Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6547 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34571-2018 proposto da:

A.E., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende per procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), MINISTERO DELLA

SALUTE, (OMISSIS), MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E

DELLA RICERCA, (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 886/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009 cinquantatrè medici, tra cui gli odierni ricorrenti, convennero dinanzi al Tribunale di Cagliari la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esponendo che:

-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, ciascuno di essi si era iscritto ad una scuola di specializzazione;

-) durante la frequenza della suddetta scuola non avevano percepito alcuna remunerazione;

-) ciò non sarebbe accaduto, se lo Stato italiano avesse dato tempestiva attuazione alle Direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, le quali imponevano agli Stati membri di remunerare in modo “adeguato” gli studenti delle scuole di specializzazione in medicina.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno causato ad essi attori in conseguenza della tardiva od incompleta attuazione delle direttive sopra indicate.

2. Tutte le amministrazioni convenute si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Cagliari con sentenza 1.6.2015 n. 1944, dopo avere ritenuta passivamente legittimata la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, accolse solo alcune delle domande, liquidando a ciascuno degli attori a titolo di risarcimento la somma di Euro 6.713,94 per ciascun anno di specializzazione.

La sentenza venne appellata sia dalle parti private, sia dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La Corte d’appello di Cagliari con sentenza 23 ottobre 2017 n. 886, per quanto in questa sede ancora rileva:

-) confermò la statuizione di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda proposta da Elisabetta A., Stefano Musa e Angela Assunta Pinna, per avere essi frequentato un corso di specializzazione (“scienza dell’alimentazione”) non compreso negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 Dir. 75/362;

-) confermò il quantum debeatur accordato dal tribunale alle parti vittoriose in primo grado;

-) accolse nove degli appelli proposti dalle parti private, accordando anche ad esse il risarcimento del danno in misura pari a quella ritenuta per tutti gli altri.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da diciotto degli originari attori, con ricorso fondato su quattro motivi.

Le amministrazioni intimate non hanno notificato controricorso, limitandosi a manifestare l’intento di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell’Università, del Ministero delle finanze e del Ministero della salute.

Di tali soggetti, infatti, è stata dichiarata in primo grado la carenza di legittimazione sostanziale passiva, con statuizione non impugnata.

2. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di due norme del trattato istitutivo dell’unione Europea, di quattro norme costituzionali, di otto norme ordinarie, nonchè “la violazione di due sentenze” della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

Al di là di tali riferimenti, non tutti e non del tutto pertinenti, nella illustrazione del motivo si sostiene che il giudice di merito avrebbe sottostimato il danno da loro sofferto.

Si deduce che la liquidazione di tale danno in via equitativa, sulla base dei valori stabiliti dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, sarebbe “iniqua e contraddittoria”.

Sarebbe iniqua, perchè gli importi previsti dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, devalutati all’epoca in cui i danneggiati iniziarono la scuola di specializzazione (1983), corrispondono “a poco più di un quarto di quello previsto dalla legge di trasposizione n. 257 del 1991”; sarebbe contraddittoria, perchè il danno patito dagli odierni ricorrenti è consistito non soltanto nella mancata percezione della remunerazione da essi dovuta, ma anche nell’aver frequentato una scuola gestita “con modalità diverse da quelle che avrebbero consentito di conseguire un titolo riconosciuto in tutti gli Stati membri dell’unione”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La liquidazione del danno aquiliano (ed a tale regola non sfugge il pregiudizio sofferto in conseguenza della mancata attuazione di una direttiva comunitaria da parte dello Stato) costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, ed in sindacabile in sede di legittimità.

Sindacabile potrebbe essere soltanto la totale mancanza di motivazione o l’irrazionalità manifesta della stessa: ma nel caso di specie non ricorrono nè l’una, nè l’altra.

Il giudice di merito ha infatti liquidato il danno di cui si discorre utilizzando (evidentemente, per analogia iuris) la misura con la quale il legislatore ritenne dovessero essere indennizzati quanti, tra i medici specializzati, avevano vittoriosamente proposto un giudizio dinanzi al giudice amministrativo (L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11).

Ora, fra tutti i possibili ed astratti criteri di liquidazione equitativa, quello consistente nell’applicare analogicamente una norma di legge appare il meno irragionevole, se non addirittura il più razionale.

Esclusa dunque l’irragionevolezza del criterio, qualsiasi ulteriore questione circa l’adeguatezza del quantum debeatur resta impedita in questa sede.

Resta solo da aggiungere, ad abundantiam, che il criterio utilizzato dal giudice d’appello è stato già ritenuto legittimo dalle Sezioni Unite di questa corte (Sez. U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018).

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Con ambedue i suddetti motivi i ricorrenti sostengono che avrebbe errato il giudice di merito nel non accordar loro gli interessi compensativi, sebbene il loro credito avesse natura di obbligazione di valore.

2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa – da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 – comporta esclusivamente la decorrena gli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione e effettuata dalla L. n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta” (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014).

3. Il quarto motivo di ricorso è riferibile ai soli A.E., M.S. e P.A.A..

Con tale motivo i suddetti ricorrenti impugnano il capo della sentenza d’appello con cui è stata rigettata la loro domanda risarcitoria, sul presupposto che la specializzazione da essa conseguita (“scienza dell’alimentazione”) non rientrava tra quelle “armonizzate” di cui alla Dir. 75/362, artt. 5 e 7.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato alla luce dei principi ripetutamente affermati da questa corte, secondo cui “non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della Dir. 26 gennaio 1982, n. 82/76/ CEE (..) a coloro che abbiano frequentato corsi di ipecialiucT.one non comuni ad almeno due Stati dell’UE in base agli elenchi di dette direttive, e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019).

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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