Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6554 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. II, 18/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 18/03/2010), n.6554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.P.L., (OMISSIS), M.R.,

(OMISSIS), C.L., (OMISSIS), M.

A., (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA GIUSEPPE,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

CENTRO STUDI ANTONIO MANIERI SRL P.I. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, MA.AN. in

R., M.S., M.A.G., P.

J.;

– intimati –

sul ricorso 5036-2005 proposto da:

CENTRO STUDI ANTONIO MANIERI SRL P.I. (OMISSIS) in persona del

suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore MA.

A. in R., M.S., M.A.G.,

P.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EZIO 24, presso

lo studio dell’avvocato PEZZANO GIANCARLO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti rie. inc. condizionato –

e contro

C.L., M.A., M.P., M.

R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4939/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato LIPERA Giuseppe, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato PEZZANO Giancarlo difensore dei resistenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; assorbito il ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 31-1-1984 C.L. ed i figli A., P. e M.R. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la s.r.l. Centro Studi Antonio Manieri, P.I. ed i figli di quest’ultima An., S. ed M.A.G. e, premesso che A., P. e M.R. erano figli naturali di M. L. e che An., S. e M.A.G. erano figli legittimi del medesimo in quanto nati dal matrimonio con la P., esponevano che con atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) M.L. aveva costituito la s.p.a. Centro Studi Antonio Manieri, avente ad oggetto la gestione di tre istituti scolastici con capitale ripartito tra lo stesso M., la moglie ed il fratello di costei; gli attori aggiungevano che il M. con successivo atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) aveva ceduto alla predetta società, non ancora iscritta nel registro delle imprese, la proprietà e la gestione del predetto complesso scolastico per il prezzo di L. 900.000 che il M. dichiarava essere stato già versato contrariamente al vero, atteso che nel bilancio al 30-9-1960 era stato dichiarato che l’attività sociale non aveva ancora avuto inizio.

Tanto premesso, ed aggiunto che il M. era nel frattempo deceduto, gli attori chiedevano che il Tribunale dichiarasse la nullità dell’atto di cessione del (OMISSIS) per simulazione assoluta e che il complesso scolastico era parte dell’asse ereditario, nonchè condannasse i convenuti al risarcimento dei danni in favore della C. per la mancata riscossione delle rendite del complesso scolastico stesso.

I convenuti costituendosi in giudizio chiedevano il rigetto delle domande attrici.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 27-6-1990 rigettava le domande attrici.

Proposta impugnazione da parte della C. e di A., P. e M.R. cui resistevano la s.r.l. Centro Studi Antonio Manieri, la P., An., S. e M. A.G. la Corte di Appello di Roma con sentenza del 25-5-1993 rigettava il gravame, rilevando tra l’altro che gli appellanti, quali eredi del M., gli erano subentrati nella posizione di parte contrattuale, onde incontravano, ai fini dell’azione di simulazione assoluta, il limite probatorio di cui all’art. 1417 c.c..

A seguito di ricorso per cassazione da parte della C. e di A., P. e M.R. cui resistevano con controricorso la s.r.l. Centro Studi Antonio Manieri, la P., An., S. e M.A.G. questa Corte con sentenza del 5-12-1996 accoglieva per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa anche per la pronuncia sulle spese ad altra sezione della Corte di Appello di Roma; in particolare assumeva che la C., non avendo agito quale erede del M., doveva considerarsi terzo e non parte rispetto all’atto del quale era stata chiesta la dichiarazione di simulazione, onde la prova per testimoni e quella per presunzioni era per lei ammissibile senza limiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1417 c.c..

Proposto atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., da parte della C. e di A., P. e M.R. cui resistevano la s.r.l. Centro Studi Antonio Manieri, la P., An., S. e M.A.G. la Corte di Appello di Roma con sentenza del 24-11-2003 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza la C., A., P. e M.R. hanno proposto un ricorso affidato a quattro motivi cui la s.r.l. Centro Studi Antonio Manieri, la P., An., S. e M.A.G. hanno resistito con controricorso formulando altresì un ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo e depositando successivamente una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Sempre in via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità ai sensi dell’art. 372 c.p.c., del deposito nel presente giudizio del documento indicato al n. 4 del ricorso principale.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si osserva che con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto contenuti nella sentenza n. 10849/1996 di questa stessa Corte in relazione all’artt. 2909 c.c. e art. 345 c.p.c., vecchio testo, assumono che la Corte territoriale non ha tenuto conto che la menzionata sentenza di legittimità aveva già ritenuto rilevanti le prove offerte dagli esponenti, e che pertanto tale valutazione doveva essere considerata vincolante per il giudice di rinvio; inoltre le prove articolate nell’atto di riassunzione erano ammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c., vecchio testo, salvo ogni consequenziale, provvedimento in ordine alle spese.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, premesso che sulla base della menzionata sentenza di questa stessa Corte le prove dedotte nell’atto di appello dell’11-9-1991 – di natura documentale e presuntiva – erano ammissibili in ordine alla posizione della sola C., ha proceduto quindi quale giudice di merito alla relativa valutazione;

inoltre correttamente ha ritenuto inammissibili le prove testimoniali articolate dagli appellanti per la prima volta in quel grado di giudizio, trattandosi di un giudizio di rinvio con conseguente preclusione ai sensi dell’art. 394 c.p.c., comma 3, all’ingresso di nuove prove, fatta eccezione per il deferimento del giuramento decisorio; è quindi manifestamente erroneo il richiamo dei ricorrenti principali all’art. 345 c.p.c..

Con il secondo motivo questi ultimi, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., ed omesso esame dell’art. 1148 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver escluso il diritto al risarcimento del danno in favore degli appellanti quale automatica conseguenza di un eventuale accertamento della invocata simulazione dell’atto di cessione del (OMISSIS); inoltre evidenziano, contrariamente al convincimento espresso dal giudice di rinvio, il comportamento illecito delle controparti le quali erano perfettamente a conoscenza dell’esistenza degli esponenti almeno a decorrere dal 30- 9-1971, data della notifica dell’atto di citazione con il quale era stato richiesto il riconoscimento giudiziale di paternità dei figli naturali di M.L.; pertanto l’aver trattenuto da allora le ingenti rendite percepite dal complesso scolastico per cui è causa pur non ignorando l’esistenza della famiglia “parallela” di M.L. costituiva un elemento psicologico tale da giustificare l’applicazione dell’art. 2043 c.c..

Infine i ricorrenti principali assumono che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la vicenda anche alla luce dell’art. 1148 c.c..

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha affermato che il contratto simulato non costituisce di per sè un atto illecito e non è quindi fonte di responsabilità nei confronti dei terzi ai sensi dell’art. 2043 c.c., i quali quindi non hanno titolo al risarcimento dei danni nei confronti delle parti medesime se non nel concorso di tutti gli elementi costitutivi previsti dalla suddetta disposizione (vedi a tal riguardo Cass. 26-2-1991 n. 2085).

Sulla base di tale corretta premessa, non oggetto comunque di censure in questa sede, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un comportamento illecito ex art. 2043 c.c., ascrivibile al Centro Studi ma.an. o a M.L. (quali parti del contratto asserito come simulato), considerato che era impossibile ipotizzare da parte di costoro all’epoca della vendita del complesso scolastico suddetto (ovvero in data (OMISSIS)) la possibilità di procurare una lesione nella sfera di soggetti ancora inesistenti cioè i figli nati dall’unione del M. con la C.) o con i quali non avevano alcun rapporto (ovvero la C.).

Alla luce di tali considerazioni è evidente l’infondatezza dei profili di censura sollevati dai ricorrenti principali sia perchè in ordine alla insussistenza nella specie dei requisiti di cui all’art. 2043 c.c., il giudice del rinvio ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, sia soprattutto perchè, nella prospettazione della domanda di natura risarcitoria formulata dagli attori fin dal primo grado di giudizio, la responsabilità ex art. 2043 c.c., da essi invocata nei confronti dei convenuti era conseguente alla declaratoria di simulazione dell’atto di vendita del (OMISSIS), domanda quest’ultima invece rigettata in quanto ritenuta infondata.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali, deducendo vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’espressione “tutte le attività scolastiche verranno gestite dall’attuale Società Centro Studi A. Manieri, a meno che mia moglie non intenda gestirli in proprio” non costituisse atto dispositivo del patrimonio, bensì una riconferma dell’assetto societario con i familiari più stretti o una semplice raccomandazione alla moglie priva delle caratteristiche di attribuzione patrimoniale; in realtà la suddetta frase, letta nel contesto delle disposizioni di ultima volontà, e quindi con riferimento a “tutto ciò che mi appartiene in beni mobili ed immobili”, induceva a concludere che le “attività scolastiche” ivi menzionate non erano altro che i beni mobili di cui parlava il testatore; d’altra parte diversamente opinando non si comprenderebbe per quale ragione M.L. nel testamento avrebbe impartito “raccomandazioni” alla moglie ed ai figli riguardo ad un bene che non gli apparteneva più da oltre dodici anni.

Rilevato poi che, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, l’oggetto sociale della società Centro Studi Antonio M. non contemplava, oltre che la gestione, anche l’acquisto del complesso scolastico per cui è causa, i ricorrenti principali sostengono che la Corte territoriale non aveva attribuito rilievo all’impotenza economica dell’apparente acquirente, all’esiguità dei corrispettivo in relazione al valore del complesso, agli scarni bilanci incompatibili con una attività aziendale di tale imponenza ed alla laconica dichiarazione che il prezzo della pretesa vendita era già stato pagato, elementi tutti che invece costituivano chiara dimostrazione della simulazione.

I ricorrenti principali considerano poi del tutto apodittico considerare il termine “avviamento” come il modo sintetico di indicare l’attività aziendale asseritamente acquisita dalla suddetta società, ed evidenziano il travisamento del contenuto della relazione resa dal presidente della CSAM nel corso dell’assemblea straordinaria del 2-1-1970, dalla quale era risultato in realtà che la società non aveva svolto alcuna attività imprenditoriale.

Infine i ricorrenti principali censurano anche l’affermazione del giudice di rinvio secondo cui la prova della simulazione non sarebbe emersa neppure dal fatto che la pretesa vendita fosse stata effettuata prima della iscrizione della CSAM al registro delle imprese, atteso che l’atto ben poteva essere compiuto da un rappresentante senza poteri il cui operato era poi ratificabile successivamente.

Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunciano l’omesso esame da parte del giudice di rinvio dei bilanci e dei conti profitti e perdite che evidenziavano che la CSAM nei dodici anni intercorrenti dalla sua costituzione alla morte del M. non aveva mai svolto attività di sorta, dell’irrisorietà del prezzo pagato nonchè del fatto che il venditore aveva dichiarato di aver già ricevuto il prezzo nonostante che in sede di bilancio al 30-9-1960 era stato rilevato che l’attività non aveva ancora avuto inizio; inoltre sempre sul piano della prova presuntiva della simulazione della vendita in questione i ricorrenti principali deducono l’omesso esame del fatto che il M. aveva ceduto in data (OMISSIS) le sue quote di partecipazione al cognato P.O. e che quest’ultimo a sua volta le aveva cedute alla sorella J. ed alle figlie maggiori, configurandosi così un doppio passaggio integrante un comportamento singolare se avulso dall’intento simulatorio; in realtà il M. aveva ottenuto, eludendo il pagamento dell’imposta di successione, lo stesso risultato prefissosi prima della stipula della cessione, e cioè di trasferire ai suoi eredi legittimi la proprietà del complesso scolastico.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale, all’esito di un esame articolato e scrupoloso del testamento olografo redatto dal M. ha escluso l’esistenza di alcun valido indizio in relazione al fatto che la vendita in questione fosse solo apparente, considerato che nella suddetta scheda testamentaria era insussistente qualsiasi specifica attribuzione “mortis causa” e persino menzione degli istituti scolastici già in precedenza ceduti alla CSAM, cosicchè in particolare l’espressione “tutte le attività scolastiche verranno gestite dall’attuale Società Centro Studi A. Manieri, a meno che mia moglie non intenda gestirli in proprio” conteneva una raccomandazione del tutto priva delle caratteristiche della attribuzione patrimoniale, avendo voluto in tal modo il M. verosimilmente alludere al fatto che, in caso di sua morte, la moglie, essendo titolare della maggioranza delle azioni, avrebbe potuto liquidare la società o rivestire a sua volta la carica di amministratore.

Il giudice di rinvio ha poi aggiunto che in base all’art. 2 dello statuto della CSAM, dove era precisato che la società “potrà per il raggiungimento degli scopi sociali acquistare beni mobili ed immobili …” era evidente che l’acquisto da parte della società delle tre aziende scolastiche (beni mobili) non solo era coerente con l’oggetto sociale, ma rispondeva ad una precisa scelta imprenditoriale della società stessa.

Inoltre la sentenza impugnata ha affermato che, contrariamente all’assunto degli appellanti, il complesso scolastico acquistato dalla CSAM figurava all’attivo del bilancio della società dopo l’acquisto stesso, posto che dal primo bilancio al 30-9-1960 redatto dopo la costituzione della società stessa all’attivo societario risultava la posta di L. 900.000 denominata “avviamento”, espressione quest’ultima con la quale si era inteso indicare in modo sintetico l’attività aziendale appena acquisita, considerato che l’appostazione era stata fatta per un valore coincidente con il prezzo di acquisto del cespite e che d’altra parte la suddetta attività aziendale, in assenza di immobilizzazioni materiali immobiliari che la caratterizzassero, si estrinsecava prevalentemente nell’avviamento aziendale.

La Corte territoriale ha poi escluso che la prova della simulazione potesse desumersi dal mancato esercizio del complesso aziendale in quanto non trasferito alla società, rilevando che tale assunto era fondato su una errata interpretazione delle dichiarazioni rese dal M. quale presidente della CSAM come raccolte nel verbale di assemblea straordinaria del 2-1-1970 relative ad un “mancato funzionamento” della società, da intendersi invece come un riferimento ad un cattivo funzionamento della impresa societaria, ossia alla situazione di infruttuosa gestione che aveva causato una perdita di L. 414.522; infatti da nessuna affermazione del M. era dato desumere che gli istituti scolastici acquistati dalla CSAM non fossero funzionanti.

Infine il giudice di rinvio ha escluso che potesse desumersi la prova della simulazione dalla circostanza che l’atto di vendita era stato stipulato con la società in data (OMISSIS) prima che la stessa acquistasse la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese; al riguardo ha rilevato che ai sensi dell’art. 2331 c.c., l’atto compiuto dalla società non ancora iscritta era equiparabile, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, ad un atto posto in essere da un rappresentante senza poteri ratificabile secondo le ordinarie regole, come in effetti era avvenuto nella specie secondo le stesse ammissioni degli appellanti.

Alla luce di tali considerazioni è agevole concludere che la sentenza impugnata ha fornito ampia e puntuale indicazione delle fonti del proprio convincimento in ordine alla insussistenza di qualsiasi elemento probatorio circa la pretesa simulazione assoluta del contratto di vendita “de quo”, avendo proceduto in proposito ad un accertamento di fatto sorretto da ampia e logica motivazione, come tale immune dalle censure sollevate dai ricorrenti principali, e deve aggiungersi che il giudice di merito al riguardo è libero di valorizzare gli elementi considerati rilevanti ai fini della decisione senza dover necessariamente prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze indicati dalle parti; in tale contesto non è censurabile il mancato esame da parte del giudice di rinvio dell’atto di cessione in data (OMISSIS) da parte del M. ad P.O. delle sue quote di partecipazione alla CSAM, non senza evidenziare l’inidoneità in radice da un punto di vista logico di tale atto a provare la simulazione di un atto di vendita dell’intero complesso scolastico avvenuto nel 1959, ovvero undici anni prima.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

In esito a tale statuizione resta assorbito il ricorso incidentale basato su di un unico motivo con il quale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 574 c.c., comma 2 (nel testo poi abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151)- artt. 978 – 979, 982 e segg. c.c., e vizio di motivazione, si sostiene che, avendo i figli legittimi del M. esercitato il loro diritto potestativo di commutazione in denaro di quanto spettante ai figli naturali della C., questi ultimi avevano soltanto un diritto di credito in ordine all’assegno di commutazione.

I ricorrenti principali soccombenti devono essere condannati al rimborso delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti incidentali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3500.00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

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