Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6553 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 14/03/2017, (ud. 01/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27680/2014 proposto da:

J.J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 3, presso l’avvocato ROMANO IMPIERI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FILIPPO AMOROSO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.R., nella qualità di curatore speciale dei minori

P.M.G., P.M.N. e

J.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 103, presso l’avvocato LUISA GOBBI, rappresentata e difesa

da se medesima, giusta procura a margine del controricorso;

FO.MA.GR., nella qualità di TUTORE PROVVISORIO – ASSESSORE

ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI DELLA VALLE D’AOSTA – dei minori

P.M.G., P.M.N. e

J.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 103, presso l’avvocato LUISA GOBBI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRA FANIZZI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 64/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato LUISA GOBBI, con delega

(sia dell’avv. F., sia dell’avv. FANIZZI) che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rinvio per integrazione del

contraddittorio o in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che il Tribunale per i minorenni di Torino ha dapprima dichiarato, con provvedimento 5.4.2012, non luogo a provvedere nel procedimento dichiarativo dello stato di adottabilità dei minori P.M.G. (nato il (OMISSIS)), N. (nato il (OMISSIS)) e Daphne (quest’ultima nata il (OMISSIS) e riconosciuta dal padre J.J.A.), figli di P.M.M., e successivamente, riaperto il procedimento, con sentenza 5.6.2014, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, disponendo il loro inserimento in tre diverse famiglie e l’interruzione dei loro rapporti con la famiglia di origine;

che il gravame di P.M.M. e J.J.A. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Torino, Sezione per i Minorenni, con sentenza 16.10.2014;

che J.J.A. ha proposto ricorso per cassazione, notificato al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino, nonchè a F.R., nella qualità di curatrice speciale, e a Fo.Ma.Gr., nella qualità di tutrice provvisoria dei minori, le quali hanno resistito con controricorsi.

Ritenuto che, con ordinanza in data 7.7.2015, la Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.M.M., fissando termine perentorio per la notifica del ricorso a cura del ricorrente;

che non è stato depositato in cancelleria il ricorso notificato che è, quindi, improcedibile, a norma dell’art. 371 bis c.p.c.;

che le spese possono essere compensate tenuto conto della dimensione sostanziale della fattispecie.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile; compensa le spese del giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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