Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6553 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4437-2019 proposto da:

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del suo Procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S., HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.,

C.S., CARPENTERS S.R.L., LIQUIGAS S.P.A., B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1020/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.S. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Pisa, la Zurich Insurance Company, C.S. e La Carpenters s.r.l., rispettivamente assicuratore, conducente e proprietario della vettura sulla quale aveva viaggiato come trasportato, nonchè B.G., la Liquigas s.p.a. e la Padana Assicurazioni s.p.a., rispettivamente conducente, proprietario ed assicuratore del mezzo antagonista, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale avvenuto tra la vettura sulla quale egli viaggiava quale trasportato e l’autocarro condotto dal B..

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, contestando la ricostruzione del sinistro e chiedendo il rigetto della domanda o comunque una diversa attribuzione delle rispettive responsabilità.

Espletate due c.t.u. e svolte prove orali, il Tribunale stabili che la responsabilità dell’incidente fosse da ricondurre a carico esclusivo del convenuto C.; condannò il medesimo, insieme ai convenuti CARPENTERS e Zurich, al pagamento della somma di Euro 135.500 a titolo di danno biologico e morale, nonchè di Euro 450 a titolo di spese mediche, con detrazione dell’eventuale provvisionale corrisposta, con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società Zurich e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 9 maggio 2018, in parziale accoglimento del gravame, ha rideterminato in Euro 45.900 la minore somma dovuta al M., ha confermato nel resto la pronuncia del Tribunale e ha condannato l’appellante al pagamento della metà delle spese dei due gradi di giudizio, compensate quanto all’altra metà.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che il Tribunale non aveva considerato che il M. aveva percepito dall’INAIL, nel corso del giudizio, la somma di Euro 106.007,53, trattandosi di infortunio in itinere; detta somma andava detratta dal risarcimento complessivo, tenendo comunque presente che rimanevano escluse dalla compensazione il danno morale e le somme riconosciute per inabilità temporanea totale e parziale. Dalla somma risultante dopo dette operazioni di scomputo doveva essere detratto il solo acconto di Euro 40.000, ove effettivamente corrisposto dalla Zurich, mentre non poteva essere accolta l’ulteriore richiesta di condanna del M. alla restituzione di quanto asseritamente percepito dalla società di assicurazione, “in difetto di valida ed efficace prova circa eventuali ulteriori somme versate Zurich in esito al primo giudizio”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre la Zurich Insurance Company con atto affidato a due motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Sostiene la società ricorrente di aver rilevato nell’atto di citazione in appello, nelle conclusioni poi rassegnate e nella relativa comparsa conclusionale, di aver corrisposto al M. prima la somma di Euro 20.000 a titolo di provvisionale e poi la somma di Euro 125.008 a mezzo di assegno del 27 ottobre 2008. Nonostante tale richiesta, la Corte di merito avrebbe omesso in dispositivo ogni decisione sul punto, limitandosi in motivazione a sostenere che di tali versamenti non vi sarebbe prova. La sentenza impugnata, tra l’altro, non avrebbe considerato che la Zurich aveva versato la somma di Euro 20.600 a titolo di provvisionale, e non quella di Euro 40.000. Tali versamenti non erano stati contestati, per cui la Corte d’appello ne avrebbe dovuto dare conto, ordinando al M. la restituzione di quanto percepito in base alla sentenza di primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Sostiene la società ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare, nel pronunciare la sentenza di condanna, i versamenti già compiuti a titolo di provvisionale e di esecuzione della sentenza di primo grado. Il potere del giudice di apprezzare liberamente la prova incontra infatti il suo limite nell’obbligo di motivazione.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente stante l’evidente connessione tra loro esistente, sono fondati nei termini che si vanno a specificare.

3.1. Osserva la Corte che la stessa sentenza impugnata dà conto, nel trascrivere le conclusioni rassegnate dalle parti (p. 2), che l’appellante Zurich Insurance Company aveva chiesto che l’attore M.S. fosse condannato “alla restituzione di quanto percepito, sia in via di acconto sia a seguito della esecuzione della sentenza di primo grado o, in subordine, alla restituzione della somma pagata in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto”. Nel supportare tale domanda con le necessarie prove documentali, la società assicuratrice aveva dedotto di aver corrisposto al M. dapprima la somma di Euro 20.600 a titolo di provvisionale e, successivamente, quella di Euro 125.008 in esecuzione della sentenza di primo grado, a mezzo di un assegno emesso in data 27 ottobre 2008.

La Corte d’appello, però, nell’esaminare il merito dell’intera vicenda, dopo aver dato atto che il M. aveva percepito, a titolo di danno biologico, una somma maggiore di quella dovuta – e tanto in conseguenza di quanto a lui versato dall’INAIL – ha concluso nel senso che il credito residuo del danneggiato ammontava ad Euro 45.900, che doveva essere maggiorato di rivalutazione ed interessi secondo i noti criteri applicabili in materia. Da tale credito doveva essere sottratta la somma di Euro 40.000 percepita a titolo di acconto, mancando invece ogni prova di un versamento ulteriore da parte della società di assicurazione in esecuzione della sentenza di primo grado.

3.2. Tale conclusione dimostra, però, che la Corte non ha neppure esaminato la questione dell’ulteriore versamento che la società di assicurazione sostiene di aver effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado, individuando con precisione la data dell’assegno. E poichè la sentenza del Tribunale di Pisa porta la data del 19 settembre 2008, la circostanza del pagamento della somma di Euro 125.008 in data 27 ottobre 2008 si palesa come non irragionevole, dal momento che è coerente con la tempistica processuale. La Corte fiorentina, invece, si è limitata a fornire una risposta generica circa la mancanza di prova, senza dire nulla di preciso in ordine all’assegno di cui si parlava nell’atto di appello; la sentenza impugnata, inoltre, ha continuato a ribadire che l’odierna ricorrente aveva versato un acconto di Euro 40.000 mentre la stessa società assicuratrice aveva chiarito di aver pagato a quel titolo soltanto Euro 20.600 (dichiarazione sfavorevole alla parte che l’ha compiuta, la quale denota, almeno secondo la C017777Mili S opino, un atteggiamento di sostanziale correttezza).

Si rende necessaria, pertanto, la cassazione dell’impugnata sentenza affinchè il giudice di rinvio possa accertare con la dovuta precisione e chiarezza se vi sia stato o meno l’ulteriore versamento in esecuzione della sentenza di primo grado.

4. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, la quale tornerà ad esaminare il merito dell’appello compiendo l’accertamento suindicato.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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