Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6552 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4256-2021 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,

38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 35545/2020 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 29/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato in data 23/10/2017, il cittadino nigeriano O.M., nato a (OMISSIS) (Edo State) il (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, o umanitaria.

2. Il ricorrente esponeva di aver sempre vissuto a (OMISSIS), di aver lavorato come autista di camion per circa un anno e di essere stato coinvolto in un incidente in cui quattro persone erano decedute e cinque rimaste ferite; durante il suo ricovero in ospedale, la polizia aveva scoperto che egli svolgeva la professione senza essere in possesso di regolare patente di guida; aveva perciò lasciato il suo Paese per timore di essere accusato dell’incidente e imprigionato; allegava infine che in Italia stava svolgendo attività lavorativa stagionale come bracciante agricolo.

3. Il Tribunale di Roma ha ritenuto insussistenti i presupposti di tutte le forme di protezione invocate. In particolare, ha ritenuto il racconto credibile ma non attinente alle forme della protezione internazionale, trattandosi di fatti dedotti riferibili a questioni di diritto interno che non esporrebbero il ricorrente al rischio di trattamenti inumani e degradanti, poiché in Nigeria l’omicidio stradale è punito con urla misura adeguata alla lesività della condotta (pena massima pari a quattordici anni di reclusione). In relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il tribunale ha escluso che l’attuale situazione in Edo State sia riferibile, in base alle fonti COI consultate, a un contesto di violenza indiscriminata. Infine, non ha riscontrato una particolare condizione di vulnerabilità né un radicamento effettivo in Italia ai fini della protezione speciale di cui all’art. 5 TUI, comma 6.

4. Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione notificato il 28/01/2021, affidato a due motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

5. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. Con il primo motivo – rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Omessa applicazione art. 10 Cost.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 19 TUI, comma 1.1., come modificato dalla novella intervenuta con il D.Lgs. n. 130 del 2020” – si lamenta, con riguardo a protezione umanitaria, diritto d’asilo e rischio di trattamenti inumani e degradanti, la mancata attivazione dei poteri istruttori al fine del giudizio di bilanciamento tra la situazione del ricorrente in Italia e quella a cui sarebbe esposto in caso di rientro in Nigeria, alla luce del sistema politico, sociale ed economico presente in quel Paese.

6.1. La censura è inammissibile poiché del tutto generica e non personalizzata, tanto che a pag. 8 del ricorso risultano menzionati aspetti avulsi dalla fattispecie concreta (bonded labor e prestiti usurai).

7. Il secondo mezzo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Il Tribunale ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno dello straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione art. 10 Cost.. Omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza”, deduce l’erronea applicazione della normativa sulla protezione umanitaria, con particolare riguardo alla mancata attivazione dei poteri istruttori ai fini del giudizio di bilanciamento tra la situazione del ricorrente in Italia e quella a cui sarebbe esposto in caso di rientro in Nigeria, alla luce della persistente violazione dei diritti umani (vita, salute, welfare) e delle condizioni di povertà estrema presenti nel Paese.

7.1. La censura è inammissibile in quanto generica e riferita alla situazione generale della Nigeria, senza allegazione di aspetti personali; in ogni caso il tribunale ha acquisito C.O.I. aggiornate sul trattamento penale dell’omicidio stradale e sulla insussistenza di una condizione di violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

8. Segue la declaratoria di inammissibilità senza statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.

9. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U. 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA