Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6548 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 09/03/2020), n.6548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2484/2016 R.G. proposto da:

Bruna Beans S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te

p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Aversa n. 55, presso lo

studio dell’avv. Carmelo Curcio, unitamente all’avv. Ettore De Rosa,

da cui è rapp.to e difeso, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di San Marzano sul Sarno, in persona del Sindaco p.t.,

elett.te domiciliato presso la casa comunale in Piazza Umberto I,

rapp.to e difeso dal Dott. Angelo Bachi;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7098/4/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata il

16/07/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 novembre 2019 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena;

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 7098/4/15, depositata il 16 luglio 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, rigettava l’appello proposto società Bruna Beans S.r.l. avverso la sentenza n. 222/18/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla TARSU per l’anno 2006 richiesta, in relazione ad un opificio industriale sito nel Comune di San Marzano sul Sarno, per superfici superiori a quelle dichiarate;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente ritenendo l’avviso adeguatamente motivato e notificato entro il termine fissato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161; escluso l’obbligo di invio dell’avviso bonario, aveva poi ritenuto corretta la determinazione della superficie tassabile affidata dall’ente impositore ad una società esterna incaricata delle rilevazioni;

4. la CTR aveva confermato la decisione di primo grado con una motivazione perfettamente sovrapponibile a quella della sentenza impugnata;

5. avverso la sentenza di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 14 gennaio 2016, affidato a tre motivi, e depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c; il Comune impositore rimaneva intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso la società Bruna Beans S.r.l deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che la sentenza della CTR presentava una motivazione meramente riproduttiva di quella di primo grado, del tutto priva di un’autonoma valutazione critica delle censure formulate dalla parte soccombente nell’atto di appello e nelle conclusioni;

2. con il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, rilevando che la sentenza aveva pronunciato su eccezioni non riproposte in appello, ma non sulle censure di omessa pronuncia attinenti alla mancata indicazione catastale degli immobili, alla destinazione d’uso ed al criterio di calcolo delle metrature;

3. con il terzo motivo lamenta la errata qualificazione dei fatti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 ed il travisamento della legge sul diritto all’esenzione del D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 62, censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del diritto all’esenzione per le superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali, a verde, a parcheggio e transito di automezzi.

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.

1.1. Costituisce orientamento pacifico che “In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame” (Vedi da ultimo Cass. n. 20883 del 2019; e tra le tante Cass. n. 9105 del 2017 e n. 8053 del 2014).

In riferimento specifico al processo tributario si è ritenuto che “è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poichè, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di primo grado attraverso il mero rimando al contenuto di tale pronuncia ed a quello agli scritti difensivi di una delle parti, in modo del tutto generico e senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni).” (Vedi Cass. n. 24452 del 2018 n. 15884 del 2017).

Ai fini di causa rileva ancora, in identica fattispecie, che “La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, nella quale era stata integralmente trascritta la sentenza di primo grado, senza alcun riferimento a quanto accaduto nel corso del giudizio di appello ovvero ai motivi di gravame, con l’inserimento, nella parte finale, di un’integrazione fondata su un presupposto fattuale palesemente errato).” (Vedi Cass. n. 28139 del 2018).

2. Nella specie, la sentenza di secondo grado costituisce la esatta riproduzione di quella di primo grado, di cui riporta anche le eccezioni, quelle relative alla necessità dell’avviso bonario e dell’allegazione dei documenti ai fini della motivazione, a cui in sede di gravame la parte appellante aveva dichiarato espressamente di rinunciare.

3. Per le suesposte considerazioni, il primo motivo di ricorao merita sicuro accoglimento, con assorbimento degli altri; segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al secondo giudice, che dovrà riesaminare integralmente la controversia a lui sottoposta.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 marzo 2020

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