Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6553 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3786-2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA MARIO NELLO PEDERNESCHI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CREMONA in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3403/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 24/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. P.S. acquistava un terreno agricolo con atto del 16.02.2006 chiedendo di beneficiare dell’agevolazione per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina prevista dalla L. n. 604 del 1954. L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui recuperava la maggior imposta di registro, in quanto cessata la coltivazione diretta del terreno in data 1.11.2006, data di registrazione del contratto di affitto a terzi.

La commissione tributaria provinciale di Brescia rigettava il ricorso in considerazione della omessa registrazione da parte del proprietario del contratto di risoluzione del contratto di affitto.

Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale della Lombardia, lo respingeva sulle medesime argomentazioni poste a base della prima decisione.

Avverso la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, propone ricorso per cassazione il contribuente affidato ad un unico motivo, illustrato nelle memorie ex art. 378 c.p.c..

L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1324 e 1629, c.c., nonchè della L. n. 604 del 1954, art. 7, oltre che per manifesta infondatezza della sentenza impugnata.

Sostiene che i giudici di appello hanno fatto erronea applicazione delle norme in materia di prova, escludendo rilevanza al fatto che il terreno era stato direttamente coltivato dal proprietario, in quanto le parti non avevano mai dato esecuzione al contratto registrato di affitto del fondo.

La censura, in quanto afferente la ritenuta irrilevanza probatoria del fatto che P.S. avrebbe dimostrato di condurre direttamente il fondo, implicando una valutazione fattuale effettuata dal giudice di merito che non può essere censurata nel giudizio di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, è inammissibile.

Ma è inammissibile anche per il difetto di specificità, in quanto, il ricorrente, adducendo – peraltro attraverso la doglianza della violazione di legge – l’omesso esame della documentazione prodotta al fine di dimostrare la coltivazione diretta del fondo (una “ipotetica” dichiarazione di terzo, integrante un mero indizio liberamente valutabile dal giudice), ha omesso di procedere ad un sintetico ma completo resoconto del suo contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Cass. n. 5478/2018; 17399 del 2017; Cass. n. 12288 del 2016).

Doglianza che contrasta, inoltre, con quanto emerge dalla sentenza censurata che ha affermato la legittimità del provvedimento di decadenza dei benefici in presenza di contratto di affitto registrato ed in assenza di prova in ordine alla mancata esecuzione dello stesso.

3. La sentenza impugnata ha svolto, dunque, una corretta applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 7.

“Ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1, la decadenza dalla agevolazioni fiscali relative all’acquisto della piccola proprietà contadina, nell’ipotesi di cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte dell’acquirente, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, non opera qualora la mancata attivazione derivi da fatti obiettivi sopravvenuti non riconducibili all’acquirente sotto un profilo soggettivo, stante il principio di trasparenza e conoscibilità degli oneri fiscali, per il quale non possono essere poste a carico di un soggetto le conseguenze di fatti sopravvenuti a lui non imputabili” (Cass. n. 18849 del 2007; Cass. n. 23119/2018; v. anche Cass. n. 3199 del 2018 che esclude la decadenza dalle predette agevolazioni nelle ipotesi di sussistenza di circostanze oggettive, insuperabili e non imputabili alla sfera di controllo ed organizzazione degli acquirenti). 4.All’ipotesi ultima considerata non è certamente riconducibile l’affitto del fondo. Invero all’affitto consegue la perdita del beneficio fiscale, salvo che avvenga a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base al D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11, comma 3, esercitino a loro volta l’attività di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c.. Per tale ragione, del resto, si afferma che la violazione del divieto sopra detto non comporta la nullità del contratto di affitto, essendo la nullità esclusa dalla presenza di una sanzione specifica e diversa, idonea al perseguimento del medesimo obiettivo (v. Cass. n. 24623/; n. 6688/2014).

Nella specie, in mancanza di registrazione della risoluzione del contratto di affitto, correttamente il decidente ha confermato la legittimità della decadenza dai benefici fiscali.

5. Il ricorso va, perciò, rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate le spese processuali che liquida in Euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito;

Ai sensi al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – si da atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, ove dovuto

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 marzo 2020

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