Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6552 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO GIUSTIZIA in persona del Ministro in carica p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato DELLA ROCCA

CESARE, rappresentato e difeso dall’avvocato ARGENTO NORBERTO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.B. (OMISSIS), BA.AN.

(OMISSIS), S.D. (OMISSIS), P.

B.S. 0 B. (OMISSIS), R.

S., C.E. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS);

– intimati –

e da:

M.G. (OMISSIS), P.B.

S. O B. (OMISSIS), F.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE

PALOMBINI 2, presso lo studio dell’avvocato DE FRANCESCO SALVATORE,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANZA CLAUDIO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

e contro

BA.AN., S.D., B.A.

(OMISSIS), MINISTERO GIUSTIZIA, R.S., C.

E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1603/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 9/4/2008, depositata il 30/05/2008,

R.G.N. 3401/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono essere così ricostruiti sulla base della sentenza impugnata.

B.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano C.E., M.G., P.B., F.B., R.S., S.D., Ba.An., tutti agenti della Polizia Penitenziaria in servizio, all’epoca dei fatti, presso la Casa Circondariale di Monza, nonchè il Ministero della Giustizia, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni a lui derivati dal violento pestaggio al quale era stato sottoposto il giorno 29 maggio 1994 ad opera dei predetti. Espose che, a seguito delle lesioni subite, era stato ricoverato d’urgenza in ospedale, ove i sanitari avevano asportato la milza e che il trauma gli aveva cagionato danni fisici e psichici.

Con sentenza del 1 giugno 2004 il giudice adito condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore del B., quantificati in Euro 52.248,60, oltre interessi e spese di causa.

Proposto gravame principale dal B. e incidentale da M. G., C.E., P.B., F. B., S.D. e R.S., nonchè dal Ministero della Giustizia, la Corte d’appello di Milano, in data 30 maggio 2008, ha rigettato la domanda proposta nei confronti del R., mentre, in accoglimento dell’impugnazione del B., ha condannato gli altri appellati al pagamento in favore dell’attore della maggior somma di Euro 116.500,00, oltre Euro 58.250,00, a titolo di danno morale, con gli interessi legali sul capitale devalutato all’epoca del sinistro e rivalutato anno per anno.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, formulando due motivi. Resiste con controricorso B.A..

M.G., P.B. e F.B. propongono ricorso incidentale, illustrato anche da memoria, affidato a dieci motivi, articolati in tre sezioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia e da M.G., P.B. e F.B. avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo il ricorrente Ministero denuncia contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Le critiche si appuntano contro l’assunto della Corte territoriale secondo cui del fatto illecito commesso dagli agenti doveva rispondere anche il Ministero, atteso che le guardie avevano agito al fine di riportare all’ordine un detenuto, e quindi in vista di un obiettivo rientrante negli specifici compiti della polizia penitenziaria, di talchè non poteva ritenersi reciso ogni rapporto tra la loro condotta – malgrado le degenerazioni che l’avevano caratterizzata – e le finalità istituzionali dell’Amministrazione di appartenenza.

Secondo l’esponente, tali affermazioni sarebbero in insanabile contrasto con quei passaggi motivazionali in cui si dava atto che gli agenti avevano organizzato una vera e propria spedizione punitiva, su mandato del M., il quale era stato ripetutamente offeso dal detenuto. Contrariamente al convincimento maturato dal giudice di merito, appariva evidente che gli stessi avevano agito per fini del tutto personali, ai quali l’Amministrazione non poteva non ritenersi estranea.

1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta violazione dell’art. 28 Cost. e dell’art. 2043 cod. civ. E invero, tenuto conto che la responsabilità della pubblica amministrazione per il fatto illecito commesso dal dipendente trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica, ai fini della sua sussistenza, non basta il mero nesso di causalità materiale tra comportamento ed evento, ma è altresì necessaria la riferibilità all’amministrazione del comportamento stesso. Tale riferibilità, che viene irrimediabilmente a mancare nell’ipotesi in cui il dipendente agisca per un fine strettamente personale ed egoistico, non sarebbe quindi ravvisabile nel pestaggio brutale al quale fu sottoposto il B. al fine di vendicare le offese da lui profferite nei confronti del soprintendente.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate per le ragioni che seguono.

L’art. 28 Cost., dopo avere sancito la diretta responsabilità, secondo le leggi penali, civili e amministrative, dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti, dispone che, in casi siffatti, la responsabilità civile si estende alla Pubblica Amministrazione di volta in volta interessata.

Scrutinando la portata di tale norma, questa Corte ha avuto modo di evidenziare che essa si muove nella medesima area concettuale della responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ. dei padroni e dei committenti per il fatto illecito dei propri domestici e commessi (secondo le desuete formule usate dalla disposizione codicistica richiamata), responsabilità che, come è ben noto, ha carattere oggettivo (confr. Cass. civ. 28 agosto 2007, n. 18184; 29 ottobre 2003, n. 16226), in quanto fondata, da un lato, sulla scelta, di carattere squisitamente politico, di porre a carico dell’impresa, come componente dei costi e dei rischi dell’attività economica, i danni cagionati da coloro della cui prestazione essa si avvale per il perseguimento delle proprie finalità di profitto; dall’altro, sull’esigenza di rafforzare la tutela della buona fede dei terzi, sia che, con riferimento all’attività negoziale, questa riguardi la corrispondenza tra situazione apparente e situazione reale; sia, più in generale, che si risolva nell’aspettativa di una maggiore affidabilità di soggetti già sottoposti a procedure selettive, ai fini dell’assunzione.

Peraltro, la legittimazione etica di siffatta disciplina ha indotto, nell’identificazione dell’area delle incombenze nel cui esercizio è necessario che si sia concretizzato il damnum iniuria datum del dipendente, affinchè scatti la responsabilità del suo datore di lavoro, un ulteriore passaggio ermeneutico: la responsabilità sussiste ogni qualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del suo datore di lavoro. Necessario e sufficiente, in definitiva, è il cosiddetto nesso di occasionante necessaria, la cui configurabilità esige che l’agente sia comunque rimasto nell’ambito dell’incarico affidatogli (confr. Cass. civ. 3, 6 marzo 2008, n. 6033).

Più nel dettaglio, specificamente ragionando proprio di responsabilità diretta della P.A. per fatto lesivo derivante dall’operato dei suoi dipendenti, questa Corte ha affermato che la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria non può essere esclusa in presenza dell’eventuale abuso compiuto dall’agente o dall’illegittimità del suo operato, qualora la condotta lesiva si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente. In tale prospettiva l’inesistenza di ogni nesso tra condotta e attività viene limitata all’ipotesi in cui il dipendente agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, e il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione (confr. Cass. civ., 30 gennaio 2008, n. 2089).

3 Venendo al caso di specie, l’assunto che il giudice di merito abbia fatto malgoverno del contenuto precettivo dell’art. 28 Cost., riconoscendone l’operatività pur in presenza di circostanze indicative della interruzione, o comunque della inesistenza di quel vincolo di occasionante necessaria indispensabile, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, testè ricordata, perchè il fatto illecito del dipendente determini la responsabilità risarcitoria del dominus, è del tutto privo di consistenza.

Come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, sussiste un nesso invincibile tra lo svolgimento dei compiti assegnati agli agenti di polizia penitenziaria, nell’ambito dell’attività istituzionale del Ministero della Giustizia, e la loro condotta illecita, perchè l’esercizio di quelle mansioni ha agevolato il compimento dell’azione lesiva: questa, lungi dall’essere estranea o contraria alle funzioni dei convenuti, si è materializzata nella degenerazione di un intervento repressivo adottato in risposta a condotte provocatorie del detenuto, maturati – l’uno e le altre -in un contesto ambientale di segregazione, fortemente e naturalmente esposto a rischi di tal fatta.

Il ricorso del Ministero della Giustizia deve pertanto essere rigettato.

2 Passando all’esame del ricorso incidentale, esso, come anticipato innanzi, risulta articolato in tre sezioni, nelle quali sono esposte le censure relative al M., al P. e al F., rispettivamente suddivise in due e quattro motivi. Nella loro esposizione, per comprensibili ragioni di economia, si procederà all’accorpamento di quelli aventi il medesimo contenuto.

3 Col primo mezzo M.G. lamenta vizi motivazionali con riferimento all’asserito ruolo di mandante del pestaggio del detenuto. Assume che tale affermazione sarebbe in invincibile contrasto con il riconoscimento che gli agenti avevano agito al fine di riportare all’ordine il B.. In ogni caso il positivo apprezzamento della responsabilità del M. sarebbe frutto di malgoverno degli esiti della prova orale e, segnatamente, delle dichiarazioni rese dal R. e dal compagno di cella del detenuto.

Col secondo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 444 e 445 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello affermato la colpevolezza del M. utilizzando, come unico elemento probatorio, la richiesta, avanzata nel giudizio penale dal convenuto, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., in contrasto col chiaro disposto dell’art. 445 cod. proc. civ. 4 Col primo motivo P.B. denuncia vizi motivazionali in relazione all’asserita insussistenza, negli attimi che precedettero la colluttazione tra il B. e il P., del pericolo attuale di un’offesa ingiusta. A tale affermazione il decidente sarebbe invero pervenuto sulla base di una lettura parziale e distorta delle dichiarazioni rese dallo stesso agente in sede di sommarie informazioni testimoniali.

Col secondo deduce mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice di merito ha negato ingresso alla prova orale volta a dimostrare la ricorrenza della scriminante della legittima difesa. Evidenzia segnatamente l’inconsistenza dell’assunto dell’inutilità del suo espletamento, per essersi la pretesa aggressione al B. svolta alla presenza delle sole parti coinvolte nella vicenda.

Col terzo mezzo il P. lamenta, sempre con riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale, violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7, sotto il profilo che il giudizio sulla ammissibilità e sulla rilevanza dei mezzi istruttori non può essere inquinato da una valutazione preventiva in ordine alla attendibilità dei testi da escutere.

Col quarto denuncia vizi motivazionali in relazione alla ritenuta insussistenza del concorso del fatto colposo del danneggiato. E invero, l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’atteggiamento del B., pur potendo dar luogo all’applicazione di sanzioni, non costituiva concorso nel brutale pestaggio di cui lo stesso era rimasto vittima, oltre a essere intrinsecamente contraddittoria, contrastava con gli esiti della prova espletata.

5 F.B., infine, svolge, nel primo, nel secondo e nel quarto motivo, censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle articolate, rispettivamente, nel f secondo, nel terzo e nel quarto mezzo del P..

Nel terzo denuncia invece insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all’asserita mancanza di proporzionalità tra offesa e difesa, argomentata sulla base della presenza certa e contestuale di cinque agenti di polizia, a fronte di un uomo solo e disarmato, senza tener conto della ricostruzione del fatto emergente dalla compiuta istruttoria, e segnatamente dell’accertata colluttazione tra il B. e il P. e delle necessità in cui gli altri agenti si trovarono di intervenire per dividerli.

7 Prima di passare all’esame delle esposte censure – le quali, anche laddove non siano sovrapponibili, vertono tutte sul preteso malgoverno del materiale istruttorie che avrebbe viziato la ricostruzione della vicenda accolta nella sentenza impugnata – mette conto sinteticamente ricapitolare lo schema argomentativo seguito dal giudice di merito.

Nel dar conto del suo convincimento, la Curia territoriale ha preliminarmente esplicitato i criteri applicati nella valutazione dei mezzi istruttori raccolti, così chiarendo le ragioni della forza dimostrativa dei fatti costitutivi della pretesa attrice ad essi attribuita.

Ha poi esaminato le posizioni dei singoli convenuti, selezionando tra gli elementi di prova quelli relativi a ciascuno di essi ed esternando le ragioni del credito dato all’una, piuttosto che all’altra versione dei fatti.

Così, relativamente al M., ha anzitutto ricostruito il contesto ambientale in cui maturarono i fatti, a partire dalle tensioni che si erano create tra il B. e gli altri detenuti e dalla parte che, secondo il primo, vi aveva avuto il M.. Ha poi evidenziato gli indici dimostrativi del ruolo di mandante da questi assunto, quali la posizione di superiorità gerarchica;

l’indicazione agli agenti della necessità di punire il B., per le sue intemperanze verbali e fisiche; la richiesta, avanzata in sede penale, di applicazione del pena per un reato che lo vedeva imputato quale concorrente morale dell’aggressione.

Quanto al P. e al F., il decidente, precisato che gli stessi non avevano mai negato di avere partecipato al pestaggio, limitandosi a dedurre di avere agito per legittima difesa, ha evidenziato che l’operatività della scriminate doveva essere esclusa alla luce proprio delle loro dichiarazioni nonchè di fatti inoppugnabili, quali la presenza certa e contestuale di almeno cinque agenti di polizia penitenziaria, a fronte di un uomo solo e disarmato, specificamente confutando, in base a tale ricostruzione dei fatti, che fosse ravvisabile il concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, di cui all’art. 1227 c.c., comma 1.

8 Tanto premesso, possono essere esaminati insieme, per la loro evidente connessione, i due motivi di ricorso articolati dal M..

Le critiche con essi formulate sono infondate per le ragioni che seguono.

L’assunto di una invincibile contraddittorietà tra il ruolo di mandante della spedizione punitiva attribuito al M. e la responsabilità del Ministero per la condotta degli agenti di polizia penitenziaria ignora l’ampiezza riconosciuta in via interpretativa all’area dell’occasionalità necessaria, quale presupposto imprescindibile perchè l’ente risponda del fatto illecito del suo dipendente: e invero se, per quanto innanzi esposto, tale presupposto non è escluso nè dall’eventuale abuso compiuto dal dipendente, nè dall’illegittimità tout court dell’operato dello stesso, non v’è alcuna incompatibilità nè logica, nè giuridica tra l’affermazione della sua sussistenza e il positivo apprezzamento del concorso psichico del M. nel pestaggio del detenuto.

8.1 Quanto poi alla portata probatoria della sentenza di patteggiamento, è affermazione praticamente costante nella giurisprudenza di legittimità, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. civ. (cosiddetto patteggiamento), costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, laddove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui, da un lato, l’imputato, rinunciando a difendersi, avrebbe, in sostanza, ammesso una sua insussistente responsabilità; dall’altro, il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione Cass. civ., Sez. 5^, 08/09/2008, n. 22549; Cass. civ. 8 settembre 2008, n. 22548; Cass. civ. 26 marzo 2008, n. 7866; Cass. civ. 30 settembre 2005, n. 19251).

Ne deriva che, contrariamente ai rilievi del ricorrente, la sentenza impugnata ha coerentemente e correttamente applicato gli enunciati di questa Corte.

A ciò aggiungasi che il giudice di merito ha ritenuto dimostrati i fatti di causa sulla base di ulteriori, precisi elementi di prova, quali il violento risentimento che il B. nutriva nei confronti del M.; le continue esternazioni alle quali lo stesso si abbandonava; le ammissioni degli agenti in ordine alle ragioni di governo della struttura che avevano sollecitato il loro intervento.

In tale contesto le critiche del ricorrente mirano, in definitiva, a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. Si ricorda, in proposito, che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittorietà della motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono tuttavia mai consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo, salvo i casi tassativamente previsti, in cui è la legge stessa ad assegnare alla prova un certo valore (confr. Cass. civ. 6 marzo 2008 n. 6064).

9 Neppure hanno pregio le censure articolate nel primo e nel quarto motivo del ricorso del P., nonchè nel terzo e nel quarto mezzo di quello del F., critiche che, in quanto attinenti a questioni contigue, quali la negativa valutazione, da parte del giudice di merito, della ricorrenza, nella fattispecie, e della scriminante della legittima difesa, e del concorso del fatto colposo del creditore, possono essere esaminate insieme.

A ben vedere, invero, le doglianze ripropongono prospettazioni difensive già ampiamente confutate dalla Corte territoriale con argomentazioni niente affatto illogiche e implausibili, in quanto basate sull’analisi critica delle ammissioni degli stessi agenti nonchè su fatti oggettivi, quali il contesto in cui si materializzarono le condotte lesive di cui i convenuti sono stati chiamati a rispondere. E in proposito non è inutile ricordare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, quali, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate in sede di indagini preliminari (confr. Cass. civ., 8 gennaio 2008, n. 132;

Cass. civ. 19 ottobre 2007, n. 22020).

Ne deriva che le critiche, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, mirano, ancora una volta, a sollecitare una rilettura dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità.

10 Possono essere esaminati insieme il secondo e il terzo motivo del ricorso del P., nonchè il primo e il secondo motivo del ricorso del F..

Con tali mezzi gli impugnanti si dolgono della mancata ammissione della prova orale da essi articolata, individuandone la ragione in un pregiudizio di inattendibilità dei testi da escutere che avrebbe minato il convincimento del giudice di merito.

Osserva il collegio che tali critiche sono eccentriche rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Curia meneghina ha invero rigettato la richiesta sull’assunto che i capitoli di prova da 1 a 4 avevano ad oggetto fatti non contestati, o già documentalmente provati; che i capitoli di cui ai numeri 5 e 6 riguardavano circostanze verificatesi in un momento precedente a quello in cui si verificò l’episodio dedotto in giudizio; mentre unicamente per i capitoli di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 ha rilevato che essi riguardavano fatti avvenuti alla presenza dei soli appellati e sui quali, per giunta, gli stessi avevano già avuto modo di esprimere la propria versione dei fatti in sede di interrogatorio formale.

Trattasi, a ben vedere, di una valutazione analitica e articolata, e tuttavìa sostanzialmente basata su un giudizio di ininfluenza della prova, giudizio motivato con ragioni non implausaibili e comunque non contestate dai ricorrenti.

In definitiva anche il ricorso incidentale deve essere integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, nei rapporti tra i ricorrenti, principale e incidentali, e il B.; si ritiene invece opportuno compensare integralmente quelle relative al rapporto processuale tra questi ultimi e il Ministero della Giustizia.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio nei rapporti tra il Ministero di Giustizia e i ricorrenti incidentali;

condanna tutti i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore di B.A., liquidate in complessivi Euro 5.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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