Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6549 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 09/03/2020), n.6549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 199/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rapp.te

p.t., elett.te domiciliato in Roma, presso la cancelleria della

Corte di cassazione, unitamente all’avv. Vincenzo Porciello, da cui

è rapp.ta, e difesa, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.V., elett.te domiciliato in Noia alla via G. Imbroda n.

62 presso lo studio dell’avv. Correra Nicoletta;

– intimato –

e

Comune di San Paolo Bel Sito, in persona del Sindaco p.t., con sede

in San Paolo Bel Sito alla via Tommaso Vitale n. 36;

– intimato –

Comune di Visciano, in persona del Sindaco p.t., con sede in Visciano

alla P.zza Lancellotti n. 2;

– intimato –

Comune di Vietri sul Mare, in persona del Sindaco p.t., con sede in

Vietri sul Mare al C.so Umberto I n. 83;

– intimato –

Comune di Palma Campania, in persona del Sindaco p.t., con sede in

Palma Campania alla via Municipio n. 74;

– intimato –

Comune di San Nicola la Strada, in persona del Sindaco p.t., con sede

in San Nicola la Strada alla P.zza Municipio n. 1;

– intimato –

Prefettura di Avellino, in persona del legale rapp.te p.t., con sede

in Avellino al C.so Vittorio Emanuele n. 4;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4545/19/17 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 18/05/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 novembre 2019 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 4545/19/17, depositata il 18 maggio 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza n. 24233/7/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato il 24-1-2014, relativo a 18 cartelle di pagamento di cui il contribuente lamentava l’omessa notifica, eccependo poi la prescrizione e la decadenza delle pretese;

3. la CTP, dichiarato per alcune di esse il difetto di giurisdizione, dava atto che la concessionaria aveva provato la regolare notifica delle restanti e accertava la prescrizione, maturata successivamente alla notifica delle cartelle, per nove di esse aventi ad oggetto tributi quali ICI, TARES e TARSU, soggetti a prescrizione quinquennale;

4. la CTR aveva confermato la decisione di primo grado rilevando che il termine di prescrizione, salvo che in caso di giudicato, non subisce variazioni da quinquennale a decennale dopo la notifica delle cartelle;

5. avverso la sentenza di appello Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 16 dicembre 201t, affidato ad un unico motivo; nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con un unico motivo l’Agenzia ricorrente lamenta una errata applicazione delle norme sulla prescrizione, per sette delle nove cartelle per cui vi era stato l’accoglimento del ricorso, deducendo che l’attività di riscossione debba ritenersi sempre soggetta al termine ordinario decennale sicchè, a decorrere dalla notifica della cartella, non potrebbe più farsi riferimento ai termini applicabili ai singoli tributi; rileva altresì che quanto alla cartella n. (OMISSIS), relativa a TARSU 2009, notificata il 5-7-2010, non era in ogni caso decorsa neanche la prescrizione quinquennale.

OSSERVA CHE:

1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti appresso indicati.

1.1. Va innanzitutto escluso che nella fase di riscossione, successiva alla notifica della cartella esattoriale, debba trovare applicazione un unico termine decennale in luogo di quello applicabile in relazione alla natura dei credito tributario iscritto a ruolo.

Con principio consolidato, a cui si intende dare continuità, è stato già ritenuto da questa Corte a Sezioni Unte che: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Vedi Cass. n. 23397 del 2016 e n. 11800 del 2018).

Ne consegue che la definitività data dall’omessa impugnazione della cartella non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduca all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., sicchè, anche dopo la notifica della cartella non opposta, cui va comunque riconosciuto effetto interruttivo, continuerà a trovare applicazione il termine previsto in ragione della natura del tributo, con decorrenza dalla data del perfezionamento della notifica.(Vedi Cass. n. 28576 del 2017).

1.2 Nè il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, determina il mutamento della natura del credito tributario, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica.

Con l’iscrizione a ruolo del credito non si determina infatti l’estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo; il legislatore individua i crediti per cui si procede come “credito” iscritto a ruolo a meri fini descrittivi, che non attestano alcun effetto giuridico.

Il preteso effetto di novazione “ex lege” dovrebbe trovare riscontro in una diretta disposizione normativa o, comunque, in una disposizione inequivoca, nella specie inesistente.

1.3 Argomenti contrari non possono poi dedursi dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, in quanto tale norma prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il tributo nei confronti del debitore. (Vedi, tra le tante, Cass. n. 11335 del 2019 e n. 31352 del 2018).

In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua pertanto a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista per ciascun tributo, senza che ricorrano i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c..

2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, ad eccezione tuttavia che per la cartella n. (OMISSIS), relativa a TARSU per l’anno 2009, e quindi ad un credito soggetto a prescrizione quinquennale, termine che, a fronte di una notifica della cartella pacificamente avvenuta il 5-7-2010, non era ancora decorso alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria avvenuta in data 24-10-14.

3. Per le suesposte considerazioni, accolto solo in parte il primo motivo di ricorso, segue la cassazione della sentenza impugnata, e, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il rigetto del ricorso introduttivo anche in relazione alla cartella n. (OMISSIS), con accoglimento limitato alle restanti otto, per le quali la prescrizione dichiarata nella sentenza di primo grado era stata confermata in secondo grado.

4. In considerazione dell’esito finale della lite, e tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione consolidata nella giurisprudenza di legittimità solo in data successiva al deposito del ricorso, va disposta la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente anche in relazione alla cartella n. (OMISSIS).

compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA