Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6555 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6555
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 20594-2019 proposto da:
TARSITANO DAVIDE, in qualità di difensore della sig.ra
F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 14854/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 30/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Avvocato Davide Tarsitano, quale difensore di F.E., aveva proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale della ordinanza pronunciata dal Giudice di legittimità n. 14854/2014 per la parte in cui non aveva provveduto a disporre la distrazione delle spese liquidate in favore della F. ed a carico dell’Inps.
L’attuale ricorrente rilevava di aver fatto richiesta di distrazione sin dalle conclusioni del controricorso anche reiterando la richiesta in sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c.
L’Inps rimaneva intimato.
All’esito della rituale notifica dell’istanza in esame anche alla parte rappresentata (disposta con ordinanza del 17.12.2019), veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1) Con unico motivo parte ricorrente lamenta l’errore materiale relativo all’omessa distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
L’istanza è fondata. Deve rilevarsi che nel controricorso, nella parte relativa alle conclusioni, è fatta specifica richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario; medesima richiesta è inserita anche nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Deve dunque ritenersi che nel caso di specie il mancato inserimento della distrazione richiesta costituisce una mera omissione nella stesura materiale della ordinanza, emendabile in sede di correzione dell’errore materiale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 287 e segg., 391 c.p.c., dispone che nella ordinanza n. 14854/2019, nella parte dispositiva, successivamente a ” oltre 15% per spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge”, venga inserito ” Con distrazione al procuratore antistatario”.
Manda la cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021