Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6552 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3316-2015 proposto da:

C.D., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE G. CESARE 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MALATESTA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

STEFANO CONTI, ANDREA LEONI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA,

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1329/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

VERONA, depositata il 04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEI FATTI

1. C.D. e C.F. impugnavano gli avvisi di accertamento, notificati il 30 giugno 2012, con i quali veniva loro attribuita una rendita catastale presunta relativa a fabbricati mai dichiarati(c.d. fantasma), costituiti da serre e prodotti legati al giardinaggio (tra cui un gazebo, conservatories, cassette in legno), destinati all’attività commerciale, adducendo che trattandosi di strutture temporanee e stagionali destinate a temporanea protezione delle coltivazioni forzate e ad esposizione commerciale, non potevano annoverarsi tra gli immobili accatastabili e che per l’accatastamento in categoria D) era necessario non solo il rilevamento aereo ma altresì il sopralluogo, effettuato, invece, solo in corso di giudizio.

La CTP di Verona rigettava il ricorso con sentenza appellata dai contribuenti. La CTR del Veneto respingeva l’appello, ritenendo che le strutture affisse stabilmente al suolo e dotate di pavimentazione in piastrelle e impianto di riscaldamento non potevano considerarsi stagionali e temporanee, costituendo cespiti indipendenti.

Affermava, inoltre il decidente che il sopralluogo non è il presupposto per l’inizio della procedura, purchè espletata nel corso del procedimento; ed infatti accertava che il sopralluogo era stata disposto il 30.09.2011, quindi prima della notifica degli avvisi, e reiterato successivamente in corso di causa, reputando, peraltro congrue e idonee le finiture delle strutture rispetto alla categoria catastale attribuita.

Avverso la sentenza n. 129/15/2014, depositata il 4.09.2014, i contribuenti propongono ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato nota per la partecipazione all’udienza.

Diritto

MOTIVI DI DIRITTO

2.Con il primo articolato motivo, si deduce violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 36, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, ex art. 360 c.p.c., n. 3); nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Si argomenta che i giudici regionali avrebbero erroneamente interpretato del citato D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 36, affermando che ai fini del censimento fosse sufficiente il telerilevamento, mentre, al contrario, ai fini delle verifiche amministrative, sono necessarie sia il telerilevamento che il sopralluogo dell’area.

A tal fine, i ricorrenti deducono che il primo sopralluogo effettuato nell’anno 2011 dai dipendenti dell’Agenzia non può essere definito tale, giacchè gli incaricati effettuarono un controllo dall’esterno senza entrare nella proprietà, eccezione sollevata sia in primo che in secondo grado e non esaminata dai giudici regionali.

Il secondo sopralluogo effettuato – come riconosciuto dalla CTR – nel corso del giudizio risulta invece del tutto irrilevante, atteso che la motivazione incompleta non può essere integrata mediante atti successivi non compresi nel procedimento amministrativo.

3.Con la seconda censura, che deduce violazione del D.M. n. 28 del 1998, artt. 2 e 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, si lamenta che le strutture ai sensi delle disposizioni citate sono escluse dal censimento; ed in ogni caso, pur a non voler inserirle nel novero delle serre e delle tettoie, rientrerebbero in quello dei manufatti precari, in quanto temporanee e stagionali. Aggiungendo che i giudici di appello hanno omesso di esaminare se dette strutture presentassero le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1 per essere considerate costruzioni (in quanto ancorate al suolo).

4.Con il terzo mezzo si lamenta violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6, ex art. 360 c.p.c., n. 3) ed omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, deducendo, sotto il primo profilo, la necessità che i fabbricati, per essere accatastati in cat. D/8, debbano presentare finiture accurate ed impianti civili ordinari, mentre nella specie trattasi di serre e di un gazebo, aperti almeno su un lato che avrebbero tutt’al più essere accatastati in cat. C/7(tettoie chiuse o aperte).

5. La prima censura è priva di pregio.

Il decidente non è incorso in alcuna violazione di legge, in quanto, contrariamente da quanto sostenuto dal contribuente, ha ritenuto necessari, ai fini del censimento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, sia il telerilevamento che il sopralluogo concretamente disposto in data 30.09.2011, prima della chiusura del procedimento amministrativo.

I ricorrenti, nel censurare la violazione delle norme citate in rubrica, hanno introdotto surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia; contrapponendo alle argomentazioni dei giudici di merito proprie valutazioni su elementi di fatto – sostenendo che le modalità del sopralluogo si erano limitate ad un riscontro solo esterno dell’area, il che lo privava di significato giuridico -, finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità.

Ne consegue che non appare sufficiente l’astratto e generico riferimento alle menzionate norme per censurare la declaratoria di illegittimità dell’atto impositivo, essendo, invece, indispensabile che il ricorrente indichi – censura mancante – in modo specifico non solo i canoni in concreto non osservati, ma anche e soprattutto il modo in cui il giudice si sia da essi discostato (Cass. n. 16175/2017).

6.Sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto deciso ai fini del giudizio, rileva questa Corte che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di motivi di appello (Cass. n. 26305/2018; n. 14802 del 2017), con la conseguenza che la doglianza avrebbe dovuto essere sollevata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4 eccependo altresì la nullità della sentenza.

7.La seconda censura è inammissibile, introducendo i contribuenti anche in questo caso una rivisitazione del merito della controversia.

La nozione di unità accatastabile trova conferma del Ministero delle Finanze nel D.M 2 gennaio 1998 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale).

L’art. 2 prevede infatti “1. L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonchè gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purchè risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.”

I giudici regionali hanno accertato che le strutture, in quanto infisse stabilmente al suolo e dotate di pavimentazione, di impianti di riscaldamento ed elettrico, non presentavano i caratteri della temporaneità e della stagionalità, dedotti dai proprietari per fondare l’opposizione avverso gli atti impositivi.

La doglianza in esame implica una valutazione del significato e della portata degli elementi di fatto di competenza del giudice di merito (Cass. 13 febbraio 2015, n. 2906), le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità, non potendo la Corte riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, se non sussistano vizi logici o errori di diritto delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. (Cass. 4 agosto 2011, n. 16932 con principio affermato ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; Cass. 12 dicembre 2017, n. 29781); vizi non dedotti nella fattispecie.

8. Quanto alla violazione del D.M. n. 28 del 1998, art. 2, comma 3, per avere la CTR omesso di esaminare se le strutture avessero oltre una stabilità strutturale anche un’autonomia funzionale e reddituale, occorre evidenziare che gli atti impositivi sono stati impugnati dai proprietari per l’assenza del requisito della stabilità (si veda la parte in fatto della decisione qui impugnata) e non anche sotto il profilo della carenza di autonomia reddituale.

Nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi (nella specie, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3), opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto, sicchè le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d’ufficio nè fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità(Cass. n. 12313 del 2018; Cass. n. 18448 del 2015; Cass. n. 22810 del 2015).

9.Peraltro, deve ritenersi che quella proposta con l’odierno ricorso rappresenti una questione nuova, avendo i ricorrenti omesso di allegare l’avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello e nel giudizio precedente, in modo da consentire alla corte l’accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass.; n. 907/2018; Cass.n. 25319/2017; n. 16502/2017, in motiv; Cass. n. 9138/2016).

In ogni caso, le opere indicate negli avvisi di accertamento presentano intrinseche caratteristiche funzionali autonome, pertanto, correttamente la Commissione Tributaria Regionale ha stabilito che tali costruzioni connotate da autonomia funzionale e reddituale, in quanto dotate di strutture e manufatti infissi strumentali al commercio delle piante- integrano unità immobiliare urbana assoggettata ad accatastamento(v Cass. n. 12741/2018).

Le strutture realizzate dai contribuenti (gazebo, serre), oltre che accertate come stabili in quanto infisse al suolo, hanno comunque una capacità reddituale che è ciò che rileva ai fini dell’annotazione nel novero delle unità immobiliari.

10. Parimenti inammissibile è la terza censura, giacchè anche in questo caso, i ricorrenti si sono limitati a contrapporre alle argomentazioni dei giudici regionali in merito alla congruità delle finiture proprie valutazioni di fatto, peraltro non inferibili dalla sentenza, che inciderebbero sul grado della finitura delle opere.

In altri termini, le formulate doglianze, in vero, si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati e valutati dal giudice di merito, e quindi, appaiono impingere nel principio secondo cui in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte.

11. Il ricorso deve essere dunque respinto.

In assenza di difese svolte dall’Agenzia, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ò sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 marzo 2020

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