Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6549 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. II, 18/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 18/03/2010), n.6549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), P.M.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE

CARROZZE 44, presso lo studio dell’avvocato IABONI PIETRINO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.L.M. (OMISSIS), F.A.M.

(OMISSIS), G.F. (OMISSIS)

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE IPPOCRATE 92, presso lo

studio dell’avvocato GENOVESE ROSALBA, rappresentati e difesi

dall’avvocato BALDASSARRA ANTONIO;

– controricorrenti –

e contro

D.L.V. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3175/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato IABONI Pietrino, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato B.A., difensore dei resistenti che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.V., F.A., D.L.M. e G. F., premesso di essere proprietari di un terreno in (OMISSIS), lamentavano che S.A. e P.M. L. esercitavano da qualche tempo il passaggio anche con mezzi meccanici, occupando parte del terreno. Convenivano i predetti davanti al Tribunale di Cassino per sentir dichiarare di loro esclusiva proprieta’ il terreno, libero da servitu’ con condanna al rilascio della porzione occupata ed al riconoscimento dei confini, oltre i danni.

I convenuti deducevano di aver esercitato “ab immemorabile” il passaggio e che doveva essere riconosciuta servitu’ volontaria in base a scrittura privata (OMISSIS) che producevano.

Il Tribunale, sezione stralcio, con sentenza 15.1.2001, dichiarava la proprieta’ degli attori, rigettava la domanda relativa alla inesistenza della servitu’, ordinava l’eliminazione di detriti, l’abbattimento di un garage e liquidava i danni in L. 5.000.000.

Proponevano appello i soccombenti, resistevano le controparti svolgendo appello incidentale e la Corte di appello di Roma, con sentenza 3175/04, in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarava l’insussistenza della servitu’ di passaggio, condannando gli appellanti principali alle spese del doppio grado. La Corte territoriale, premesso che gli appellanti principali, in primo grado, nella comparsa di risposta, si erano limitati a dedurre l’esistenza della servitu’ e nulla avevano eccepito sulle altre domande degli attori, che avevano dichiarato di non accettare il contraddittorio sui nuovi temi di indagine proposti dai convenuti, statuiva l’inammissibilita’ dell’appello sui predetti capi, l’infondatezza del gravame circa lo sconfinamento posto che tra la particella (OMISSIS) ed il fondo dei convenuti vi era un viottolo comunale, l’inammissibilita’ della nuova domanda di attribuzione del suolo occupato dal garage.

Fondato era l’appello incidentale ed erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto la sussistenza della servitu’ sol perche’ la strada preesisteva al rogito.

I modi di acquisto delle servitu’ sono tipici e la scrittura privata, non trascritta, prevedeva da parte del dante causa G. V., lo spostamento a determinate condizioni, non verificatesi, solo dell’accesso.

Ricorrono S. e P. con dieci motivi, due volte e’ indicato il nono, resistono le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamentano vizi di motivazione essendo pacifica la circostanza che la situazione dei luoghi all’epoca dell’acquisto – (OMISSIS) – era uguale a quella esistente al momento della citazione – (OMISSIS). Gli eventi rappresentati come attuali dagli attori – “da qualche mese” – risalivano a molti anni prima e non c’era bisogno di eccepire altro. Gli attori non avevano mai enunciato l’esistenza di un garage ne’ chiesto l’abbattimento.

Col secondo motivo si deducono violazione dell’art. 948 c.c. in relazione all’art. 2696 c.c. e vizi di motivazione.

Sia il Tribunale che la Corte di appello avevano qualificato la domanda come azione di rivendicazione che presuppone la prova della proprieta’.

Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione in relazione all’art. 2697 c.c. per essere stata disposta la condanna al ripristino dello status quo ante, in assenza di riscontri probatori.

Col quarto motivo si denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizi di motivazione per non essersi mai deciso sull’”actio finium regundorum” proposta dagli attori.

Col quinto motivo si deduce violazione dell’art. 938 c.p.c. (recte c.c.) per avere la Corte di appello erroneamente stabilito che l’accessione invertita puo’ essere dichiarata se invocata dal costruttore.

Col sesto motivo si denunziano vizi di motivazione perche’ se i convenuti non sono i costruttori del garage non si puo’ loro ordinare la demolizione.

Col settimo motivo si deducono vizi di motivazione per non avere mai gli attori proposto domanda di demolizione del garage.

Con l’ottavo motivo si lamentano violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizi di motivazione per avere la Corte di appello rilevato che al momento dello sconfinamento gli appellanti erano a conoscenza di occupare, oltre alla via comunale, anche parte del terreno degli appellati, sollecitando il controllo di legalita’ di questa Corte suprema sulla carenza del requisito della buona fede.

Col nono motivo si denunzia violazione degli artt. 1051, 1052, 1058 e 1062 c.c. e dei principi che regolano le servitu’ prediali, esistendo i requisiti per l’accessione invertita.

Col decimo motivo si lamenta violazione delle stesse norme e principi per essere stata dichiarata l’inesistenza della servitu’ di passaggio impedendo anche l’accesso a piedi.

Le doglianze, spesso solo enunciate, pur diversamente titolate, sollecitano un riesame del merito non consentito in questa sede e non superano la sufficiente motivazione circa la tipicita’ dei modi di costituzione delle servitu’ e l’inopponibilita’ della scrittura privata.

In particolare, in relazione alle singole censure va osservato:

1) a prescindere dalla considerazione che nella richiesta di rilascio della zona occupata poteva considerarsi implicito l’abbattimento di eventuali manufatti, il motivo e’ assolutamente generico per quanto riguarda il garage, non riportando il contenuto della comparsa di risposta;

per quanto attiene alla servitu’, nulla viene detto per contestare l’esattezza dell’affermazione dei giudici di merito, secondo la quale la stessa non era opponibile agli attori perche’ non trascritta.

2) I convenuti non avevano contestato la proprieta’ attorea ma chiesto il riconoscimento della servitu’ ed avevano invocato l’art. 936 c.c., comma 3 e l’art. 938 c.c..

3) Il ripristino dello stato dei luoghi, conseguenza della domanda di dichiarazione di proprieta’, liberta’ da servitu’ ed oneri ed ordine di rilascio della porzione occupata, suffragato anche dalla ctu, era stato disposto dal Tribunale; gli attuali ricorrenti non avevano con l’appello dedotto l’impossibilita’ dell’esecuzione per essere rimasto privo di riferimento temporale e privo di riscontri probatori lo “status quo ante”.

4) Sul regolamento dei confini, recte riconoscimento dei confini, chiesto dagli attori, manca l’interesse di controparte a lamentare la pronunzia, in ogni caso implicita; l’omessa pronuncia non risulta denunciata con l’appello ed i confini erano stati individuati come coincidenti con quelli catastali.

5) Nessuna domanda di accessione invertita poteva ritenersi ritualmente formulata; al riguardo la Corte di appello, alle pagine tre e quattro, ha dedotto trattarsi di occupazione di porzione di fondo contiguo disciplinata dall’art. 938 c.c. e che l’accessione invertita prevista dalla norma presuppone la buona fede e puo’ essere invocata dal costruttore, escludendo la buona fede per l’esistenza tra i due fondi di un viottolo comunale e disattendendo la domanda subordinata di attribuzione del suolo occupato dal garage perche’ nuova, senza accettazione del contraddittorio e, pertanto, inammissibile; non viene impugnata la “ratio decidendi” della mancanza di buona fede e la sentenza ha inteso affermare che la domanda non era stata proposta in primo grado.

6) La questione oltre che nuova e’ irrilevante, atteso l’accertamento della occupazione; a prescindere da altre considerazioni (difetto di interesse perche’ non viene contestata l’inesistenza della buona fede di cui all’art. 938 c.c.) la sentenza impugnata quando ha parlato di costruttori non intendeva riferirsi a soggetti diversi dagli attuali ricorrenti.

7) La asserita ultrapetizione, per quanto riguarda la demolizione del garage, non era stata denunziata con l’appello.

8) L’accertamento della buona fede e’ prerogativa del giudice del merito che l’ha esclusa ne’ era stato, sollecitata l’indagine, peraltro irrilevante data l’esistenza del viottolo tra i due fondi;

la questione dell’epoca dell’occupazione e di chi fosse il proprietario del terreno occupato e del termine per reagire a tale occupazione e’ nuova.

9) Il motivo e’ solo enunciato e non vi e’ corrispondenza tra titolo e conclusione.

10) Nessuna domanda di passaggio coattivo era stata proposta; il fatto che, a seguito dell’accoglimento della “negatoria servitutis”, il fondo degli attuali ricorrenti sarebbe parzialmente intercluso e’ irrilevante; la clausola invocata dai ricorrenti e’ di mero stile e non idonea al riconoscimento della servitu’.

In definitiva il ricorso va rigettato,con la conseguente condanna alle spese.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui 2000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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