Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6550 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 09/03/2020), n.6550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2199/2018 R.G. proposto da:

Comune di Vieste, in persona del Sindaco p.t., elett.te domiciliato

in Roma, al Viale del Vignola n. 5, presso lo studio dell’avv. Livia

Ranuzzi, unitamente all’avv. Antonio Maria Cazzolla, da cui è

rapp.to e difeso, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., elett.te domiciliata in Vieste, alla via Madonna

della Libera n. 17/D, presso lo studio del rag. Gaetano Valerio da

cui è rapp.ta e difesa;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2127/27/17 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sez. distaccata di Foggia, depositata il

16/06/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 novembre 2019 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 2127/27/17, depositata il 16 giugno 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. distaccata di Foggia, rigettava l’appello proposto dal Comune di Vieste avverso la sentenza n. 219/4/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un diniego di rimborso della Tarsu, versata dalla contribuente per gli anni di imposta dal 2010 al 2013, in relazione ad una attività alberghiera sita nel Comune di Vieste, di cui si contestava la debenza in misura superiore a quella prevista per le civili abitazioni;

3. la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto confliggente con il disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 la diversificazione tariffaria tra i locali ad uso abitativo e quelli destinati ad esercizi alberghieri; rilevava altresì l’illegittimità delle delibere di approvazione di tali tariffe per carenza di motivazione, anche in considerazione della riduzione delle stesse disposta per l’anno 2014;

4. avverso la sentenza di appello, il Comune di Vieste ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 13 gennaio 2018, affidato a due motivi, a cui la contribuente non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, censurando la sentenza della CTR per aver ritenuto illegittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri veniva distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime, come esplicitato nella nota di diniego del rimborso richiesto dalla contribuente, e ritenuto violato un obbligo di motivazione non sussistente per le delibere comunali in tema di determinazione delle tariffe relative alla tassa per i rifiuti;

2. con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver disapplicato il Regolamento Tarsu del Comune di Vieste con delle argomentazioni apparenti, inconferenti ed inidonee ad esplicitare il percorso logico motivazionale seguito ai fini della decisione;

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo di ricorso risulta meritevole di accoglimento.

1.1. La decisione della CTR non è in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui ” In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, TARSU, è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica. ” (Vedi tra le tante Cass. n. 22523 del 2017; n. 16175/2016; n. 12859/2012; n. 302/2010; n. 5722/2007).

2. Quanto poi alla rilevata mancanza di motivazione specifica, con altro principio consolidato, a cui si intende dare continuità è stato già ritenuto da questa Corte che “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ‘ex post’, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (Vedi Cass. n. 7437 del 2019; n. 16165 del 2018; n. 7044 del 2014 e n. 22804 del 2006).

2.1 Si è anche affermato che ” il potere di disapplicare l’atto amministrativo in relazione alla decisione del caso concreto, che spetta al giudice tributario, può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)” e che ” la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune nell’adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazione (incidentale) d’illegittimità della stessa, dovendo, al riguardo rilevarsi che, nell’ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile in sede giudiziaria” (Cass. civ. sez. V. n. 7044/2014).

3. Per le suesposte considerazioni, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nell’assenza di ulteriori motivi di doglianza, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

3.1 L’evolversi della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese processuali del merito, mentre le spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della intimata e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la contribuente intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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