Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6555 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8506-2021 proposto da:

O.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1256/2021 del TRIBUNALE di TORINO,

depositata il 18/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, il cittadino nigeriano O.M., nato a (OMISSIS) (Edo State) il (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Torino il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, o di quella umanitaria.

2. Il ricorrente esponeva di aver sofferto di asma bronchiale fin dall’infanzia e di essere stato costretto, a seguito della morte del padre, a vendere un terreno al fine di disporre del denaro sufficiente per le cure mediche. Riferiva inoltre che i parenti paterni non avevano accettato la decisione della vendita ed avevano perciò preteso la restituzione del ricavato, arrivando ad aggredirlo e a minacciarlo di morte, sicché egli nel 2016 decideva di lasciare la Nigeria. Dichiarava infine di temere, in caso di rimpatrio, di non poter accedere alle cure mediche necessarie nel proprio Paese d’origine.

3. Il Tribunale di Torino ha ritenuto insussistenti i presupposti di tutte le forme di protezione invocate. In particolare, ha escluso il riconoscimento della protezione internazionale alla luce della non credibilità del racconto e della non dimostrata impossibilità di chiedere aiuto alle autorità nigeriane per fronteggiare le vessazioni familiari. In relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria, ha verificato che l’attuale situazione in Edo State e Delta State non risulta riferibile, in base alle fonti COI consultate, a un contesto di violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Infine, ha escluso la protezione umanitaria di cui all’art. 5 TUI, comma 6, in assenza di un percorso di inserimento socio-economico in Italia. Rispetto alla patologia dichiarata, ha reputato che il richiedente non abbia dimostrato che l’asma bronchiale non sia curabile se non in Italia e che in senso contrario deporrebbe il fatto che il ricorrente sia vissuto in Nigeria sino all’età di quasi trent’anni.

4. Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

5. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. Il ricorrente deduce “Omesso esame di un fatto decisivo prospettato dalla parte, manifesta carenza di motivazione con violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, lamentando che le proprie allegazioni sulle difficoltà di cura, in Nigeria, della patologia sofferta (asma bronchiale) siano state trascurate dal tribunale, sul semplicistico rilievo della sua sopravvivenza in Nigeria fino all’età di trenta anni. Sottolinea, al riguardo, che la Commissione territoriale, pur dando atto che “il richiedente ha presentato documentazione medica relativa a problemi di asma bronchiale per i quali richiedente attualmente sottoposto a cure mediche” e che ” le COI consultate indicano che il sistema sanitario nigeriano presenta alcune carenze in merito all’accesso alle cure per tali problemi respiratori”, aveva erroneamente affermato la propria incompetenza “al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d-bis e s.m.i.”, mentre il tribunale ha correttamente evidenziato l’applicabilità del regime normativo previgente al D.L. n. 113 del 2018, trattandosi di domanda presentata in sede amministrativa in data 20/09/2016 (v. Cass. Sez. U, 29460/2019, Cass. 23898/2020).

8. Le censure meritano accoglimento, poiché, una volta registrato l’errore commesso in diritto dalla Commissione territoriale, il tribunale avrebbe dovuto portare a conseguenza l’applicabilità della previgente normativa sulla protezione umanitaria, che consentiva il riconoscimento di quella forma di tutela anche in presenza di una vulnerabilità legata a particolari condizioni di salute non curabili nel Paese d’origine del ricorrente. Dagli atti di causa emerge (v. brani trascritti a pag. 3 del ricorso) che la Commissione Territoriale aveva acquisito COI specifiche sulle carenze del sistema sanitario nigeriano per l’accesso alle cure dei problemi respiratori da cui è affetto il ricorrente (asma bronchiale). D’altro canto, lo stesso tribunale menziona la documentazione allegata dal ricorrente (“docc. 14-23”) ma non rende sul punto una motivazione specifica, limitandosi sostanzialmente ad osservare che, pur essendo egli affetto da tale patologia sin dalla nascita, è comunque riuscito a sopravvivere in Nigeria fino all’età di 30 anni. Al contrario, il tribunale avrebbe dovuto verificare in concreto – come aveva fatto la Commissione territoriale – il grado di sviluppo del sistema sanitario in correlazione alle patologie sofferte, trattandosi di aspetto decisivo (Cass. 13765/2020).

9. Il decreto impugnato va quindi cassato per quanto di ragione, con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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