Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 655 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 655 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 1887-2009 proposto da:
BELLINI LUCIANO, BELLINI GIULIO, CERQUA CONCETTA nq di
legale rappresentante della Soc.tà SILG, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA F. CESI 21, presso lo studio
dell’avvocato CANTELLI ANTONIO, che li rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 15/01/2014

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 27/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il ricorrente l’Avvocato CANTELLI SALVATORE
delega Avvocato CANTELLI ANTONIO che ha chiesto
l’accoglimento e deposita nota spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del 3 ° motivo del ricorso,
assorbiti gli altri.

CHINDEMI;

R.G. 1887/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 253/38/07, depositata il
27.11.2007, in parziale riforma della la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Roma n. 369/48/2005, riduceva a £ 700.000.000 il maggior valore dei terreni oggetto di
compravendita tra i sigg. Bellini Giulio e Bellini Luciano (venditori) e l’Azienda Agricola Colture
in Ecologia 84 s.r.l. (acquirente) a fronte di un valore dichiarato di £ 196.000.000 e accertato di £

Proponevano ricorso per cassazione i contribuenti deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’articolo 60, comma uno, lettera b) d.p.r. 600/ 1973 e dell’articolo 148 c.p.c., falsa
applicazione dell’articolo 156, comma tre, c.p.c., in relazione all’articolo 360, numero tre, c.p.c.,
per non aver rilevato la CTR inesistenza della notifica dell’accertamento, non sanata dalla
proposizione del ricorso, non essendo presente nella data di notifica in calce alla stessa la firma del
consegnatario dell’atto, non essendo neanche indicate le generalità e i motivi della mancata
sottoscrizione;
b) violazione dell’articolo 52, comma quattro d.p.r. 131/ 1986 e dell’articolo 12 d.L. 70/ 1988, in
relazione all’articolo 360, numero tre, c.p.c., ritenendo o precluso di poteri di accertamento
dell’amministrazione qualora nell’atto venga indicato un valore non inferiore al procedimento di
valutazione c.d. automatica, trattandosi di terreni di natura agricola, tutti inferiori ai 10.000 m
quadri previsti come lotto minimo quale indice di limitata edificabilità nella zona;
c) violazione degli articoli 23,32, comma 1,72, comma uno, D.Igs 546/ 1992, nonché violazione
degli artt.3, 24,111 Cost, in relazione all’articolo 360, numero tre, c.p.c. avendo ritenuto la CTR
ammissibile , nonostante la tardiva costituzione in giudizio dell’ufficio, la produzione di
documenti,sino a sei giorni prima dell’udienza, ancorché la CTR avesse disposto il rinvio alla
commissione tributaria provinciale,
d) violazione degli articoli 51, comma 3,52, commi due e due bis d.p.r. 131/ 1986, art. 3 1. 241/
1990, articolo sette 1. 212/ 2000, articolo 2697 cc, in relazione all’articolo 360,n. 3 e 5, c.p.c. per
non avere la Ctr ritenuto legittimo l’accertamento perché privo di motivazioni adeguate carente
sotto l’aspetto probatorio, avendo genericamente ritenuto sufficientemente motivato l’atto senza
specificare l’indicazione dei criteri indicati dall’agenzia;
e) insufficiente motivazione su fatti controversi decisivi, in relazione all’articolo 360, numero
cinque, c.p.c. non essendo la motivazione della sentenza idonea a far comprendere la ratio decidendi
è portata ritenere legittime fondato l’accertamento di maggior valore nella misura rideterminata dal

1

1.005.000.000.

primo giudice e , invece, non sufficienti le prove fornite dal ricorrente per confutare tali
presunzioni, essendo la stima Ute priva di qualsiasi indicazione al riguardo.
L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. I motivi del ricorso difettano di autosufficienza e sono, comunque, infondati.

di notifica, documenti ai quali questa Corte non può accedere direttamente e la cui conoscenza è
necessaria per valutare la fondatezza delle censura proposte in questa sede.
In relazione al primo motivo di ricorso questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha
ritenuto che la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale)

dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo
attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta
all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso
richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento,
in virtù dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel
processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle
sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente
produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per
raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod proc. civ. (Cass. , Sez. U, Sentenza n. 19854
del 05/10/2004, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2272 del 31/01/2011;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12007 del
31/05/2011.
Pertanto, in caso di nullità della notifica dell’avviso di accertamento trova applicazione la sanatoria
delle nullità prevista dall’art. 156 c.p.c., essendo identica la funzione svolta dalla notificazione,

Non risultano, infatti, riprodotti o allegati al ricorso né l’avviso di accertamento né la relativa relata

consistente nella prova dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Nel caso di specie la CTR non ha rilevato l’inesistenza della notifica e le censure formulate avverso
tale valutazione difettano di autosufficienza non essendo in grado questa Corte di verificarle, stante
la mancata produzione o allegazione della relata di notifica dell’avviso di accertamento.
2. I ricorrenti censurano, col secondo motivo, l’inapplicabilità dell’art. 52, comma 4, dpr 131/1986
in quanto i terreni trasferiti avrebbero natura agricola con limitato indice di edificabilità mentre, per
i fabbricati, privi di rendita, risulterebbe applicata la denuncia di accatastamento.

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/

Oltre al già denunciato vizio di autosufficienza si rileva l’inammissibilità del motivo con
riferimento ai fabbricati, in quanto il relativo quesito si limita a denunciare la violazione dell’art. 52
cit. solo con riferimento ai terreni.
Va osservato che i terreni che possono beneficiare del sistema di valutazione automatica di cui
all’art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non sono individuati attraverso una loro
connotazione positiva (destinazione agricola), ma sulla base di un presupposto complesso, in parte
positivo (esistenza di strumenti urbanistici), in parte negativo (assenza di previsione di destinazione

In virtù di tale criterio, esulano dall’ambito applicativo della norma in esame i suoli, come quelli in
esame prevedendo, in base alla valutazione di merito della CTR, gli strumenti urbanistici un
limitato indice di fabbricabilità che non esclude la potenzialità edificatoria delle aree interessate,
avendo i giudici di merito ridotto il valore accertato delle predette aree in funzione della diversa
capacità edificatoria dei terreni.
3. Anche il terzo motivo va disatteso anche se occorre integrare, sul punto, la motivazione della
sentenza.
L’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi
documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività
processuale va esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative
al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma primo, dello stesso decreto,
ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24,
comma primo. Tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di
natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione che
adempie (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 2787 del 08/02/2006)
Tuttavia, nel caso di specie, così come rilevato dagli stessi ricorrenti (pag. 17 ricorso), la CTR ha
annullato la sentenza della CTP, avendo rilevato la violazione del contraddittorio, non essendo stati
avvisati i contribuenti della fissazione dell’udienza, con rinvio ai primi giudici.
In tal caso viene sanata la tardività, nell’originario primo grado di giudizio, della produzione del
documento che può, quindi, legittimamente essere esaminato dalla CTP prima e dalla CTR dopo.
4. Gli ultimi due motivi, esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, deducono
censure di merito, peraltro sfornite di supporto probatorio o documentale, alla motivazione della
sentenza impugnata che, sul punto, ha rilevato che “in ordine alla dedotta carenza di motivazione
dei4atto, si ritiene che lo stesso, al contrario, contenga l’indicazione dei criteri in base ai quali
l’accertamento è stato compiuto ed abbia raggiunto il suo scopo di consentire al contribuente di
3

edificatoria) (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3174 del 29/02/2012).

ESENT’
131
MATERIA i ì,L.-CTARIA

approntare le proprie difese” , rilevando anche che “…dall’esame comparato della stima Ute e della
stima di parte prodotta in atti, si può ragionevolmente ritenere che il minor valore individuato dai
primi giudici in £ 700.000.000 sia quello che meglio corrisponda al valore del complesso dei beni
trasferiti”.
La mancata allegazione o produzione della stima Ute non consente a questa Corte di valutare le
censure dedotte.
In relazione al mancato esame della stima giurata di parte (non prodotta nel giudizio di cassazione e

mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art.
360, n. 5, c.p.c., né, a maggior ragione, quello di violazione di legge (cfr Cass 29/11/2011, n.
24144; Cass. n. 8355 del 2007 e Cass. n. 282 del 2009)
Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle valutazioni dell’UTE facendole proprie,
affinché i lamentati errori e le lacune di tale valutazione determinino un vizio di motivazione della
sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni
illogiche e scientificamente errate o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non
possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera
prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l’entità e l’incidenza del dato patologico. Nella fattispecie, stante la mancata produzione o
allegazione della stima Ute e dell’atto di accertamento, tale valutazione viene inibita alla Corte.
Lo statuto del contribuente (1. 21/2000) non è , inoltre, applicabile ratione temporis, alla fattispecie
in quanto l’avviso contestato è del 1988.
Solo se le valutazioni della perizia di stima sono precise e circostanziate (circostanza di cui,
tuttavia, non vi è prova nella fattispecie) il giudice di merito non può limitarsi a far propria la
stima Ute, in quanto il potere del giudice di apprezzare il fatto non equivale ad affermare che possa
farlo immotivatamente e non lo esime dalla spiegazione delle ragioni per le quali sia divenuto ad
una conclusione anziché ad un’altra.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
La peculiarità della fattispecie costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 20.11.2013

le cui parti rilevanti non risultano, comunque riprodotte), va osservato che tale atto si risolve in

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