Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6547 del 28/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 25/11/2021, dep. 28/02/2022), n.6547
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.J., cittadino della Nigeria nato il 3 ottobre 1989,
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la
cancelleria della Corte di cassazione rappresentato e difeso
dell’Avv. Storzieri Giuseppe, giusta procura speciale in calce al
ricorso per cassazione;
– ricorrente –
nei confronti di
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso decreto n. cron. 344/2021 del Tribunale di Napoli emesso il
19 gennaio 2021 nel procedimento n. R.G. 25558/2018;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Fidanzia Andrea.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, G.J., cittadino della Nigeria nato a Sabogeri, Kano State il 3 ottobre 1989, ha adito il Tribunale di Napoli impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Nel richiedere la protezione internazionale, il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese al fine di sostenere le cure mediche per la madre, ammalatasi di cancro; il ricorrente riportava, inoltre, di esser stato vittima dell’esplosione di una bomba all’interno di una chiesa.
Il Tribunale ha ritenuto il racconto narrato dal ricorrente non credibile, in quanto generico e contraddittorio, e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale, considerata anche la situazione generale della Nigeria, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza. Il Collegio non ha ritenuto, altresì, integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di profili di vulnerabilità, nonché di elementi significativi di un percorso di integrazione.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione G.J., affidandolo a 3 motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 25 novembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Contesta il ricorrente la valutazione di (non) credibilità del suo racconto operata dal Tribunale, il quale non ha considerato le condizioni del Paese di origine nel valutare la vicenda narrata.
2. Il motivo è inammissibile.
Questa Corte (vedi Cass. n. 3340 del 05/02/2019) ha già enunciato il principio di diritto, secondo cui la valutazione con cui il ricorrente è stato ritenuto non credibile dal giudice di merito (vedi articolate argomentazioni del decreto impugnato a pag. 4) costituisce apprezzamento di fatto che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. – -Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure lamentato la grave anomalia motivazione del decreto impugnato (nei termini sopra illustrati), svolgendo censure di merito, peraltro estremamente generiche, in ordine alla ricostruzione del Tribunale di Napoli.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il ricorrente lamenta l’omessa considerazione delle condizioni del Paese di origine nello svolgimento del giudizio comparativo ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria. In particolare, il richiedente espone che il Tribunale ha omesso di valutare i diritti fondamentali che rischiano di essere compromessi con il rimpatrio, quali ad esempio il diritto alla salute e il diritto all’alimentazione, alla luce delle condizioni sociali economiche e sanitarie del Paese.
4. Anche questo motivo è inammissibile.
Va, in primo luogo, osservato che la censura relativa alla dedotta compromissione del diritto all’alimentazione in Nigeria è priva di autosufficienza, non avendo il ricorrente neppure allegato “dove” e “come” ha sottoposto tale questione al giudice di merito, della quale non vi è alcuna traccia nel decreto impugnato.
Quanto al diritto alla salute, il ricorrente non si è minimamente confrontato con il preciso rilievo del giudice di merito, che ha evidenziato che l’istante non ha documentato di avere gravi motivi di salute.
In ordine alla dedotta integrazione in Italia, il ricorrente si è limitato a svolgere censure di merito alle argomentazioni con cui il Tribunale di Napoli, pur dando dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa proprio a ridosso dell’udienza in cui si è riservato per la decisione, ha ritenuto che non si era comunque realizzato un radicamento del richiedente in Italia.
5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il ricorrente contesta l’erronea valutazione delle condizioni della Nigeria ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
6. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, nel contestare la valutazione effettuata dal Tribunale sulla situazione socio-politica del suo paese di provenienza, svolge censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di primo grado.
Non si liquidano le spese di lite in conseguenza della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022