Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6548 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13793/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

C.R.M., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO RIZZO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1155/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/11/2014 R.G.N. 1426/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato GRANOZZI

GAETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 20 novembre 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a C.R.M. con lettera del 5 agosto 2008 da Poste Italiane Spa, con le pronunce reintegratorie e risarcitorie consequenziali.

La Corte territoriale, assorbita ogni altra questione, ha ritenuto la tardività della contestazione disciplinare effettuata dalla società solo in data 10 luglio 2008 rispetto alla conoscenza, avvenuta nel marzo del 2007, dell’indebita appropriazione di cui si sarebbe resa responsabile la C..

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane Spa con un motivo. Ha resistito con controricorso l’intimata. Le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..

3. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., nonchè nullità della sentenza per carenza di motivazione ed omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione per avere la Corte territoriale ritenuta tardiva la contestazione disciplinare, senza tenere conto che la lavoratrice era stato posta in grado di difendersi e non avrebbe potuto presumere alcuna acquiescenza datoriale all’azione disciplinare; si sostiene altresì che i giudici d’appello non avrebbero considerato la complessità dell’ispezione e la non evidenza dell’elemento soggettivo dell’illecito.

2. La censura è inammissibile in quanto, sotto la forma apparente anche della violazione di legge, in realtà critica un accertamento di fatto attinente l’apprezzamento della tardività della contestazione disciplinare.

Invero, in ordine alla violazione del principio dell’immediatezza occorre rammentare che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte “la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato” (Cass. n. 989 del 2017; Cass. n. 12337 del 2016; Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 14113 del 2006).

Il vizio attinente a tale giudizio di merito viene denunciato dalla società esorbitando dai limiti imposti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, di cui non si cura.

3. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie proposto in data 20 maggio 2015 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.100,00, di cuì Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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