Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6549 del 10/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6549
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2463-2019 proposto da:
C.M.R., elettivamente domiciliata presso la cancelleria
della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e
difesa dall’Avvocato DOMENICO IANNONE;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA di SALERNO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1652/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 24/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.
Fatto
RITENUTO
che C.M.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 24 ottobre 2018, n. 1652, della Corte d’appello di Salerno che, accogliendo l’appello della Provincia di Salerno e riformando la sentenza resa dal Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Mercato San Severino, ha dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado ed ha rigettato la domanda risarcitoria della C., condannandola al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;
che la Provincia di Salerno non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che risulta dalla certificazione della cancelleria di questa Corte che il ricorso non è stato notificato alla controparte;
che, pertanto, il ricorso è inammissibile;
che non occorre provvedere sulle spese, posto che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021