Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6552 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4135-2019 proposto da:

O.M.A., elettivamente domiciliata presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MARSEGLIA, unitamente

all’avvocato SALVATORE TAURINO;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE

78, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PESCE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE SEMERARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302/2018 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZ.

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 03/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Taranto, Sezione specializzata agraria, S.A. convenne in giudizio O.M.A. e – sulla premessa di aver concesso in affitto alla convenuta un fondo rustico in agro di (OMISSIS), in relazione al quale la O. si era resa responsabile di inadempimento sotto diversi profili (fra i quali mancata coltivazione, eliminazione di un muretto, danneggiamento di una cisterna e rimozione di lapidi di confine) – chiese che fosse dichiarato risolto il suddetto contratto per inadempimento, con condanna della convenuta al rilascio del fondo ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Si costituì in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Tribunale accolse la domanda, dichiarò risolto il contratto per violazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5, condannando la convenuta al rilascio del fondo ed al ripristino dello stato di fatto nel quale esso si trovava in precedenza, oltre che al pagamento delle spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dalla convenuta soccombente e la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 3 settembre 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha ristretto la condanna della O. di cui al capo terzo della statuizione, nel senso che l’obbligo di arretramento dei filari di viti doveva ritenersi limitato al solo primo filare, ferma restando ogni altra statuizione di cui al capo stesso; ha compensato per un quarto le spese dei due gradi ed ha posto i restanti tre quarti a carico della parte appellante.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre O.M.A. con atto affidato a due motivi.

Resiste S.A. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza tra parte motiva e parte dispositiva in riferimento al capo terzo, nonchè mancanza di motivazione.

Sostiene la ricorrente che il capo terzo oggetto di parziale riforma conteneva, oltre alla statuizione sulle viti, anche l’apposizione dei termini lapidei di confine e l’eliminazione della rete irrigua, punti sui quali la sentenza nulla avrebbe detto, “lasciando un vuoto interpretativo circa le altre statuizioni di cui al provvedimento del Tribunale”. Vi sarebbe poi una “totale discrasia tra motivazione e dispositivo”, perchè la sentenza avrebbe lasciato in dubbio la decisione sugli altri motivi di appello, posto che il dispositivo nulla dice sul punto.

1.1. Il motivo è privo di fondamento.

La prima parte della censura, per quanto è dato comprendere, contesta la decisione in relazione al punto oggetto di accoglimento parziale; si tratta di una censura manifestamente infondata, posto che la sentenza, dopo aver riformato in parte il capo terzo della decisione, ha poi espressamente disposto che restava ferma ogni altra statuizione di cui al capo stesso.

La seconda parte della censura lamenta la presunta omissione di decisione sugli altri motivi di appello. Rileva il Collegio, però, che il dispositivo è chiaro là dove dice che l’appello è accolto “per quanto di ragione”, il che significa che la sentenza di primo grado è da intendere come integralmente confermata tranne che per la piccola parte oggetto di riforma. Oltre a ciò, è pacifico che il dispositivo va letto insieme al testo della motivazione, dalla quale risulta chiaramente come tutte le doglianze dell’appello siano state esaminate e respinte. Per cui non sussiste alcuna contraddittorietà, nè mancanza di motivazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta omessa valutazione delle critiche avanzate alla consulenza tecnica d’ufficio, rilevando che la sentenza non avrebbe valutato le obiezioni mosse a quest’ultima dal c.t. di parte.

2.1. Il motivo è inammissibile, perchè tende in modo palese al riesame del merito.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge (sentenza 31 marzo 2016, n. 6227, e ordinanza 15 gennaio 2020, n. 537).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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