Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6552 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 14/03/2017, (ud. 16/11/2016, dep.14/03/2017),  n. 6552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22424/2015 proposto da

D.C.J.A., D.C.M.D.C.,

D.C.F.A., D.C.T.M., D.C.F.A., tutti

nella qualità rispettivamente di madre, nonna materna, nonno

materno, zia materna e zio materno dei minori

H.S.D.C.S.G. e H.S.D.C.J.J.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso D’aquino n. 47,

presso l’avvocato Bonetti Michele, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Cantelli Umberto, giuste procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.C.C., nella qualità di curatore speciale dei minori

H.S.D.C.S.G. e

H.S.D.C.J.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Di Bartolo

n. 22, presso il proprio Studio, rappresentata e difesa da se

medesima;

– controricorrente –

e contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di

Roma, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di

Cassazione, Procuratore Generale della Repubblica presso il

Tribunale per i Minorenni di Roma, Sindaco di Roma,

H.S.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2028/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato U. Cantelli che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato L. De Conciliis che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto

di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16175 del 2014 ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma con la quale era stata confermata la dichiarazione di adottabilità dei minori S.G. (nata nel (OMISSIS)) e J. (nato nel (OMISSIS)), ritenendo che vi fosse stata carenza nell’accertamento della possibilità di recupero della madre J., in considerazione della gravità della condizione esistenziale vissuta dalla stessa, della sua fragilità e, tuttavia, della capacità di allontanarsi con i minori dalla casa familiare per sottrarli alle condotte lesive del padre a fronte di una constatata situazione di pericolo per i figli; che fossero mancati interventi preventivi e di verifica della capacità genitoriale della madre da compiere attraverso l’attuazione di un valido progetto di recupero fondato su un ruolo attivo del giudice minorile, tenendo conto della raggiunta stabilità lavorativa ed abitativa della ricorrente; che si fosse determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa della parte ricorrente dovuto alla mancanza di un mediatore culturale senza il quale è stata impedita la partecipazione effettiva della parte al processo e la comprensione reale delle richieste dei servizi territoriali così da compromettere il processo di recupero prescritto.

La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha nuovamente dichiarato l’adottabilità dei minori sulla base delle seguenti considerazioni:

– Alla madre dei minori è sempre stato garantito il pieno diritto di difesa, tenuto conto della sua conoscenza della lingua italiana, del tutto adeguata. Deve, di conseguenza, ritenersi del tutto inutile un mediatore culturale ora per allora.

– Non sono state indicate figure parentali entro il quarto grado a parte i nonni materni ed è stato regolarmente comunicato loro il procedimento.

– La condizione dei minori al 16/1/2015 è caratterizzata da una forte urgenza di una nuova famiglia, necessaria anche al fine d’intraprendere un percorso terapeutico per le loro problematiche.

– Anche se i minori hanno un legame affettivo continuativo con la madre e sono stati felici d’incontrarla fino all’interruzione dei rapporti non vi è una reale possibilità di recupero di capacità genitoriale in un tempo contenuto.

– Non si è rilevato un significativo miglioramento nella madre all’esito del colloquio del 9/1/2015. Rimangono le criticità e le instabilità. Non è del tutto vero che la stessa segua un percorso terapeutico, in quanto risulta essersi rivolta ad una psicologa solo in vista del colloquio con i servizi territoriali.

– La stabilità lavorativa in sè è insufficiente e la collocazione dei minori presso la sorella della ricorrente che non ha con loro rapporti significativi è del tutto inadeguata. Il danno arrecato allo sviluppo psichico equilibrato dei minori è grave e l’apporto dei genitori biologici è insufficiente.

– Anche la figura paterna non è adeguata ed ha mantenuto le sue criticità nonostante l’affetto per i bambini. I nonni materni hanno manifestato gravi carenze educative. Non ci sono altre figure di riferimento. Il recupero della madre richiede un tempo molto lungo ed i minori sono istituzionalizzati da oltre 6 anni. Anche di recente la ricorrente ha violato la prescrizione d’interrompere i rapporti con i figli e non ha presenziato all’udienza.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione D.C.J., i nonni materni e gli zii materni. Ha resistito con controricorso il curatore speciale dei minori. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti nonchè la violazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 8, 10, 12, 15 e degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione alla violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, reiteratamente verificatasi nel corso dell’intero giudizio, non rilevate dalla Corte d’Appello, nonostante le espresse indicazioni della Corte di Cassazione. Le parti, ovvero i genitori ed i nonni, regolarmente costituiti non sono state informati e convocati in merito all’adozione dei provvedimenti più urgenti ed incisivi quali quella di revoca della custodia ai nonni stessi. Il diritto di difesa, secondo le parti ricorrenti, non si esplica soltanto con riferimento all’attività intrinsecamente processuale ma anche in ordine a tutte le altre che caratterizzano il procedimento e che si esplicano per mezzo dei servizi sociali e le strutture pubbliche o private attivate dal tribunale. La valutazione negativa sulla madre si è fondata sulle dichiarazioni della responsabile della casa famiglia fatte all’udienza del 12/4/2012 in assenza delle parti e dei loro difensori. Anche le relazioni dei servizi non sono state accompagnate dalla possibilità successiva di chiedere precisazioni e chiarimenti.

La sentenza della Corte di Cassazione ha sottolineato l’inadeguatezza degli accertamenti eseguiti per non essere state messe le parti private del processo, ed in particolare la madre J., in condizione effettiva di partecipare ed evidenziare le proprie qualità genitoriali, a causa delle differenze dovute alla sua provenienza geografica ed all’appartenenza ad un contesto socio culturale diverso.

E’ mancata un’indagine adeguata che potesse far luce sull’effettiva recuperabilità del ruolo genitoriale da parte della madre e sul nucleo familiare costituito dai nonni e degli zii che si sono rivolti spontaneamente ad una psicologa. E’ stata del tutto sottovalutata la condizione di stabilità lavorativa ed abitativa raggiunta, quest’ultima, con l’aiuto della sorella. I minori sono stati allontanati dalla madre in tenerissima età e senza conoscere le ragioni che hanno spinto la madre ad allontanarsi dal marito e, conseguentemente gli incontri della madre con i figli e degli altri familiari con i nipoti hanno sempre risentito del contesto e della frammentarietà. I giudizi forniti dai responsabili dei servizi non tengono conto di questa peculiarità e sono stati recepiti in modo del tutto acritico dalla sentenza impugnata.

Non è stato valorizzato l’aspetto della continuità delle relazioni e della battaglia anche giudiziaria per riavere i bambini che ha caratterizzato l’intero nucleo familiare. Non è stata attivata alcuna assistenza psicologica dei minori destinata a recuperare il rapporto con la madre ed è mancata una valutazione all’attualità.

La giustificazione relativa all’inutilità del mediatore culturale “ora per allora” viola il diritto di difesa. La mancata attivazione di una garanzia ritenuta ineludibile dalla sentenza della Corte di Cassazione non può essere nuovamente esclusa.

I minori hanno diritto di vivere con la propria famiglia di origine ed i genitori devono avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per comprendere esattamente la vicenda giudiziaria che li riguarda. Nella specie la condizione sociale e culturale della famiglia dei minori è stata spesso causa di pregiudizi ed incomprensioni da parte degli operatori. La mancanza delle condizioni necessarie per partecipare adeguatamente al procedimento determina una violazione del principio di uguaglianza tanto più grave in un giudizio riguardante i diritti fondamentali della persona. Il giudizio di anaffettività sulla madre e sui nonni sarebbe stato diverso con un mediatore culturale dal momento che non è corretto assumere come parametro un unico modello di riferimento.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 degli artt. 3, 5, 7, 18 e 29 della Convenzione di New York del 20/11/1989 ratificata con la L. n. 176 del 1991, sotto il profilo dell’omessa comunicazione agli zii materni L. n. 184 del 1983, ex art. 12 e della loro legittimazione a proporre appello. Peraltro la Corte d’Appello ha richiesto agli assistenti sociali del comune di Roma d’incontrare la zia materna ma la relazione è stata depositata il 9/4/2015 dopo che la sentenza di rigetto era già stata depositata.

Dalla relazione emerge che la zia materna è disponibile a cambiare le proprie abitudini di vita in vista dell’affidamento dei minori. In particolare è disponibile ad accoglierli nel proprio nucleo familiare al fine di favorire il rapporto con la madre e di alternarsi con quest’ultima nel lavoro per consentirle di stare con i figli. Come soluzione alternativa prefigura la possibilità di portare i minori nelle (OMISSIS) dove sarebbero accuditi da loro parenti e della figlia ventisettenne. Si tratta di un intero nucleo familiare composto dai genitori e due figli adulti disposto a prendersi definitivamente cura dei minori unitamente alla madre. Del resto l’istituzionalizzazione dei minori fin da età tenerissima non ha consentito il realizzarsi di rapporti significativi con altri parenti.

Nel terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, artt. 2 e 3 Cost. e artt. 3, 5, 7, 18 e 29 della Convenzione di New York del 20/11/1989 ratificata con la L. n. 176 del 1991, per avere la Corte d’Appello omesso di motivare sul mancato accoglimento di istanze istruttorie consistente nello svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare e valutare le interrelazione tra i minori, la madre ed i nonni oltre che l’effettiva salute mentale della madre con particolare attenzione all’esistenza di patologie ostative al rapporto di filiazione essendo mancato qualsivoglia accertamento al riguardo e nella audizione del dr. M. e della dr.ssa A.M.R. che ha in cura J..

L’esame dei motivi di ricorso deve prendere le mosse dall’oggetto del giudizio di rinvio così come definito nella sentenza di questa Corte n. 16175 del 2014 con la quale è stata cassata la precedente conferma della dichiarazione di adottabilità dei figli minori della ricorrente. Il giudizio di rinvio ha carattere chiuso (Cass. 16/10/2015 n. 20981) e le prescrizioni, relative all’individuazione della norma da applicare od all’interpretazione da adottare sono del tutto vincolanti per il giudice del merito. Nell’ipotesi in cui venga accolta, in via esclusiva od unitamente al vizio e art. 360 c.p.c., n. 3 (nell’ipotesi di prospettazione unica di entrambi i vizi) una censura relativa ad un vizio riconducibile al parametro costituito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, dovuta all’omesso accertamento di un fatto rilevante sul quale vi è stata articolazione d’istanze istruttorie, il giudice del merito è vincolato a colmare la lacuna nell’accertamento dei fatti, individuata dalla Corte sulla base della prospettazione del motivo ma è libero nell’apprezzamento delle nuove emergenze istruttorie con il solo limite costituito dall’impossibilità di fondare la decisione soltanto sui medesimi elementi di fatto già formanti oggetto del provvedimento cassato (Cass. 5/472016 n. 6552 e 29/5/2014 n. 12102). Nella specie come precisato nella sentenza impugnata, sono stati accolti il primo ed il terzo motivo, quest’ultimo di natura plurima in quanto contenente anche una censura configurata come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ad istanze istruttorie disattese ed invece ritenute decisive al fine di non incorrere nella violazione delle norme sostanziali descritte nella prima parte della censura.

La sentenza n. 16175 del 2014, accogliendo il primo ed il terzo motivo di ricorso ha dato le seguenti vincolanti prescrizioni al giudice del rinvio:

– La violazione dell’art. 1 (anche con riferimento alla cornice convenzionale e costituzionale nel quale è inserito) consiste nella riscontrata carenza nell’accertamento della possibilità di recupero della madre J., in considerazione delle complessive circostanze emerse ed in particolare della forza dimostrata nell’allontanarsi con i figli dal marito in una condizione di evidente precarietà. Da tale carenza è conseguito il mancato avvio di un reale progetto di recupero della sua capacità genitoriale anche in considerazione della raggiunta stabilità abitativa e lavorativa e del sostegno dei genitori e del nucleo familiare della sorella.

– La violazione del diritto di difesa per non aver nominato un mediatore culturale in tutte le attività, controlli e verifiche della capacità genitoriale della ricorrente in considerazione delle forti differenze di approccio alla genitorialità riscontrabili nel modello socio culturale di provenienza della stessa.

La Corte d’appello ha del tutto disatteso le prescrizioni puntuali provenienti dalla sentenza della Corte sotto entrambi i profili.

In primo luogo non ha compiuto l’indagine attuale sull’effettiva condizione e capacità di recupero della ricorrente correlata con un progetto mirato sulla ripresa effettiva della relazione con i figli minori. Sotto questo profilo la sentenza impugnata si è limitata a formulare un giudizio sulla base degli stessi elementi di fatto ritenuti carenti in mancanza di una loro verifica attuale in sede di cassazione con rinvio.

La capacità di recupero è stata esclusa senza procedere alle verifiche verosimilmente da svolgersi mediante un’indagine peritale che possa prendere in esame la condizione attuale della ricorrente (Cass. 1/12/2015 n. 24445) non soltanto individualmente ma anche in correlazione con l’ampio nucleo familiare che la sostiene.

In ordine a quest’ultimo profilo deve sottolinearsi che la valutazione sugli zii materni non può svolgersi, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello, soltanto sulla base della mancanza attuale di rapporti significativi con i minori, in quanto il rilievo di questo parametro di giudizio deve essere commisurato alla possibilità effettiva di avere, sviluppare e mantenere tali rapporti, specie in una situazione d’istituzionalizzazione dei minori stessi fin dai primi anni di vita (Cass. 28/1/2011 n. 2102). Peraltro, nella specie, secondo quanto dichiarato dalle parti ricorrenti, la Corte territoriale ha deciso prima di esaminare la relazione riguardante la situazione degli zii materni, la loro idoneità e disponibilità ad aiutare la madre nella crescita dei figli minori. A tale ultimo riguardo, deve rilevarsi che il nucleo familiare della madre, composto dai genitori e dalla famiglia degli zii materni si propone di sostenere ed essere di supporto alla madre e non si sostituirsi ad essa. L’esame effettivo di tale disponibilità doveva costituire parte integrante del giudizio della Corte territoriale secondo le prescrizione della sentenza della Corte di cassazione n. 16175 del 2014, dal momento che il positivo riscontro della disponibilità effettiva del nucleo parentale di riferimento della madre, costituisce un cardine del progetto di recupero cui avrebbe dovuto accompagnarsi la rinnovata indagine sulla capacità genitoriale della ricorrente D.C.J..

Le prescrizioni vincolanti, fissate nell’oggetto del rinvio, così come chiaramente esposto nella sentenza n. 16175 del 2014, di svolgere puntuali ed attuali indagini sul recupero della capacità genitoriale all’interno di un progetto che coinvolga anche il nucleo familiare allargato come sopra individuato, secondo la Corte di Cassazione nella specie, impongono la nomina del mediatore culturale, da ritenersi strumento necessario a far sì che la ricorrente, madre dei minori, e gli altri familiari disposti a prendersi cura dei minori stessi possano essere esaminati con un grado d’informazione e consapevolezza dell’attività che compiono, adeguata. L’accoglimento del terzo motivo e l’esame anche solo testuale dell’oggetto del rinvio conseguente a tale accoglimento indica la necessità di tale nomina senza alcun margine di discrezionalità per il giudice del rinvio. La sentenza della Corte di Cassazione, al riguardo, ha chiaramente affermato che non si tratta di colmare un deficit linguistico ma la distanza tra modelli culturali familiari che, se non riconosciuta e superata, non permette una valutazione ed un giudizio effettivo sulla capacità genitoriale senza condizionamenti dovuti alle differenze sopra indicate.

In conclusione il primo e terzo motivo di ricorso devono essere accolti. Il secondo motivo è inammissibile perchè estraneo all’oggetto del rinvio.

Anche questa sentenza dovrà essere cassata con rinvio alla corte d’Appello di Roma, in diversa composizione perchè svolga un accertamento attuale(anche mediante indagine peritale) sulla capacità genitoriale di D.C.J. che tenga conto delle sue condizioni psichiche e di quelle economico/abitative da porre in correlazione con la tipologia dell’attività lavorativa svolta e con il reddito percepito in modo che non diventino fattori discriminatori – come nella sentenza impugnata – nonchè sull’effettività del sostegno e dell’integrazione forniti dai genitori materni e dal nucleo familiare della sorella della madre, indagine da svolgersi anche mediante l’osservazione e la valutazione della concreta interazione con i minori e con la partecipazione necessaria di un mediatore culturale.

PQM

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso. Dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

In caso di diffusione omettere le generalità e i riferimenti geografici.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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