Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6551 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. II, 18/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO CASEIFICI ALTOPIANO ASIAGO SCARL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARAZZA MAURIZIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BELLIGOLI

GIANPIERO;

– ricorrente –

contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio

dell’avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MORRA’ ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 919/2003 del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA,

depositata il 18/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Domenico DE FEO, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LORENZONI Fabio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago s.r.l.

proponeva al Tribunale di Bassano del Grappa opposizioni avverso le ingiunzioni di pagamento emesse dalla Regione Veneto per le violazioni di cui: all’art. 14, par. 2 del regolamento CEE n. 1546 del 1988 (incompletezza delle registrazioni delle ditte fornitrici di latte nel registro vidimato e mancata predisposizione del registro delle quote per i produttori associati); L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 3, per avere omesso di effettuare l’accantonamento del prelievo supplementare.

Si costituiva in giudizio la Regione Veneto, chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza dep. il 18 dicembre 2003 il Tribunale rigettava l’opposizione. Secondo il primo giudice doveva essere disattesa la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Consorzio, atteso che la qualità di primo acquirente – tenuto ad effettuare la trattenuta di cui alla L. n. 468 del 1992, art. 4 – era stata affermata dalla Corte di giustizia, con la sentenza del 29 aprile 1999 mentre – secondo la normativa statale che non poteva essere considerata in contrasto con quella comunitaria- la trattenuta in questione costituiva oggetto non di una facoltà ma di un obbligo Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago s.r.l. affidato a due motivi cui la Regione Veneto ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 14, par. 2 del regolamento CEE n. 1546 del 1988, del regolamento CEE n. 536 del 1936, della L. n. 468 del 1992, art. 22, comma 4, censura la sentenza impugnata laddove, nel respingere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’opponente, aveva attribuito al Consorzio la qualità di primo acquirente e, come tale, l’aveva considerato obbligato a tenere i registri e ad effettuare l’accantonamento del prelievo supplementare:

presupposto per l’applicazione del prelievo supplementare è la vendita di latte dal produttore al soggetto che procede alla sua trasformazione o rivendita; tale presupposto non sussiste nel caso del conferimento di latte ad un centro di raccolta, atteso che il socio produttore conferisce il latte alla cooperativa; la società cooperativa agisce come longa manus del produttore; il socio produttore è nella medesima situazione del singolo produttore che agisce in proprio e che in proprio utilizza il latte prodotto.

In ogni caso il Giudice non si era pronunciato sulla questione sollevata dal ricorrente circa la mancata previsione di disposizioni comunitarie circa l’obbligo di istituzione e di tenuta dei registri indicati nell’addebito.

Il motivo va accolto soltanto in parte.

Per quanto concerne il denunciato difetto di legittimazione passiva del Consorzio, la censura è infondata e va respinta atteso che in tema di prelievo supplementare quote latte, la nozione di acquirente, ai sensi dell’art. 2, n. 2, e art. 9, lett. e), del Regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992, va intesa, come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 1999, resa in causa Consorzio tra i caseifici dell’altopiano di Asiago e la Regione Veneto (e avente valore vincolante per quel che riguarda l’interpretazione della normativa comunitaria), come comprensiva di ogni impresa intermediaria che proceda all’acquisto di latte presso un produttore nell’ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano le modalità di remunerazione del produttore medesimo, allo scopo di trattarlo o di trasformarlo essa stessa oppure di cederlo ad un’impresa di trasformazione o trattamento.

Deve, invece accogliersi il motivo nella parte in cui si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla denunciata assenza nella normativa comunitaria degli obblighi di cui era stata contestata l’inosservanza (registro dei fornitori e delle quote), posto che la sentenza impugnata non ha minimamente esaminato tale censura, pur menzionando nell’esposizione del fatto che tale questione era stata dedotta dall’opponente.

Va, altresì, accolto il secondo motivo con cui il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, censura fra l’altro la sentenza impugnata per aver ritenuto violato l’obbligo della trattenuta nei confronti dei produttori, rilevando che al riguardo non vi era alcun obbligo posto a carico del primo acquirente ma soltanto una facoltà.

Il motivo è fondato.

In relazione alla questione relativa alla trattenuta, da parte degli acquirenti, del prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 12.12.2006 n. 26434 hanno affermato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29.4.1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi;

pertanto la L. 26 novembre 1992, n. 468, artt. 5 e 11, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria nella richiamata interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CEE, e devono quindi essere disapplicati.

L’esclusione dell’obbligo di trattenuta e delle sanzioni ad esso inerenti comporta l’assorbimento di ogni altra questione in proposito sollevata. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Crema in persona di altro magistrato.

PQM

Accoglie il primo motivo per quanto in motivazione ed il secondo del ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Crema in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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