Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6546 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 307/2021 R.G. proposto da:

J.T., rappresentato e difeso dall’Avv. Santese Sergio, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce depositato il 26 novembre

2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2022 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che J.T., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria, avverso il decreto del 26 novembre 2020, con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che, in quanto promosso in primo grado con ricorso depositato il 12 dicembre 2018, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina dettata dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25l, art. 35-bis, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, il quale prevede, al quarto periodo comma 13, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”;

che l’interpretazione della predetta disposizione ha dato luogo ad un contrasto di giurisprudenza, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”, con la conseguenza che “la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad essa rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”;

che, nell’enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno chiarito, in particolare, che “tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile aliunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l’indicazione della data del conferimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedimento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena di svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un’ermeneusi contra legem, non consentita dal sistema”;

che è stato altresì precisato che, ai fini dell’osservanza della norma in esame, “non occorre che il difensore operi due distinte attestazioni, l’una relativa all’autentica della firma e l’altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un’unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l’uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento”;

che, conformemente a tale precisazione, è stata esclusa l’ammissibilità del ricorso per cassazione recante in calce una procura speciale nella quale, accanto alla firma del conferente ed alla data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato, non era inserita alcuna espressione dalla quale risultasse che il difensore aveva inteso certificare che la data del conferimento della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, rinvenendosi unicamente l’autenticazione della firma;

che alle medesime conclusioni deve pervenirsi nel caso in esame, dal momento che la procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso per cassazione, pur contenendo l’indicazione degli estremi del provvedimento impugnato, reca, dopo l’indicazione della data di rilascio e la firma del ricorrente, unicamente l’autenticazione di quest’ultima, ai fini della quale risulta utilizzata la formula “la sottoscrizione è autografa”, il cui tenore letterale impedisce, nella sua chiarezza, di ritenere che attraverso l’apposizione della propria sottoscrizione il difensore abbia inteso certificare anche la data in cui è stata rilasciata la procura;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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