Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6554 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7619-2021 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende per procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 3989/2021 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 12/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, K.S., nato a (OMISSIS) (Guinea), il (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, o di quella umanitaria.

2. Il ricorrente esponeva di aver lasciato la Guinea per paura di essere imprigionato dopo la morte della compagna avvenuta in occasione di un tentativo di aborto clandestino.

3. Il Tribunale di Roma ha ritenuto insussistenti i presupposti di tutte le forme di protezione invocate. In particolare, ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ritenendo che dal racconto non emergessero i presupposti previsti dalla normativa in materia; ha poi reputato che l’attuale situazione in Guinea non fosse riferibile, in base alle fonti COI consultate, a un contesto di violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha infine negato la protezione speciale di cui all’art. 5 TUI, comma 6, in assenza di una particolare condizione di vulnerabilità e di un radicamento effettivo del ricorrente in Italia.

4. Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

6. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6.1. Con il primo motivo – rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 19 TUI, comma 1.1., come modificato dalla novella intervenuta con il D.Lgs. n. 130 del 2020” – si lamenta, con riguardo al riconoscimento della protezione speciale, la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi ai fini del giudizio di bilanciamento tra la situazione del ricorrente in Italia e quella cui sarebbe esposto in caso di rientro in Guinea, alla luce del sistema politico, sociale ed economico presente in quel Paese.

6.2. Il secondo mezzo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Il Tribunale ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno dello straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione art. 10 Cost.. Omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza”, svolge sostanzialmente critiche analoghe a quelle sollevate con il primo motivo, sottolineando peraltro le condizioni di povertà esistenti nella Guinea-Bissau (piuttosto che nella Guinea).

7. I motivi meritano accoglimento, poiché il tribunale ha effettivamente omesso di considerare fatti decisivi, quali la credibilità del racconto (alla luce del mandato di cattura per morte della compagna durante l’aborto clandestino), la giovane età del ricorrente (che ha lasciato la Guinea appena maggiorenne e ora sta proseguendo gli studi) e la significativa instabilità del Paese di origine (Guinea).

7.1. Nell’esaminare la domanda di protezione speciale, i giudici di merito, senza escludere la credibilità della narrazione – ma limitandosi a valutare i fatti allegati come non attinenti alla protezione internazionale – hanno quindi omesso di svolgere la dovuta valutazione comparativa tra la situazione attuale del ricorrente in Italia e quella cui sarebbe esposto in caso di rientro in Guinea, non riscontrandosi neanche nel decreto impugnato alcuna valutazione rispetto alla situazione sociale, politica ed economica di quel Paese. In assenza di un giudizio negativo sulla attendibilità del ricorrente, quanto da questi allegato, con specifico riguardo alla vicenda della morte della compagna a seguito di un aborto clandestino e del suo coinvolgimento a livello penale, avrebbe dovuto essere debitamente considerato, quantomeno ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

8. Il decreto impugnato va quindi cassato per quanto di ragione, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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