Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6548 del 05/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6548 Anno 2016
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 21694-2011 proposto da:
MAGONI

DORINES

MGNNDN58P57B157W,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BAGLIVI GIORGIO 8, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO BROZZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTA
FIORETTI giusta procura speciale in calce al ricorso;

2016

ricorrente

contro

63
MARCHI ELVIRA;

intimata

avverso la sentenza n. 335/2011 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 05/04/2016

di BRESCIA, depositata il 31/03/2011, R.G.N. 1267110;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/01/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito l’Avvocato ALESSANDRO BROZZI;

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

Decidendo sulla domanda di condanna al risarcimento del danno proposta, ai sensi
dell’art. 3 comma 5 della legge 9.12.1998 n. 431, da Marchi Elvira nei confronti di
Magoni Dorines, rispettivamente conduttrice e locatrice dell’immobile ad uso abitativo

con sentenza 30.6.2010 n. 2116, rilevato che l’appartamento, rilasciato in data 10.5.2008
a seguito di disdetta comunicata dalla locatrice che intendeva destinarlo a propria
abitazione (art. 3co l , lett. a, legge 9.12.1998 n. 431), era rimasto inutilizzato ancora ad
ottobre 2009, e rigettata la istanza di rimessione in termine per la formulazione di istanze
istruttorie presentata dalla convenuta-locatrice, ha condannato quest’ultima a pagare a
titolo risarcitorio la somma di C 16.128,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali calcolati sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dal 10.5.2008 fino al
pagamento.

Con sentenza in data 31.3.2011 n. 335 la Corte d’appello di Brescia, adita dalla
appellante-locatrice irritualmente con “atto di citazione”, previa conversione del rito
ordinario nel rito speciale, ai sensi dell’art. 439 c.p.c., ha rigettato l’appello proposto
da Magoni Dorines avverso la decisione di prime cure rilevando: 1-che l’intervento
officioso del Giudice ex art. 421co2 c.p.c., non consentiva di immutare le allegazioni ed
il quadro probatorio delineato negli originari atti introduttivi; 2-che la produzione tardiva
di documenti, rispetto alla prescrizione decadenziale di cui all’art. 416, comma 3, c.p.c.,
era consentita soltanto nei ristretti limiti della sopravvenuta disponibilità della prova
come previsto dall’art. 420co5 c.p.c.; 3-che andava esente da censura il rigetto, da parte
del primo Giudice, della istanza di rimessione in termine, in quanto formulata soltanto
all’esito della udienza di comparizione delle parti, in difetto per di più di allegazione dei
fatti causativi della decadenza e della indicazione delle prove della non imputabilità per
colpa alla locatrice. La Corte territoriale rilevava “ad abundantiam” che i documenti dei
3
RG n. 2 i 694/201 1
Magoni Dorines c/ Marchi Elvira

sito in Desenzano del Garda alla via Allende n. 4/8, il Tribunale Ordinario di Brescia,

quali l’appellante chiedeva l’ammissione alla produzione, attestanti la decisione del
condominio di effettuare la manutenzione del tetto dell’immobile, erano in ogni caso
inidonei a comprovare il nesso causale tra la esecuzione di detti lavori e la asserita
inagibilità ultrannuale dell’appartamento.

La sentenza, non notificata, è stata tempestivamente impugnata per cassazione da

procuratore domiciliatario, deducendo vizi di violazione di norme di diritto e vizio
logico di motivazione.
La intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 421co2 c.p.c. e dell’art.
24 Cost. sostenendo che la Corte d’appello, rigettando la istanza di ammissione dei
mezzi prova non indicati nella memoria di costituzione in giudizio, aveva disatteso la
norma processuale che gli imponeva di disporre ex officio l’acquisizione dei documenti
ritenuti necessari (art. 421 co2 c.p.c. ) od indispensabili (ari 437 co2 c.p.c.) alla decisione
della causa, le volte in cui -come nel caso di specie- le risultanze di causa offrivano
“sign(icativi dati di indagine”, non ostandovi eventuali decadenze o preclusioni
maturate nei confronti delle parti, o la mancanza di una specifica istanza di parte.

Osserva il Collegio che la Corte d’appello ha pronunciato sul motivo di gravame
dedotto dalla appellante-locatrice statuendo
a) che la parte convenuta che si era costituita tardivamente, in primo grado, soltanto
alla udienza di discussione, non poteva proporre eccezioni di merito non rilevabili
di ufficio e chiedere l’ammissione dei mezzi di prova a sostegno di tali eccezioni,
stante la decadenza in cui era incorsa ai sensi dell’art. 416 c.p.c., non potendo
essere superata la preclusione dalla produzione documentale tardiva, consentita
4
RG n. 21694/2011
ric. Magoni Dorines c/ Marchi Elvira

.. -st.
I livieri
Stef.

Magoni Dorines, con atto notificato in data 7.9.2011 alla intimata Marchi Elvira presso il

dall’art. 420co5 c.p.c. esclusivamente per le prove documentali sopravvenute, né
dai poteri istruttori officiosi riservati al Giudice ai sensi dell’art. 421c.p.c.,
esercitabili soltanto in funzione integrativa di

“un quadro probatorio

tempestivamente delineato dalle para”
b) che in ogni caso la documentazione di cui veniva chiesta l’ammissione tardiva,
dimostrava soltanto che l’assemblea condominiale aveva deliberato la riparazione

inagibile a causa di infiltrazioni piovane derivanti dai danni del tetto di copertura,
con la conseguenza che le prove indicate erano da considerarsi comunque
inefficaci.

Orbene la ricorrente impugna con il motivo in esame esclusivamente la prima delle
due statuizioni, entrambe dotate di autosufficienza in quanto autonomamente in grado di
sorreggere la decisione, con la conseguenza che la censura si palesa inammissibile
dovendo darsi seguito al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui
“qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte
ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la
omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure
relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste
ultime, quand ‘anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta
definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa ” (cfr.
Corte cass. III sez. 7.11.2005 n. 21490; id. 111 sez. 11.1.2007 n. 389; id. SS.UU. 20.6.2007 n.
14297; id. SS.UU. 23.12.2009 n. 27210; id. III sez. 12.3.2010 n. 6045; id. Sez. 6 – L, Ord.
3.11.2011 n. 22753; id. SS.UU. 29.3.2013 n. 7931).

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza di appello, per vizio logico di
motivazione ex art. 360co1 n. 5 c.p.c., in punto di rigetto della istanza di rimessione in
termine ex art. 153 c.p.c., essendosi limitata la Corte d’appello a confermare il rigetto di
5
RG n. 21694/2011
ric. Magoni Dorines c/ Marchi Elvira

Stef

st.
Olivieri

del tetto dell’edificio, ma non anche che l’appartamento della locatrice risultava

tale istanza pronunciato dal Giudice di prime cure, senza considerare che la locatrice
aveva invece allegato fatti giustificativi -a lei non imputabili- della mancata tempestiva
conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio.
Il motivo si palesa inammissibile per difetto di autosufficienza laddove fa
riferimento ad allegazioni di fatti (condotta negligente del portiere dello stabile che avrebbe

senza tuttavia specificare quale elemento probatorio fosse stato preterrnesso dal Giudice
di merito, nonchè il luogo del processo in cui tale documento sia reperibile, essendosi
limitata la parte ricorrente soltanto ad enunciare che i fatti impeditivi erano stati indicati
“all’udienza di comparizione personale delle parli” (ricorso pag. 12 e 13).
Da quanto infatti è dato evincere dalla lettura della esposizione del motivo, la
ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che
nella istanza di rimessione in termini non fossero stati indicati i fatti causativi della
decadenza e la prova della non imputabilità degli stessi (ricorso pag. 17). La critica,
pertanto, richiedeva, per assolvere al necessario requisito di autosufficienza, che fosse
trascritto o indicato l’atto e il luogo del processo in cui tale istanza di rimessione in
termine era stata formulata e che fosse specificamente contestata la “ratio decidendi”
della statuizione adottata sul punto dal primo giudice (della quale invece la ricorrente ha
omesso di riprodurre anche sinteticamente la motivazione), confermata dal Giudice di appello.

Neppure viene indicato l’elemento di prova “decisivo” dimostrativo della condotta
negligente tenuta dal portiere dello stabile in relazione alla specifica circostanza della
ricezione e tardiva consegna dell’avviso di deposito dell’atto giudiziario, con
conseguente difetto di autosufficienza del motivo ex artt. 360co1 n. 5 c.p.c. e 366co I n.
6 c.p.c..

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorrendo provvedere sulle spese
di lite in difetto di difese svolte dalla parte intimata.
6
RG n. 21694/2011
ric. Magoni Dorines c/ Marchi Elvira

Cons
Stefano

t.
vieri

omesso di consegnare alla Magoni l’avviso di deposito del ricorso notificato ex art. 447 bis c.p.e.) ,

P.Q.M.
La Corte :
– rigetta il ricorso.
14.1.2016

Così deciso nella camera di consiglio

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