Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6554 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 5403-2015 proposto da:

MOBILIFICIO P. SRL, in persona dei componenti del C.d.A. tutti

amministratori delegati della società con firma congiunta

P.S., P.L., P.G., P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PELAGIO PRIMO 10, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIETTA CENTOMIGLIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZO MAZZOTTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO DI SALERNO in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6241/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Mobilificio P. srl, in persona del L.R., ricorre, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia del territorio, per la cassazione della sentenza – n. 6241/2014 – con la quale la CTR della Campania, sez. dist. di Salerno, confermava la sentenza del giudice di primo grado, rigettando l’appello proposto dalla contribuente, in controversia concernente l’impugnazione dell’atto con cui – a seguito di Docfa del 16.04.2008, presentata ai fini di descrivere la divisione e la variazione identificativa dell’immobile(classificato in cat. D) destinato a vendita ed esposizione di mobili – veniva rideterminata la rendita catastale in Euro 85.664,00.

In particolare, i giudici d’appello statuivano che l’ufficio era pervenuto alla determinazione della rendita legittimamente anche senza sopralluogo, tenuto conto che l’accertamento si era fondato sui dati presentati dalla medesima contribuente con la procedura Docfa e sulla relazione di stima tecnico-estimativa allegata al ricorso introduttivo.

Secondo la CTR l’Agenzia aveva operato, inoltre, correttamente sulla base della stima diretta in base al saggio di fruttuosità ed al valore dei cespiti riferiti al biennio 1988/89 secondo il disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949.

Affermava, altresì, che l’Erario aveva applicato la formula estimale per la determinazione della rendita catastale secondo la formula R=r x V dove r rappresenta il saggio di fruttuosità, V il valore dei cespiti riferiti al biennio indicato ed il saggio di fruttuosità è indicato nella misura del 2%.

Resiste con controricorso l’ufficio.

In data 27.11.2019, la società ricorrente ha depositato memoria, non notificata alla controparte, con la quale ha eccepito l’esistenza di un giudicato esterno (sentenza della CTR della Campania n. 1220/2017).

In particolare, l’ente contribuente ha dedotto che con detta decisione i giudici regionali – decidendo in merito ai medesimi avvisi di classamento ed ai medesimi beni, hanno confermato la rendita catastale in Euro 49.688,00 esposta nella denuncia Docfa; che detta sentenza, impugnata con il rimedio della revocazione, è stata confermata dalla CTR che ha respinto il ricorso per revocazione.

Secondo la ricorrente, inoltre, la sentenza risulta passata in giudicato come da attestazione della Segreteria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.Preliminarmente, osserva questa Corte che la sentenza n. 1220/2017 non reca l’attestazione del passaggio in giudicato. Essa, in ogni caso, ha riguardo a diverso avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla denuncia Docfa del 16.04.2008, tant’è che pur risultando concernere il medesimo cespite immobiliare, reca una rendita catastale diversa da quella indicata nell’avviso oggetto della sentenza impugnata con l’odierno ricorso per cassazione.

3. Con il primo motivo, che deduce congiuntamente con sovrapposizione di censure, non del tutto omogenee, “errata motivazione della sentenza, violazione del principio di motivazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, errata applicazione delle norme di classamento, violazione della L. n. 212 del 2000, violazione del R.D.L. n. 652 del 1939 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, nonchè della L. n. 311 del 2004, art. 1 e s.s., del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 1 e s.s.;

contraddittorietà della motivazione e contrasto della sentenza coi principi di cui all’ordinanza n. 235/72014 della C. di Cassazione”, la ricorrente lamenta l’assenza del sopralluogo al fine della valutazione diretta dell’immobile, assumendo che l’Ufficio ha applicato il saggio di fruttuosità del 2% senza motivare le ragioni che hanno indotto all’applicazione di detta percentuale e senza indicare gli immobili similari della zona cui pure ha fatto riferimento nell’atto impugnato.

Assume, altresì, l’omessa allegazione degli atti richiamati nell’accertamento e precisamente, gli atti amministrativi e i classamenti relativi.

4. Con la seconda censura, si lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè omessa valutazione dei documenti allegati al fascicolo e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, sostenendo che i giudici regionali hanno omesso di valutare la perizia tecnica allegata al fascicolo e riportata nel copro del ricorso

5. La prima censura è infondata alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte, che, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio – ovvero, di attribuzione di rendita catastale a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (c.d. procedura DOCFA) – ha precisato che l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può intendersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita “solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati”, come pacificamente è avvenuto nel caso di specie, “mentre, in caso contrario, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (cfr. Cass. n. 12777/2018; Cass., Sez. 6 – 5, ord. n. 6065 del 2017; conf. Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237, Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497).

6. Quanto alla mancata allegazione all’avviso di rettifica catastale degli atti presupposti è sufficiente ad evidenziarne l’infondatezza il richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c. d. procedura DOCF A) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gl’immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità’ concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione” (Cass. n. 16824 del 21/07/2006; Cass. n. 17971/2018).

7.Fermo restando ciò, appare opportuno, ai fini della dedotta violazione per l’assenza del previo sopralluogo e della motivazione in ordine al saggio di fruttuosità, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

8.Secondo quanto prescritto dal R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv.in 1.1249/39: “la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui alla L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppablli in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.

In base al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano): “Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell’art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unita”.

Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37 stabilisce che: “Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta”.

9.Va dunque affermato come il compendio normativo deponga – con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale – per la necessità di ‘stima direttà, senza tuttavia che ciò debba necessariamente presupporre l’esecuzione del ‘sopralluogo; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente nè una condizione di legittimità dell’avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l’amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione(Cass. n. 12743 del 23/05/2018 Cass.n. 6633/2019; Cass. n. 8529/2019).

Sicchè la mancanza di esso non preclude, di per sè, la valutazione mediante “stima diretta”, allorquando l’ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo, come nel caso di specie, avendo esso a disposizione la denuncia Docfa della contribuente; elementi valutativi che in tanto possono integrare “stima diretta”, in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento.

10. Su tale presupposto, onere del contribuente è dunque quello di confutare gli avvisi attributivi di rendita in questione, non perchè emessi in assenza di sopralluogo, ma perchè emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni (Cass. 22886/06; Cass. n. 374 del 2017).

11..Quanto alla metodologia utilizzata dall’Agenzia, occorre premettere che la unità immobiliare di cui è causa, costituisce un opificio, ovvero un impianto industriale, censito in categoria D) non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni (rientrante quindi nella ipotesi di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10), e pertanto non valutabile tramite la classificazione tariffaria, bensì con stima diretta; che, a tal fine, la stima, secondo il D.P.R. n. 1142 del 1949, deve essere effettuata con riferimento ai “prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe” ovvero, in subordine, secondo le regole dell’estimo catastale, ovvero con i parametri del capitale fondiario (citato D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28) e del saggio di interesse (art. 29).

Per tale tipo di categoria il D.M. Finanze 14 dicembre 1991 (recante determinazioni dei moltiplicatori da applicare a partire dal 1992 alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini della imposta di registro, della imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili) prevede, articolo unico, comma 2, che il moltiplicatore di cento volte di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 5, e al D.L. n. 70 del 1988, art. 12, comma 1, conv. in L. n. 154 del 1988, per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E, si applica all’ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a 50 ed a 34.

Detti coefficienti trovano impiego tutte le volte in cui la liquidazione della imposta richieda di determinare il valore degli immobili mediante utilizzo della rendila catastale (a tal fine il moltiplicatore si applica, nella misura prevista dal decreto, all’ammontare della rendita catastale, periodicamente rivalutata), e di conseguenza dalla entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, quale fa riferimento il D.P.R. n. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 2 per la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato per le categorie sopra indicate rispettivamente dal 2% e dal 3%. 12.La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel riconoscere che il saggio di capitalizzazione della rendita, in quanto uniformemente ed autoritativamente determinato per ciascun gruppo di categorie catastali, non è suscettibile di essere modificalo dall’amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale e, correlativamente, la individuazione dello stesso non può essere condizionata in alcun modo dalla “proposta” formulata dal contribuente, attesi i poteri correttivi dell’Ufficio accertatore.

13.Va quindi ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l’Agenzia del Territorio non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento il D.P.R. n. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei Gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi del D.P.R. n. 142 del 1949, art. 30, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, richiamato dal D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52 di quali appunto si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione” (Cass. n. 14399/2017; 25555/2014; n. 27980/2011; n. 5843/2011; n. 133/2006; n. 10361/2006; n. 9056/2005; n. 12446/2004; n. 10037/2002).

14.Del pari infondato è il secondo motivo.

Questa Corte, nel solco dei principi affermati da Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053, ha, infatti chiarito che la relazione di un perito stragiudiziale, dando luogo a dei semplici indizi, comporta che la sua omessa valutazione non possa assurgere al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (cfr. Cass. n. 8621/2019; N. 3960 del 2018; Cass. n. 13922 del 2016; Cass. n. 9029/ 2015).

15. In conclusione il ricorso va rigettato, con aggravio delle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall’Agenzia che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 marzo 2020

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