Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6552 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. II, 18/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S., COOP LATTE PADANO 5 SCARL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente v. domiciliati in ROMA, VIA

F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVALAGGIO CATIA;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio

dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VIVONE PIO DARIO, CATIA GATTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380/2004 del TRIBUNALE di CREMA, depositata il

14/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato COGLITORE, con delega dell’Avvocato MANZI Andrea,

difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CONTICIANI Paola, con delega ” depositata in udienza

dell’Avvocato TEDESCHINI Federico, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cooperativa Latte Padano 5 e C.S. proponevano al Tribunale di Crema opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento n. 16865 del 10-10-2003 notificata l’8-11-2003 per illecito amministrativo in materia di applicazione del regime delle quote latte di cui alla L. n. 468 del 1992, con cui la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia aveva comminato ai ricorrenti in solido la sanzione di Euro 45.000,00 per la violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire forme idonee di garanzia nei confronti dei produttori che avevano effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate così come previsto dalla L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 3, e art. 4, dal D.M. 25 ottobre 1995, e dalla L. n. 79 del 2000, art. 1, comma 5, nonchè la sanzione di Euro 4.000,00 per la violazione dell’obbligo di corretta contabilità in quanto, al momento del controllo, non erano state esibite le distinte di trasporto latte previste dal D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, art. 24, e dall’art. 7, comma 1, lett. E), del regolamento CEE 536/1993.

Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza dep. il 14 gennaio 2004 il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dai ricorrenti.

Secondo il primo giudice dal verbale era risultata l’inosservanza dell’obbligo di tenere gli originali delle distinte latte di trasporto alle quali era tenuta la Cooperativa secondo la normativa di riferimento, atteso che la predetta, rivestendo la qualifica di primo acquirente e di sostituto d’imposta, doveva ritenersi responsabile dell’acquisto dal produttore ed era quindi la destinataria degli obblighi di una corretta contabilizzazione degli acquisti a prescindere da ogni questione in ordine alla sua organizzazione interna; nè, d’altra parte, era ravvisabile un contrasto tra il D.P.R. n. 569 del 1993, art. 24, (che prevede l’obbligo di tenere le distinte latte) e l’art. 7, comma 1, lett. e), del regolamento CEE 536/1993 (che prevede l’obbligo di tenere la registrazione di ogni consegna individuale), in quanto il medesimo art. 7, comma 1, lett. e), dispone espressamente l’obbligo di tenuta anche di documenti commerciali e di altre informazioni complementari ai fini di controllo.

Per quanto concerneva la violazione dell’obbligo previsto dalla L. n. 468 del 1992, art. 5, che prevede la trattenuta da parte degli acquirenti del prelievo supplementare nei confronti dei produttori per tutte le consegne di latte, che oltrepassano la quota individuale ai medesimi assegnata, e dalla L. n. 79 del 2000, art. 1, che precisa che le garanzie previste dal D.M. 25 ottobre 1995, considerate in alternativa alla trattenuta e costituite dal produttore al fine di garantire il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell’acquirente, devono essere immediatamente esigibili, il Tribunale di Crema ha osservato che, in effetti, nella fattispecie la trattenuta nei confronti dei produttori, che avevano effettuato consegne in eccesso, era stata operata contabilizzandone formalmente l’importo, poichè era stata registrata a credito una somma, a titolo di anticipazione, sulla compensazione corrispondente all’importo della trattenuta, e contemporaneamente era stata registrata al passivo la medesima somma, adottando quindi un sistema solo formalmente rispettoso dell’obbligo di trattenuta, ma che in realtà vanificava la misura di garanzia che il soggetto primo acquirente aveva l’obbligo di realizzare.

Avverso tale sentenza hanno proposto un ricorso la Cooperativa Latte Padano 5 e C.S. affidato a quattro motivi illustrati da memoria.

La Regione Lombardia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, art. 24, e dell’art. 7, comma 1, lett. e), del regolamento CEE 9.3.1993 n. 536, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto in capo agli esponenti la violazione dell’obbligo di corretta contabilità per mancata esibizione, al momento del controllo, delle distinte di trasporto latte previste dalla normativa menzionata. I ricorrenti sostengono che, ai sensi del D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, art. 24, non sussiste alcun obbligo, come invece ritenuto dal Tribunale di Crema, di conservare e tenere a disposizione l’originale delle distinte stesse, cosicchè era sufficiente l’esibizione della copia della medesima, come era avvenuto nella fattispecie, laddove gli originali delle distinte erano in possesso non già della Cooperativa, che non raccoglie il latte nè lo trasforma, ma dei terzi acquirenti che devono trattenere le distinte; pertanto la Cooperativa aveva contabilizzato gli acquisti secondo modalità del tutto regolari, come era confermato dal fatto che le relative annotazioni erano state puntualmente eseguite senza contestazioni da parte della Regione Lombardia.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto violato l’obbligo della trattenuta nei confronti dei produttori, che avevano effettuato consegne di latte in eccedenza rispetto alle quote latte consentite, poichè la Cooperativa esponente aveva effettuato una contabilizzazione soltanto formale dell’importo: aveva registrato a credito una somma, a titolo di anticipazione sulla compensazione, corrispondente all’importo della trattenuta ed aveva contemporaneamente registrato al passivo la medesima somma.

I ricorrenti assumono che la Cooperativa aveva sempre regolarmente trattenuto gli importi, relativi alle quantità di latte conferito dai produttori oltre la quota di riferimento di ciascun conferente;

nessuna norma prevede l’obbligo di conservare in un determinato fondo le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare.

Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo vizio di motivazione, assumono che il Tribunale di Crema non si era minimamente pronunciato sull’ultima parte del terzo motivo del ricorso in primo grado laddove gli esponenti avevano assunto che i produttori, a seguito della richiesta della Cooperativa del rilascio di una garanzia fideiussoria, avevano richiesto ex art. 700 c.p.c., l’inibizione della richiesta di fideiussione o garanzie equivalenti, nonchè di effettuare trattenute, e che il Tribunale di Verona aveva accolto il ricorso, cosicchè la Cooperativa era stata costretta a restituire le somme eventualmente trattenute, essendo state ritenute inefficaci le dichiarazioni di impegno già ottenute, dovendo pertanto desistere da ogni richiesta di rilascio di garanzia.

Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere respinto con una insufficiente motivazione la richiesta subordinata degli esponenti di riduzione delle sanzioni.

Va esaminato innanzitutto il secondo motivo che ha priorità logico giuridica.

Occorre ricordare che, in relazione alla questione relativa alla trattenuta, da parte degli acquirenti, del prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 12.12.2006 n. 26434 hanno affermato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29.4.1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi; pertanto la L. 26 novembre 1992, n. 468, artt. 5 e 11, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria nella richiamata interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CEE, e devono quindi essere disapplicati. Tale recente orientamento, cui questa Corte ritiene di dover accedere, comporta la fondatezza del secondo motivo di ricorso, e ciò anche qualora si volesse ritenere che in esso non sia contenuta specificatamente una censura in ordine alla sussistenza o meno di un obbligo di trattenuta da parte degli acquirenti del prelievo supplementare sul prezzo del latte; invero nel giudizio di cassazione la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario, come nella fattispecie, non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo, e le relative questioni possono essere conosciute anche d’ufficio se sussiste un contrasto diretto ed immediato tra normativa comunitaria e diritto dello Stato rilevante ai fini della decisione della controversia (Cass. 5.12.2003 n. 18642).

Va, invece, disatteso il primo motivo del ricorso, che è relativo all’illecito contestato per la omessa esibizione, al momento del controllo eseguito, delle distinte di trasporto del latte. La sentenza impugnata ha accertato il mancato adempimento di tale obbligo in quanto, al momento del controllo, come era risultato dal verbale, mancavano gli originali delle distinte latte di trasporto nonostante che, secondo la normativa di riferimento, la Cooperativa, rivestendo la qualifica di primo acquirente e di sostituto d’imposta, dovesse ritenersi responsabile dell’acquisto dal produttore, e dovesse quindi essere considerata la destinataria degli obblighi di una corretta contabilizzazione degli acquisti a prescindere da ogni questione in ordine alla sua organizzazione interna; il Tribunale di Crema ha aggiunto che non appariva ravvisabile un contrasto tra il D.P.R. n. 569 del 1993, art. 24, (che prevede l’obbligo di tenere le distinte latte) e l’art. 7, comma 1, lett. e), del regolamento CEE 536/1993 (che prevede l’obbligo di tenere la registrazione di ogni consegna individuale), in quanto il medesimo art. 7, comma 1, lett. c), dispone espressamente l’obbligo di tenuta anche di documenti commerciali e di altre informazioni complementari ai fini di controllo.

Il Collegio, condividendo quanto deciso con la sentenza n. 23702 del 2009 della Corte, non ritiene di aderire alla sentenza di questa Corte (n. 29022 del 2008, secondo cui “l’obbligo della tenuta delle distinte latte era previsto per garantire il controllo della riscossione del prelievo sui quantitativi di latte in eccesso o di equivalenti latte, commercializzati in eccesso rispetto ai quantitativi di cui all’art. 3 del reg. CEE, n 3950 del 1992, per cui si doveva concludere che la surricordata sentenza delle Sezioni unite, abolendo l’obbligo del prelievo supplementare, avrebbe abolito anche l’obbligo della conservazione delle distinte latte”. Tale conclusione non può essere condivisa; per vero la conservazione delle distinte adempie anche se non prioritariamente ad altre esigenze, quale quella di garantire il versamento all’Ente preposto delle somme eventualmente dovute per la commercializzazione di latte in eccesso, che grava si sul primo acquirente, ma di cui lo stesso può rivalersi nei confronti dei produttore, oltre alla corretta tenuta di una contabilità che dia conto delle forniture di latte destinate al consumo e della destinazione del venduto, in relazione ad eventuali contestazioni in sede di consuntivo; ne consegue che la facoltà di effettuare trattenute o l’adozione di altre forme di garanzia non possono prescindere dalle distinte, la cui conservazione non può dirsi non obbligatoria alla luce della sentenza 12.12 2006, n 26435. D’altra parte, in tema di prelievo supplementare quote latte, la nozione di acquirente, ai sensi dell’art. 2, n. 2, e art. 9, lett. e), del Regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992, va intesa, come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999, resa in causa Consorzio tra i caseifici dell’altopiano di Asiago e la Regione Veneto (e avente valore vincolante per quel che riguarda l’interpretazione della normativa comunitaria), come comprensiva di ogni impresa intermediaria che proceda all’acquisto di latte presso un produttore nell’ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano le modalità di remunerazione del produttore medesimo, allo scopo di trattarlo o di trasformarlo essa stessa oppure di cederlo ad un’impresa di trasformazione o trattamento.

Ciò posto e ritenuta quindi la persistenza dell’obbligo della tenuta delle distinte latte, incombente sulla Cooperativa, quale primo acquirente, va rilevato che la sentenza impugnata è, sul punto, correttamente argomentata. Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti, e ciò dicasi anche in relazione al mancato esame della richiesta di riduzione della sanzione che andrà considerata, seppure in relazione all’illecito di cui al D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, art. 24, e all’art. 7, comma 1, lett. E), del regolamento CEE 536/1993, dovendosi considerare al riguardo la condotta posta in essere dalla Cooperativa alla luce di quanto si è detto in occasione del secondo motivo del ricorso.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio,anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Crema in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Crema in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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