Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6548 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 28/02/2022), n.6548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.S.E., cittadino nigeriano nato il (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di cassazione rappresentato e difeso

dell’Avv. Luigi Natale, giusta procura speciale in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso decreto n. cron. 2141/2021 del Tribunale di Napoli emesso il

12 marzo 2021 nel procedimento n. R.G. 15677/2018;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Andrea

Fidanzia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, A.S.E., cittadino nigeriano nato in Edo State il (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Napoli impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese poiché si era rifiutato di prendere il posto del padre, stregone e sacerdote del suo villaggio, all’interno della setta degli (OMISSIS).

Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto narrato dal ricorrente, a causa delle numerose incongruenze e lacune, e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, considerata anche la situazione generale della Nigeria. Il Collegio non ha ritenuto, altresì, non integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non avendo il ricorrente allegato attendibili motivi di vulnerabilità né documentazione comprovante un percorso di integrazione intrapreso.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione A.S.E., affidandolo a due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 25 novembre 2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a, e art. 14 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, (art. 360 c.p.c., n. 3) Motivazione apparente e perplessa (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorrente contesta la valutazione di (non) credibilità del Tribunale, per non aver quest’ultimo svolto un’adeguata attività istruttoria in ordine alle conseguenze derivanti dal rifiuto di unirsi alla setta degli (OMISSIS).

Il ricorrente riporta, infatti, fonti e giurisprudenza a sostegno della sua tesi: l’adesione alle sette non sempre sarebbe volontaria, come statuito dal Tribunale, assumendo rilievo anche la trasmissione ereditaria della qualità di membro. Si lamenta, inoltre, l’omesso accertamento delle condizioni socio-politiche del Paese di origine, essendosi il Tribunale limitato ad escludere la violenza generalizzata in Nigeria richiamando fonti non aggiornate (COI Easo del giugno 2017).

2. 2. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 3340 del 05/02/2019) ha già enunciato il principio di diritto, secondo cui il giudizio con cui il giudice di merito valuta la credibilità del richiedente il ricorrente costituisce apprezzamento di fatto che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. Nel caso di specie, il Tribunale, con una motivazione che soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, ha ritenuto il racconto del richiedente non credibile sia sotto il profilo intrinseco (non era stato in grado di riferire alcun dettaglio sulla setta degli (OMISSIS) nonostante avesse riferito che il padre gli aveva chiesto più volte di aderire al culto, il che avrebbe implicato evidentemente parlare del suo ruolo e degli adempimenti per adorare gli idoli), sia estrinseco, avendo il giudice di merito citato numerosi fonti internazionali assai recenti da cui emergeva che l’adesione alla setta degli (OMISSIS) avveniva su base volontaria tra persone facoltose o oche occupavano posti elevati socialmente.

Sul punto, il ricorrente, pur deducendo il travisamento da parte del Tribunale del contenuto di tali fonti, non è stato in grado di precisare in che cosa sarebbe consistito tale travisamento. Il ricorrente non ha fatto altro che svolgere, alla luce di fonti alternative asseritamente consultate, censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal Tribunale di Napoli, attività non consentita in sede di legittimità.

Quanto alla dedotta violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, va osservato che questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui chi intenda denunciare la predetta violazione, per essere state utilizzate dal giudice di merito fonti non aggiornate nella valutazione della situazione socio-politica del paese del richiedente protezione, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Information) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (Cass. 21932/20).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre la datazione delle fonti utilizzate dal ricorrente senza neppure allegare (indicandone gli estremi ed il contenuto) fonti alternative e più recenti attestanti la sussistenza di una realtà fattuale diversa rispetto a quella ricostruita dal giudice di merito.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, (art. 360 c.p.c., n. 3) Motivazione apparente e perplessa (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorrente censura il mancato riconoscimento della protezione speciale, contestando la valutazione svolta dal Tribunale, alla luce dei profili di vulnerabilità che il ricorrente allega, quali: giovane età, orfano di entrambi i genitori, sposato con figlio minore, buona integrazione lavorativa in Italia provata dai contratti di lavoro allegati, rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio, vista l’instabilità della Nigeria, nonché in considerazione della pandemia in corso.

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che le allegazioni del ricorrente in ordine alla sua situazione di vulnerabilità (dovuta anche alla giovane e all’essere sposato con figlio minore) nonché alla sua integrazione sociale in territorio italiano (rapporto di lavoro come bracciante agricolo negli 2020 e 2021) sono prive del requisito di autosufficienza. In particolare, il richiedente non ha neppure dedotto “dove “e come” ha sottoposto tali questioni all’esame del giudice di merito, il quale, ha, al contrario, evidenziato che il richiedente “non risulta aver intrapreso alcun percorso di integrazione in Italia, in assenza di qualsivoglia documentazione o specifica allegazione in tal senso”. In proposito, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Non si liquidano le spese di lite in conseguenza della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA