Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6553 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE MONTOTTONE (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore Rag. C.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO NARDONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LA SPINA GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.A. EREDE P.E., M.R.

A. (OMISSIS), P.E. DECEDUTO E PER ESSO;

– intimati –

e da:

P.E. DECEDUTO E PER ESSO, M.R.A.

(OMISSIS), P.A. EREDE P.

E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso

lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GUSMITTA ROBERTO giusta delega in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE MONTOTTONE (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante p.t. Rag. C.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio

dell’avvocato NARDONE ELISABETTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LA SPINA GIUSEPPE giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 524/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 15/07/2008, depositata il 13/09/2008 R.G.N. 212/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato LA SPINA GIUSEPPE;

GUSMITTA ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso con il rigetto del ricorso principale

e del ricorso incidentale.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da responsabilita’ extracontrattuale per il crollo di un edificio, proposta dai controricorrenti sopra indicati, proprietari del medesimo, nei confronti del Comune di Montottone, ritenendo il dissesto riconducibile ad attivita’ commissiva ed omissiva di detto ente.

Il Tribunale adito – all’esito di degli accertamenti tecnici compiuti e di chiarimenti forniti dal C.T.U. e senza disporre la chiamata in causa dell’appaltatore e del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 107 c.p.c., sollecitata dal Comune – accoglieva la domanda, ritenendo provata la responsabilita’ dell’ente sotto il profilo dell’art. 2051 c.c., con esclusione della responsabilita’ dei proprietari per vizi di costruzione e di manutenzione dell’immobile; liquidava il danno, escludendo il valore del garage demolito e delle altre voci pretese (danno esistenziale, perdita mobilio, mancato godimento immobile) perche’ non provate e comunque gia’ liquidati con la somma posta a carico del Comune.

La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza depositata il 13.09.08, respingeva l’appello principale del Comune e quello incidentale dei proprietari.

Propone ricorso per cassazione il Comune sulla base di quattro motivi; resistono i proprietari con controricorso, illustrato con memoria, proponendo anche ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

Vanno riuniti i ricorsi, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo, il Comune lamenta violazione degli artt. 201, 101, 112, 342 c.p.c., art. 92 disp. att. c.p.c. artt. 24 e 111 Cost., in rel. all’art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5, chiedendo alla Corte di verificare: (a) se, a seguito della rimessione della causa sul ruolo in primo grado per acquisire i chiarimenti del C.T.U., questi avrebbero dovuto avvenire con la presenza necessaria del C.T. di parte; (b) se l’omessa convocazione del C.T. di parte renda nulli e/o inefficaci detti chiarimenti e se (c) e (d) la risposta fornita dalla Corte territoriale costituisca violazione dell’art. 112 c.p.c. La censura e’ infondata. L’art. 201 c.p.c., comma 2, prevede che il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’art. 194 alle operazioni di consulente del giudice, partecipa all’udienza e ala camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del Presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Dal chiaro tenore letterale di detta disposizione, emerge che non esiste l’obbligo per l’ufficio giudiziario di convocare il C.T. di parte all’udienza fissata peri chiarimenti del C.T.U., Il tecnico di parte, infatti, ha solo la facolta’ d’intervenire e l’onere di convocarlo eventualmente, per tale udienza, ricade, ovviamente, sul procuratore della parte che l’ha nominato. L’infondatezza di tali profili assorbe gli altri aspetti della censura, che sono, comunque, anch’essi infondati, essendo corretta la decisione fornita dalla Corte d’Appello sulla questione oggetto del gravame — circa lo svolgimento anche della consulenza integrativa nel pieno contraddittorio tra le parti (senza, quindi, riferirsi ad un momento antecedente ai chiarimenti del C.T.U.) – e non essendo configurabile, di conseguenza, alcuna omessa pronuncia sul punto.

Con il secondo motivo, il Comune lamenta violazione degli artt. 100, 112, 132 e 342 c.p.c., artt. 1655, 2051, 2053 c.c. in rel. all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, chiedendo alla Corte di verificare: (a) se sia dovere del giudice rispondere ai motivi di appello indipendentemente dalla loro fondatezza o meno; (b) se, in ipotesi di danni cagionati a terzi dall’esecuzione di lavori dati in appalto di OO.PP., legittimato passivo sia l’appaltatore e non l’ente committente, salvo che non ricorra il caso della riduzione dell’appaltatore a nudus minister o il caso dell’appaltatore privo di requisiti tecnici idonei all’esecuzione dell’opera pubblica appaltata.

Con il terzo motivo, il Comune lamenta violazione degli artt. 2051, 2053, 1655, 1227 c.c. artt. 115, 116, 132, 201, 61, 342 c.p.c., in rel. all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, chiedendo alla Corte di verificare: (a) se, in ipotesi di danni a terzi derivanti dall’esecuzione di opere in appalto a rispondere di tali danni sia l’appaltatore e non il committente, e cio’ anche quando si tratti di appalto di 00.PP.; (b) se sia coerente o meno e, comunque, corretto sul piano giuridico ascrivere le cause del danno lamentato da terzi all’esecuzione di lavori in appalto e poi ritenere responsabile di quei lavori, anziche’ l’appaltatore, l’ente committente, quando non venga dimostrato che l’appaltatore sia stato ridotto dal committente al rango di nudus minister o quando non venga dimostrato che l’appaltatore sia privo dei requisiti tecnici idonei all’esecuzione dell’opera; (c) se a seguito dell’appalto possa ritenersi che il committente perda la custodia delle opere appaltate e se, laddove venga dimostrato, come nella specie, che i danni a terzi siano derivati dall’esecuzione delle opere appaltate, possa il proprietario committente rispondere verso i terzi ai sensi degli art. 2051 e 2053 c.c.; (d) se la responsabilita’ di cui a tali due norme sia da escludere a carico del proprietario qualora risulti il danno subito ascrivibile a fatto imputabile in tutto o in parte ad un terzo o allo stesso danneggiato; (e) se nel contrasto tra C.T.U. e C.T.P. e, in ipotesi di particolari, circostanziate e argomentate obiezioni del C.T.P. nei confronti della C.T.U., senza dar conto delle ragioni per cui opti per la C.T.U. e non per la C.T.P. e sul mero rilievo che la C.T.P. costituisce mera allegazione difensiva.

Queste due censure possono trattarsi congiuntamente, a causa della loro stretta connessione, essendo entrambe rivolte a contestare la responsabilita’ esclusiva del Comune.

La Corte territoriale ha osservato, sul punto, che correttamente il primo giudice non aveva disposto la chiamata in causa dell’appaltatore, perche’ le originarie difese del Comune non avevano fatto emergere l’eventuale corresponsabilita’ di altri soggetti avendo l’ente locale omesso di chiamare terzi in causa ex art. 106 c.p.c., nei termini di cui all’art. 269 c.p.c., comma 2 non vertendosi in materia di litisconsorzio necessario, per cui le cause scaturenti dallo stesso evento lesivo sarebbero state comunque scindibili.

Osserva la Corte che i quesiti relativi alla pretesa mancata considerazione della responsabilita’ dell’appaltatore non sono “conferenti” rispetto a quanto espresso nella trattazione dei motivi stessi ed introducono una questione – quella della verifica del contraddittorio – che e’ diversa da quella sul mancato esercizio della facolta’, assolutamente discrezionale (e non censurabile nei successivi gradi), di cui all’art. 107 c.p.c. formulata in appello e prospettata in detta formulazione.

In ogni caso – a prescindere dalla riconducibilita’ di quelli formulati al paradigma dei quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile (su cui si rinvia a quanto si esporra’ nella trattazione del quarto motivo) – la questione centrale sottoposta con detti mezzi e’ infondata, dovendosi ribadire che, qualora il convenuto eccepisca come nella specie – di non essere titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come legittimato passivo, non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., ma il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, puo’ ordinare l’intervento in causa del terzo, a norma dell’art. 107 stesso codice, senza che il mancato esercizio di detto potere discrezionale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice di appello – il quale non potrebbe rimettere la causa al primo giudice, ostandovi il disposto dell’art. 354 c.p.c., che si riferisce solo alla violazione delle ipotesi d’integrazione necessaria del contraddittorio – ne’ da parte del giudice di legittimita’ (Cass. n. 22596/04; 4129/02;

3752/96).

Il quesito sub (e) del terzo motivo – e, come si vedra’, quello sub (d) del quarto – sono inammissibili anche perche’ si limitano a censurare la valutazione della c.t.u. da parte del giudice di merito, lamentando l’acritica adesione alla stessa senza confutazione della C.T.P.; mentre la stessa prospettazione non e’ aderente allo sviluppo processuale, posto che dalla sentenza emerge una motivata adesione del giudice alle risultanze della consulenza d’ufficio, con implicita confutazione quindi dei rilievi del consulente di parte.

Con il quarto motivo, il Comune lamenta violazione degli artt. 1223, 1227, 2051, 2053, 2056, 2697, 2730,2735, 2727, 2729, 2699, 2702, 2703 c.c., artt. 112, 115, 116, 132, 197, 201, 61, 62, 342 c.p.c., in rel.

all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, chiedendo alla Corte di verificare: (a) se la denuncia di successione, pur non essendo equiparabile a confessione, possa costituire elemento di prova documentale e/o presuntiva da cui ricavare, nella specie, lo stato del fabbricato degli attori prima del crollo, al fine di d’individuare anche il corrispondente valore; (b) se il valore venale di un bene, nella specie un immobile, sia quello corrispondente al prezzo di mercato e se tale valore debba ricavarsi dalle transazioni o compravendite che poco prima dell’evento hanno riguardato lo stesso immobile o immobili analoghi nella stessa zona e se, quindi, nel nostro caso, per la determinazione del valore dell’immobile si dovesse far riferimento anche all’atto pubblico 11.3.1985 di cessione dei diritti di 1/2 da M.M.L. ai coniugi M. – P. dell’immobile danneggiato; (e) se il giudice che non valuta tutti gli elementi di prova offerti dalla parte, fornendo una motivazione apodittica o impropria, incorra nel vizio di omessa motivazione o di motivazione apparente, come nella specie, ove lo stesso giudice si soffermi solo sulla denuncia di successione senza tenere conto di quanto documentato dal Comune mediante le relazioni del proprio C.T.P. del 15.7.2000 e 30.4.2002 e i documenti ivi allegati (specificati nel quesito a pag. 42 del ricorso); (d) se nel contrasto tra C.T.U. e C.T.P. e, in ipotesi di particolari, circostanziate e argomentate obiezioni del C.T.P. nei riguardi della C.T.U., possa il giudice far propria sic et simpliciter senza dar conto delle ragioni per le quali opti per la C.T.U. e non per la C.T.P.; (e) se, ai sensi dell’art. 1223 c.c., possa il giudice nel disporre il risarcimento del danno, attribuire al danneggiato una somma superiore a quella corrispondente al patrimonio del danneggiato medesimo prima dell’evento, se non violando l’art. 1223 c.c. Con il ricorso incidentale, i proprietari dell’immobile lamentano:

1. Manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla riduzione del 20% operata sul valore dell’immobile quale accertato dal C.T.U., chiedendo alla Corte di accertare se un immobile posto sulla cinta muraria, privo di garage, ma con sottostante area privata di parcheggio (riservato ai proprietari) ai piedi delle mura che lo renda raggiungibile anche dall’esterno delle stesse tramite un passaggio interno privato, debba o meno essere valutato tenuto conto di tale specifica particolare comodita’ di accesso non riscontrabile negli altri immobili del centro storico.

2. Manifesta illogicita’ della motivazione per il mancato risarcimento del danno per gli arredi perduti, perche’ la Corte d’Appello non ha in alcun modo esaminato il motivo di appello incidentale sul punto per errore materiale.

3. Mancanza e/o manifesta illogicita’ di motivazione in ordine al motivo di appello incidentale relativo al danno derivante dalle limitazioni di edificabilita’, perche’ l’impugnata sentenza sarebbe priva di motivazione anche su tale motivo di appello incidentale, perche’ la “perdita di vocazione edificatoria”, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello e’ stata specificamente dedotta dai proprietari e comprovata tramite gli accertamenti del C.T.P. indicati nella trattazione di tale motivo.

Il quarto motivo del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale possono trattarsi congiuntamente, essendo tutti rivolti a censurare la quantificazione del risarcimento. Essi si rivelano tutti inammissibili per inidoneita’ dei rispettivi quesiti, come emerge chiaramente dal tenore degli stessi.

Questi, come noto, non possono consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si puo’ delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E cio’ quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, – adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poiche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v. Cass., 17/7/2008 n. 19769;

26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

Non si rivelano, pertanto, idonei i quesiti formulati alla fine dei suddetti motivi (specie quello formulato nel ricorso principale, che deduce plurime violazioni di legge, pur mirando ad un’inammissibile diversa valutazione delle risultanze di causa in ordine al risarcimento), dato che non contengono sufficienti riferimenti in fatto, ne’ espongono le regole o i criteri che si assumono erroneamente applicati e, quanto a quelli di cui s’invoca l’applicazione, si esauriscono in enunciazioni di carattere generale ed astratto che, in quanto prive di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420). Del resto, i quesiti di diritto non possono risolversi – come nell’ipotesi – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che gia’ presuppone la risposta, ovvero in cui la risposta non consente di risolvere il caso sub iudice (Cass. S.U. 2/12/2008 n. 28536).

Quanto ai motivi con cui si deducono vizi di motivazione, a completamento della relativa esposizione, essi devono indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (Cass. 17/7/2008 n. 19769, in motivazione).

Orbene, nel caso con riferimento al secondo ed al terzo motivo con i quali vengono denunziati vizi di motivazione, il ricorrente ha formulato i sopra riportati momenti di sintesi, i quali risultano invero prospettati secondo un modello difforme da quello normativamente delineato nei termini sopra esposti, sostanziandosi invero in meramente generiche ed apodittiche asserzioni non rispettose del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

I motivi non recano, invero, la “chiara indicazione” del “fatto controverso” e delle “ragioni” che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, l’art. 366 bis c.p.c., che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione del denunziato vizio di motivazione risulta percio’ impropriamente rimessa all’attivita’ esegetica del motivo da parte di questa Corte, oltre che consistere in un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, apprezzate con congrua motivazione nella sentenza impugnata.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Riunisce il ricorso e lo rigetta. Compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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