOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1293/2017 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 1293 del 10 aprile 2017, pubblicata il 18 maggio 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 1535/2015 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente D.L. avverso l’avviso di accertamento catastale col quale (a conferma del precedente e originario accatastamento eseguito il 1939) è stata attribuita la categoria (OMISSIS) (villa), classe (OMISSIS), colla rendita di Euro 907,67 al fabbricato sito in (OMISSIS), riportato al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), disattendendo la proposta di variazione, presentata con DOCFA del 28 marzo 2012, di attribuzione della categoria (OMISSIS) (villino), classe (OMISSIS), colla minor rendita di Euro 735,95.

2. – Il contribuente, mediante atto del 14 dicembre 2017, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 10 gennaio 2018.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando quanto segue.

1.1 – Dalla documentazione in atti risulta che l’immobile possiede le caratteristiche di una villa (e non di un villino).

Pertanto è legittimo l’accatastamento colla categoria (OMISSIS), classe (OMISSIS).

1.2 – L’accatastamento corrisponde a quello originario, eseguito nel 1939, “a seguito di sopralluogo per comparazione con l’unità tipo n. (OMISSIS)”.

L’accatastamento originario non era mai stato contestato prima della richiesta di variazione presentata colla dichiarazione DOCFA del 28 marzo 2012.

1.3 – La circostanza che l’Amministrazione finanziaria non abbia prodotto la documentazione relativa alla “unità tipo n. (OMISSIS)” non giustifica la variazione del classamento, “in quanto per oltre settanta anni nessuna revisione” è stata richiesta.

La “stima storica” dell’immobile è decisiva, in quanto la denunzia di variazione del 28 marzo 2012 non reca menzione di alcuna modifica “che giustifichi il declassamento in cat. (OMISSIS)”.

Peraltro il fabbricato contiguo è accatastato colla categoria (OMISSIS).

2. – Il ricorrente sviluppa due motivi di ricorso.

2.1 – Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente censura che la Commissione tributaria regionale si sia limitata a prendere atto della “irreperibilità della Unità Tipo” e abbia proceduto “con assoluta incoerenza come se si fosse dinanzi a un fatto irrilevante”, mentre “proprio secondo il contenuto dell’Unità Tipo il giudizio potrebbe avere esiti ben diversi”.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle disposizioni “che definiscono la categoria catastale (OMISSIS) sotto (il) duplice profilo: a) (dell’) errata applicazione alla fattispecie concreta della norme di classamento; b) (dell’) errato criterio di applicazione”.

La parte richiama la circolare del Ministero delle Finanze n. 5 del 14 marzo 1992 e ne denunzia la violazione, deducendo che l’immobile non possiede i requisiti della “villa” richiesti per la categoria (OMISSIS) secondo la nuova previsione; procede, quindi, alla rassegna analitica dei parametri che caratterizzano la ridetta categoria e che non è dato riscontrare nel fabbricato.

Argomenta che, essendo “i criteri di definizione della categoria (OMISSIS) profondamente cambiati”, rispetto all’epoca dell’originario accatastamento del 1939, la circostanza che la denunzia di variazione DOCFA non rechi riferimento a “modifiche, anche strutturali, avvenute nel tempo”, non comporta che il fabbricato possieda attualmente “le caratteristiche idonee per la categoria (OMISSIS)”; anzi, in conclusione, “se l’unità abitativa era conforme alla categoria del 1939, proprio per tale ragione non lo è più”.

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

3.1 – Il primo motivo è destituito di fondamento.

Come è reso palese dalla illustrazione della ratio decidendi della sentenza impugnata – v. supra il paragrafo n. 1.3 – la Commissione tributaria regionale ha preso in esame e valutato la mancata produzione da parte della intimata Agenzia delle entrate della documentazione relativa alla “unità tipo n. (OMISSIS)” e ha dato contro della ragione per la quale la omissione de qua non era influente.

Sicchè non ricorre il caso, denunziato dal ricorrente, dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

3.2 – Neppure il secondo motivo è fondato.

3.2.1 – La violazione delle circolari della pubblica amministrazione, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “non è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto si tratta di “atti interni, destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l’attività degli organi inferiori e, quindi “affatto privi di” natura normativa” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19697 del 25/07/2018, Rv. 650360 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16644 del 10/08/2015, Rv. 636168 01; Sez. 3, Sentenza n. 16612 del 19/06/2008, Rv. 603822 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 11449 del 30/05/2005, Rv. 581322 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 4942 del 10/03/2004, Rv. 570966 – 01).

3.2.2 – Inoltre il ricorrente, col generico e indifferenziato riferimento alle “norme che definiscono la categoria catastale (OMISSIS)”, omette di indicare le specifiche disposizioni, che assume violate; di precisare distintamente, per ciascuna di esse, le pertinenti, singole fattispecie, accertate del giudice di merito, in relazione alle quali sarebbe incorso l’error iuris; e di darne adeguato conto.

Nè, per vero, può ritenersi consentito alla parte ricorrente di “rimettere al giudice il compito” di ricercare le violazioni, nè tampoco di enucleare “le censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse” (v. da ultimo Sez. 2, sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 – 01; cui adde Sez. 1, ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324 – 01; Sez. 6 – 3, ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681 – 01; Sez. Un., sentenza n. 9100 del 06/05/2015, Rv. 635452 – 01; Sez. 1, sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790 – 01; Sez. L, sentenza n. 9076 del 19 aprile 2006, Rv. 588498-01).

3.2.3 – Esattamente la Commissione tributaria regionale ha valutato la congruità del classamento siccome operato col metodo comparativo in relazione alla adiacente unità immobiliare, di categoria (OMISSIS).

3.3 – Consegue alle considerazioni che precedono il rigetto del ricorso.

3.4 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

3.5 – Il rigetto del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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