Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6547 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. II, 18/03/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 18/03/2010), n.6547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TAGLIACOZZO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato a difeso, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avvocato Renato Simone, ed elettivamente domiciliato in Roma,

via dei Prati Fiscali n. 284, presso lo studio dell’Avvocato Gaetano

Margiotta;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PERETO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato a

difeso per procura speciale per atto notaio Badurina del 25 ottobre

2006, rep. n. 24611, dall’Avvocato Santese Giuseppe, presso il cui

studio in Roma, via Circonvallazione Clodia n. 167, è elettivamente

domiciliata;

– resistente con procura –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma – Sezione usi

civici n. 19/04, depositata in data 25 ottobre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell’11

dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il Comune ricorrente, l’Avvocato Renato Simone, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

sentito, per il Comune resistente, l’Avvocato Giuseppe Santese, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 24 luglio 1998, il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, adito dal Comune di Tagliacozzo – che aveva chiesto l’accertamento del confine tra i territori demaniali di Tagliacozzo e quelli del Comune di Pereto quale effetto della divisione tra l’ex feudatario e i comuni confinanti con la montagna denominata “Dogana” -, ritenuta, a norma del R.D. 23 ottobre 1809, la definitività e l’irrevocabilità della planimetria del 2 novembre 1811 e della relazione dell’8 novembre 1811 dei periti D.P., G. e V., in quanto disposte e approvate dal Commissario del Re per le divisioni, dichiarava che il confine tra i due Comuni, nel tratto ricompresso tra il punto trigonometrico di Monte Midia, il triclinio di Selva Piana e il termine di Campo Lungo, aveva un andamento rettilineo secondo le indicazioni contenute negli atti suddetti e disponeva quindi la materiale formazione del confine secondo tali criteri e la reciproca reintegrazione delle parti di territorio demaniale possedute in violazione della linea di confine così determinata.

Avverso tale sentenza il Comune di Tagliacozzo proponeva reclamo che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Roma – Sezione usi civici, sul rilievo che la proposta azione di regolamento di confini non rientrasse tra quelle per le quali era previsto l’esperito rimedio.

Il Comune di Tagliacozzo proponeva ricorso per Cassazione, che veniva accolto. La Corte di Cassazione riteneva, infatti, che, nel caso di specie, la contestazione riguardasse non la individuazione del confine, quanto piuttosto i titoli in base ai quali ciascuno dei due enti pubblici aveva sostenuto che i fondi in questione fossero ricompresi nel proprio territorio.

Il Comune di Tagliacozzo riassumeva il giudizio; si costituiva il Comune di Pereto e la Corte d’appello di Roma – Sezione usi civici, con sentenza depositata il 25 ottobre 2004, rigettava il reclamo.

La Corte rilevava che le doglianze proposte dal Comune di Tagliacozzo non riguardavano la principale e assorbente argomentazione di carattere logico-giuridico (posta dal Commissario a fondamento della propria decisione, e cioè che doveva ritenersi definitivo e intangibile il confine come determinato dai periti D.P., G. e V. con il verbale e la relazione approvati con ordinanza del 10 dicembre 1811 dal Commissario ripartitore D. T., che, in esecuzione della sentenza della Commissione feudale del 24 agosto 1810, n. 110, li aveva disposti con ordinanza del 2 settembre 1811.

Le altre censure proposte dal Comune, osservava la Corte d’appello, quand’anche fossero risultate fondate, non sarebbero state idonee a inficiare la valenza giuridica delle operazioni dei periti del 1811, recepite nella suddetta ordinanza, e ad attribuire efficacia di titolo costitutivo o ricognitivo dell’appartenenza di terre del demanio civico alla relazione e alla planimetria dei periti D. J. e A., eseguita nel 1813 a seguito delle doglianze dei Comuni di Cappadocia e Petrella. Il decreto reale 23 ottobre 1809, n. 495, infatti, aveva disposto la nomina dei commissari per la divisione, tra cui il D.T., stabilendo altresì che le determinazioni dei commissari sarebbero state eseguite nonostante qualunque opposizione; che coloro che avessero diritto di querelarsene avrebbero potuto intentare l’azione presso il Consiglio di Stato; che, in ogni caso, gli stessi avrebbero potuto ripetere un’indennità pecuniaria contro coloro che avessero ottenuto ciò che loro non spettava. Il successivo Decreto Reale del 19 agosto 1811, n. 1408, che stabiliva il termine di cessazione delle funzioni dei Commissari ripartitori, non attribuiva invece agli Intendenti alcun potere di modificare le decisioni dei Commissari stessi.

Nella specie, dunque, la determinazione del 1811 era divenuta definitiva e inoppugnabile, tanto più che l’incarico ai periti D. J. e A. venne affidato al fine dell’esperimento di un’impugnativa al Consiglio di Stato; ma tale impugnativa, che peraltro non riguardava il Comune di Tagliacozzo, non venne mai proposta.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Comune di Tagliacozzo, sulla base di tre motivi; l’intimato Comune di Pereto ha depositato procura notarile ai fini della partecipazione alla discussione in pubblica udienza; il Comune ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione insufficiente o illogica. Quand’anche, invero, si volesse accettare il presupposto secondo cui l’ordinanza del 1811 sarebbe incontrovertibile, ciò non avrebbe rilievo decisivo, in quanto ciò di cui esso ricorrente si era lamentato in giudizio era che giammai, sulla base di una corretta interpretazione di detta ordinanza, potesse giungersi alla conclusione che l’indicazione secondo cui il confine tra i due Comuni aveva un andamento rettilineo, imponesse di ritenere che detto confine si identificasse con una retta geometrica.

In realtà, l’ordinanza D.T. era volta a dividere il feudo Dogana tra il Contestabile Colonna (ex feudatario) e i Comuni di Tagliacozzo, Cappadocia e Verrecchie; e ciò sul presupposto che il Comune di Pereto non possedeva alcuna parte delle aree ricomprese in quel feudo. In ciò consisterebbe l’assoluta illogicità della sentenza del Commissario regionale; illogicità che si riverbererebbe sulla sentenza della Corte d’appello, che quella sentenza ha confermato.

Sotto altro profilo, osserva il ricorrente, la insufficienza della motivazione sarebbe evidente in considerazione del fatto che il Commissario regionale ha disatteso l’esito di ben due consulenze tecniche d’ufficio che avevano dato indicazioni difformi da quelle poi affermate in sentenza; e tale insufficienza motivazionale si ripercuoterebbe sulla sentenza della Corte d’appello, la quale ha anche disatteso le conclusioni del Procuratore generale, che aveva evidenziato il difetto di motivazione della sentenza commissariale proprio sul rilievo della esistenza di due consulenze tecniche d’ufficio che avevano evidenziato come il tracciato grafico dagli stessi consulenti rilevato, fondato sulla linea spartiacque, fosse il più logico e aderente alle planimetrie del 1811 e del 1813, nonchè alle piantine dell’IGM. Con il secondo motivo, il Comune di Tagliacozzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.. La Corte d’appello avrebbe errato nell’attribuire valore di giudicato all’ordinanza D. T., giacchè questa ordinanza non riguardava direttamente i confini tra Tagliacozzo e Pereto, il quale ultimo era rimasto estraneo al cd. partaggio del 1811 (del quale erano state parti il Contestabile Colonna e i Comuni di Tagliacozzo, Petrella, Cappadocia e Verrechie).

Con il terzo motivo, il Comune ricorrente denuncia violazione degli artt. 948, 949 e 950 cod. civ., sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio, proprio delle controversie petitorie, secondo cui le stesse dovrebbero essere decise sulla base dell’ultimo atto avente data certa, che, nel caso di specie, era rappresentato dalla cartina dell’IGM redatta dopo l’unità d’Italia, e che peraltro collimava con gli atti precedenti, evidenziando che la linea di confine tra i due Comuni segue la linea di displuvio. Il Commissario, prima, e la Corte d’appello, poi, avrebbero quindi dovuto stabilire che la citata mappa fosse priva di valore e fosse completamente inutilizzabile.

Il ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato e va quindi rigettato.

Come si è riferito, la Corte d’appello di Roma – Sezione usi civici – ha innanzitutto rilevato che la sentenza del Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici aveva ritenuto che la planimetria del 2 novembre 1811 e la relazione dell’8 novembre 1811 dei periti D.P., G. e V., in quanto disposte e approvate dal Commissario del Re per le divisioni, fossero divenute irrevocabili e definitive.

Ha quindi rigettato il reclamo osservando che le doglianze proposte dal Comune di Tagliacozzo non riguardavano la principale e assorbente argomentazione di carattere logico-giuridico posta dal Commissario a fondamento della propria decisione, e cioè che doveva ritenersi definitivo e intangibile il confine come determinato dai periti D. P., G. e V. con il verbale e la relazione approvati con ordinanza del 10 dicembre 1811 dal Commissario ripartitore D.T..

Per completezza di argomentazione, la medesima Corte d’appello ha poi dato conto della esattezza del convincimento del Commissario regionale in ordine alla irretrattabilità e definitività della determinazione del 1811, osservando che, in base alla disciplina allora vigente, le determinazioni dei commissari ripartitori sarebbero state eseguite nonostante qualunque opposizione; che coloro che avessero diritto di opporsi avrebbero potuto intentare l’azione presso il Consiglio di Stato; che, in ogni caso, gli stessi avrebbero potuto ripetere un’indennità pecuniaria contro coloro che avessero ottenuto ciò che loro non spettava; che un simile reclamo non risultava essere comunque stato presentato; che il successivo Decreto Reale del 19 agosto 1811, n. 1408, che stabiliva il termine di cessazione delle funzioni dei Commissari ripartitori, non attribuiva agli Intendenti alcun potere di modificare le decisioni dei Commissari stessi.

Orbene, tale essendo la ratio della decisione della Corte d’appello, risulta evidente come nessuno dei motivi proposti colga nel segno.

Invero, il ricorrente Comune, al fine di evidenziare la denunciata erroneità o illogicità della sentenza impugnata, avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che, al contrario di quanto affermato dalla Corte d’appello, la richiamata statuizione del commissario regionale era stata puntualmente censurata proprio con riferimento alla affermata definitività e irretrattabilità delle determinazioni commissariali del 1811, e quindi dolersi del fatto che la Corte d’appello, con l’impugnata sentenza, non ha tenuto conto di quegli specifici motivi di gravame che avrebbero criticato la sentenza del Commissario regionale.

Ma di una simile deduzione non vi è traccia nel ricorso, nel quale il Comune ricorrente si diffonde in copiose argomentazioni per dimostrare l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata e quindi la sua erroneità con riferimento ai presupposti di fatto delle operazioni di divisione compiute nel 1881, ma non censura tale sentenza per l’unico profilo che costituisce la sua ratio decidendi, e cioè la affermata mancata impugnazione della statuizione del Commissario regionale in punto di irretrattabilità e definitività della divisione effettuata nel 1811, ritenuta dal detto Commissario l’unica fonte efficace per la individuazione del contestato confine e quindi dei rispettivi titoli di proprietà.

Nè appare pertinente, in particolare, la censura contenuta nel secondo motivo, con la quale il Comune di Tagliacozzo ritiene che la Corte d’appello avrebbe errato nell’attribuire alle ordinanze D. T. valore di giudicato, giacchè l’attribuzione di tale valore, come si è visto, era stata compiuta dal Commissario regionale e, secondo l’incensurato apprezzamento della Corte d’appello, detta qualificazione non aveva formato oggetto di specifico motivo di gravame.

Il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente condanna del Comune di Tagliacozzo alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo tenendo conto che l’attività difensiva si è limitata alla partecipazione alla discussione in pubblica udienza, in mancanza di controricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA