Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6556 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16005-2021 proposto da:

O.H., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DORETTA BRACCI giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 255/2021 del TRIBUNALE di PERUGIA,

depositata il 28/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso ai sensi del D.Lgs. 21 maggio 2008, n. 25, ex art. 35-bis, il cittadino nigeriano O.H., nato ad (OMISSIS) (Nigeria) il (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Perugia il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, o in subordine di protezione umanitaria.

1.1. Esponeva il ricorrente di aver lasciato la Nigeria a causa delle minacce di morte e delle torture ricevute dai rivali politici del padre, candidato alla carica di chairman per l’Action Congress Nigeria. In particolare, dopo la vittoria alle primarie, il padre era stato costretto a fuggire in quanto venuto a conoscenza del fatto che un suo avversario politico, A.W., aveva assoldato un killer per ucciderlo; successivamente lo stesso ricorrente veniva catturato da un gruppo di uomini a casa della nonna (che in quel frangente veniva uccisa) e, dopo aver subito quattro giorni di torture per fargli confessare dove si trovasse il padre, veniva liberato e denunciava i fatti alla polizia. Venuto a sapere che anche il fratello era sfuggito ad un’aggressione, il ricorrente decideva di lasciare il Paese e recarsi in Libia dove iniziava a lavorare; li veniva sequestrato e tenuto in carcere fino al pagamento di un riscatto; una volta liberato, si imbarcava per l’Italia dove giungeva a luglio 2017.

2. Il tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento delle varie forme di protezione invocate. In particolare: ha escluso il riconoscimento della protezione internazionale per essere il racconto generico e incoerente rispetto alle informazioni raccolte sulle primarie per la posizione di chairman avvenute nel 2017; ha ritenuto che il ricorrente non avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, non avendo presentato documenti o testimoni per provare quanto narrato; ha valutato in modo negativo l’esistenza online di una storia simile a quella dedotta dal ricorrente riguardante la figlia diciannovenne di un candidato alle elezioni a giugno del 2017; ha ritenuto che l’attuale situazione in Delta State non sia riferibile, in base alle fonti COI consultate, a un contesto di violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha infine negato la protezione speciale di cui all’art. 5 TUI, comma 6, alla luce della non credibilità del racconto, in assenza di elementi indicativi di una particolare condizione di vulnerabilità e di un radicamento effettivo in Italia.

3. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato ha depositato un mero atto di costituzione, senza svolgere difese.

4. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo, rubricato “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), nonché dell’art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost., comma 2 e nullità del procedimento a quo e del relativo procedimento definitorio per violazione per principio del contraddittorio conseguente alla mancata fissazione dell’udienza di comparizione della parte”, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), in ragione della mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

5.1. La censura è infondata in quanto dagli atti risulta che in realtà l’udienza è stata fissata, sia pure con la modalità di “trattazione cartolare” consentita dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, lett. h), convertito dalla L. n. 27 del 2020 (Cass. 41603/2021); al tempo stesso, il tribunale ha legittimamente motivato circa l’insussistenza delle condizioni per l’audizione del ricorrente (Cass. 21584/2020, 25439/2020).

6. Con il secondo mezzo, rubricato “Vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,5, al D.Lgs. n. 25 del 2007, artt. 3,8,32, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver valutato il Tribunale di Perugia la credibilità sulla base dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5, in cui diniego è stato corredato da una motivazione solo apparente o inesistente”, si censura la violazione dei parametri legali ai fini della valutazione del giudizio di credibilità del ricorrente e l’assenza di motivazione con riferimento a tale aspetto.

6.1. Il motivo è infondato, poiché integra la confutazione di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (ex plurimis Cass. 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017), essendo stato ripetutamente chiarito che la valutazione di inattendibilità espressa ai fini della protezione internazionale, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (ex plurimis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 32064/2018, 27503/2018, 16925/2018), come risulta nel caso di specie, alla luce delle ragioni esplicitate a pag. 6 e 7 del decreto, anche attraverso la valutazione della coerenza esterna delle dichiarazioni rese rispetto alle COI raccolte dal tribunale sulla vicenda narrata.

7. Il terzo motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 ed in particolare al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25, lett. a, b, e c, e agli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 CEDU”, per non avere il tribunale adeguatamente motivato il mancato riscontro delle ipotesi previste al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), e non aver esaminato in modo completo la situazione nella regione di Lagos State, ai fin del riconoscimento della protezione sussidiaria.

8.1 La censura è fondata, poiché il tribunale ha completamente omesso di indicare quali siano state le “fonti” in base alle quali ha lapidariamente escluso che nel Lagos State ricorra “una situazione di conflitto armato interno o internazionale” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); l’assoluta mancanza di indicazioni sulle C.O.I. in tesi consultate esonera il ricorrente dall’onere di allegare le fonti alternative (nel caso di specie invero segnalate a pag. 14 e 15 del ricorso) reputate idonee a prospettare un diverso esito del giudizio, risultando in tal caso sufficiente la censura di carenza dei relativi elementi identificativi (ex multis, Cass. 7105/2021, per cui “nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi”).

9. Con il quarto mezzo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,5, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, art. 19, commi 1 e 11”, ci si duole che il tribunale abbia disconosciuto la protezione umanitaria sulla base del giudizio di inattendibilità espresso ai fini della protezione internazionale, senza considerare altri aspetti, come la violenza degli scontri nel paese d’origine.

9.1. La censura è assorbita dall’accoglimento del terzo motivo.

10. Con il decimo mezzo si denunzia la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 8, comma 3, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5”, in relazione alle violenze subite dal ricorrente in Libia.

10.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati allegati i danni traumatici asseritamente subiti nel suddetto paese di transito.

11. Il decreto impugnato va quindi cassato per quanto di ragione, con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, con assorbimento del quarto, rigetta il primo e il secondo, dichiara inammissibili il quinto, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA