Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6546 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10525/2006 proposto da:

ORNA S.R.L. (OMISSIS) in persona del suo Amministratore Unico pro

tempore Sig. A.A., elettivamente domiciliata in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati BRUNO Laura Rita, CHIRICO 2011 FILADELFO con

studio in 20121 MILANO, VIA Q. SELLA 1 giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ITER AUDIT S.R.L. già SOFIRESA S.R.L. (OMISSIS) in persona del

suo legale rappresentante pro tempore Rag. B.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo

studio dell’avvocato SIMONCINI Aldo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSSI MARCO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Prima Civile, emessa il 18/2/2005, depositata il 22/02/2005,

R.G.N. 553/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per a N.R. per integrazione del

contraddittorio; rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Orna srl propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 271/05, pubbl. il 22.2.05, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere sull’opposizione da quella proposta, quale terzo proprietario, avverso l’esecuzione immobiliare intentata da Sofiresa srl in forza di cambiali ipotecarie rilasciate da tale Cunetta srl, venditrice del bene stesso – dopo l’iscrizione dell’ipoteca – alla Orna.

In particolare e per quel che qui ancora direttamente rileva:

1.1. la Cunetta srl, debitrice ipotecaria originaria, fu dichiarata fallita e la Sofiresa si insinuò al passivo, per una somma – all’esito di giudizio L. Fall., ex art. 102, definito dalla Corte di Appello di Milano – ridotta a L. 70.800.000 in via chirografaria, oltre interessi legali dalla scadenza delle cambiali alla data del fallimento;

1.2. la Sofiresa comunque intraprese esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Novara sul bene immobile gravato di ipoteca ed acquistato da Orna srl; tale procedura fu dapprima sospesa dal g.e. e poi, esaurito appunto il giudizio L. Fall., ex art. 102, con istanza 8.6.00 della procedente riattivata con richiesta di rifissazione di asta;

1.3. il curatore del fallimento Cunetta srl richiese poi a Sofiresa srl la restituzione delle cambiali per le quali essa era stata ammessa al passivo del fallimento, al fine di procedere al pagamento;

per tale ragione Orna srl, ritenendo essere venuto meno il credito, dispiegò opposizione all’esecuzione immobiliare nei confronti di Sofiresa, che però replicò la spettanza degli interessi legali dalla data delle scadenze delle singole cambiali alla sentenza dichiarativa del fallimento, nonchè quelli successivi a quest’ultima;

1.4. il Tribunale di Novara rigettò l’opposizione, ritenendo Orna fideiussore di Sofiresa e comunque non estinto il credito originario per l’importo di spese ed interessi successivi oltre il totale onnicomprensivo iscritto per l’ipoteca;

1.5. Orna propose appello, riferendo tra l’altro che, nelle more, promossa la vendita giudiziaria, aveva comunque promesso in vendita il bene staggito ed il promissario acquirente aveva estinto il credito di Sofiresa nella misura da questa indicata, con conseguente declaratoria di estinzione della procedura esecutiva; e chiese alla Corte di Appello, oltre alla declaratoria di insussistenza del debito per residuo capitale ed interessi, la condanna alla “restituzione” della somma pagata dal terzo promissario acquirente (pari ad Euro 59.104,64), oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese del doppio grado;

1.6. la Corte di Appello di Torino, nella qui gravata sentenza: ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione per l’intervenuta estinzione del processo esecutivo, richiamando Cass. 4492/03; ha condannato l’appellante Orna alle spese di lite, in quanto soccombente sulla domanda di restituzione (qualificata nuova e comunque per difetto di legittimazione attiva, essendo il pagamento stato effettuato da un altro soggetto, cioè il promissario acquirente, “per conto ed interesse proprio”); ha riscontrato poi la correttezza della condanna alle spese in primo grado per l’estensione dell’ipoteca anche oltre il limite di L. 125 milioni, sulla base di una interpretazione complessiva del negozio che la costituiva; ha condannato infine l’appellante Orna alle spese del secondo grado.

2. La Orna srl censura tale pronuncia con quattro mezzi di gravame, illustrandoli anche con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; dal canto suo la Sofiresa srl, nelle more divenuta Iter Audit srl, contesta partitamente i motivi di censura con controricorso; nessuna delle parti compare alla pubblica udienza del 9.2.11.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. La ricorrente sviluppa quattro motivi di ricorso:

3.1. un primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 100, 306, 615 e 617 c.p.c.: sostenendo che non andava dichiarato estinto il giudizio di opposizione, perchè la giurisprudenza di legittimità richiamata riguardava l’opposizione agli atti esecutivi;

3.2. un secondo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 306, 329 e 112 c.p.c.: ritenendo essere stato erroneamente qualificato come eseguito per conto ed interesse proprio il pagamento, da parte di un estraneo, del credito per cui l’esecuzione opposta procedeva; e sul punto negando la novità della domanda di restituzione di quanto pagato dal terzo, per essere invece la stessa una semplice conseguenza diretta di quella originaria di inesistenza del credito azionato; ed infine argomentando per la sussistenza di un rapporto interno tra essa ricorrente ed il terzo, in forza del quale è stato eseguito il pagamento da parte di quest’ultimo;

3.3. un terzo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 91 e 615 c.p.c.: reputando che, se non altro ai fini della soccombenza virtuale, l’opposizione andava ritenuta fondata almeno per la differenza tra l’importo recato dai titoli e quello giudizialmente accertato;

3.4. un quarto, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 2809, 2855, 2858 e 2859 c.c.: contestando la correttezza sia del riconoscimento del credito come ipotecario (nonostante l’ammissione al passivo in chirografo), sia dell’estensione del vincolo ipotecario a tutti gli interessi anche successivi, nonostante la formula contrattuale della c.d. onnicomprensività del totale di L. 125 milioni.

4. Va preliminarmente puntualizzato che è stata dichiarata estinta – in conseguenza dell’estinzione del processo esecutivo cui si riferiva – un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., intentata dal terzo proprietario di un immobile assoggettato ad espropriazione ex art. 602 c.p.c., e segg., in virtù di cambiali ipotecarie rilasciate dal venditore del bene; e che, fallito quest’ultimo, il terzo proprietario opponente, coinvolgendo nel giudizio di opposizione soltanto il creditore ipotecario originario, contesta la persistenza e l’entità del debito residuo del debitore originario.

5. Occorre esaminare immediatamente il primo motivo di ricorso: il quale è fondato; infatti, erra la Corte territoriale nel collegare all’estinzione del processo esecutivo l’estinzione, per cessazione della materia del contendere, anche della causa di opposizione ad esecuzione dispiegata avverso di quello:

5.1. in primo luogo, in termini univoci il precedente richiamato dai giudici di merito (Cass. 4492/03) si riferisce esclusivamente alle opposizioni formali ovvero ex art. 617 c.p.c.;

5.2. in secondo luogo ed in via dirimente, va osservato che quando il processo esecutivo si estingue, ma nel frattempo sono state proposte opposizioni esecutive, rispetto a quelle che hanno ad oggetto la regolarità degli atti esecutivi, cioè rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, l’interesse delle parti ad una decisione sul merito cessa; rispetto a quelle che hanno ad oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all’esistenza o del titolo esecutivo o del credito, l’interesse alla decisione sul merito permane (Cass. 16 novembre 2005 n. 23084, che solo puntualizza – non riguardando però la fattispecie di esclusione quella qui in esame – come l’interesse torni a cessare quando il pignoramento sia caduto su somme di denaro o di altre cose fungibili);

5.3. l’opposizione, che verteva fin dall’inizio sulla persistenza e – a seguito delle contestazioni dell’opposta – sull’entità del credito del procedente, va qualificata come opposizione ad esecuzione e non andava quindi dichiarata estinta: e già solo per questo motivo la gravata sentenza va sul punto cassata.

6. Ciò posto, prima di procedere all’esame degli altri motivi, va però rilevato che:

6.1. nell’espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e 604 c.p.c. (le cui disposizioni riguardano quella particolare forma di espropriazione che ha per oggetto i beni di un terzo, nei casi in cui questo debba rispondere di un debito altrui per essere stati i beni gravati di pegno o di ipoteca oppure perchè si tratta di bene la cui alienazione da parte del debitore a favore del terzo è stata revocata per frode), si ha un’ipotesi di responsabilità senza debito, ovvero per debito altrui (essendo sufficiente il titolo esecutivo contro il debitore diretto e tanto ricavandosi dal regime delle eccezioni che il terzo può opporre al creditore, a norma del combinato disposto degli artt. 2870 e 2859 c.c.: Cass. 6 maggio 1975 n. 1746), sicchè il terzo proprietario del bene risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento del debito originario (Cass. 29 settembre 2007 n. 20580);

6.2. in tale processo esecutivo è quindi parte necessaria non soltanto il terzo assoggettato all’esecuzione, ma anche il debitore esecutato: in particolare, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti: si tratta di un accertamento concernente una situazione giuridica unica per il creditore, per il debitore e per il terzo, non potendo sussistere essa che nei confronti di tutti e tre, dato che il titolo esecutivo ed il precetto non possono restare in piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente (Cass. 11 maggio 1994 n. 4607);

6.3. pertanto, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado (Cass. 29 settembre 2004 n. 19652).

7. Poichè, nel caso di specie, l’opposizione è stata fin dall’inizio intentata dal terzo proprietario esecutato nei confronti della sola creditrice procedente, le sentenze di primo e di secondo grado, pronunciate nel giudizio di opposizione che ne occupa senza che sia stato integrato il contraddittorio nei confronti del debitore diretto, sono state inutiliter datae, onde siffatta invalidità va dichiarata in questa sede, in applicazione del generale principio per il quale la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, quando non ha formato oggetto di discussione nel giudizio d’appello e non è stata rilevata dal giudice del gravame a norma dell’art. 354 c.p.c., va rilevata d’ufficio da questo giudice di legittimità: che, pertanto, in applicazione della norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3, deve rimettere la causa al tribunale di Novara, giudice di primo grado.

8. La fattispecie è tuttavia singolarmente complicata dall’intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore originario, riguardo ai cui ulteriori sviluppi, successivi alla riattivazione della procedura esecutiva contro il terzo espropriato (e quindi circa il suo stato attuale), singolarmente nulla è stato tempestivamente e ritualmente nè addotto nè documentato.

8.1. Al riguardo, questa Corte ha già statuito che una tale dichiarazione di fallimento non è di ostacolo alla persistenza della procedura esecutiva promossa contro il terzo acquirente dell’immobile ipotecato, in quanto la presenza in esso del fallito imposta dalla legge è assicurata attraverso la partecipazione del curatore (Cass. 7 marzo 1975 n. 838).

8.2. Non consta essere mai stata affrontata ex professo la diversa questione del ruolo della curatela del debitore originario in un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., intrapresa dal terzo espropriato, che abbia ad oggetto il credito ammesso parzialmente al passivo fallimentare: in tal caso occorre verificare l’interazione tra il riconoscimento al debitore diretto della qualifica di litisconsorte necessario ed i principi in tema di procedure concorsuali, tra cui soprattutto quello dell’improponibilità di azioni di accertamento dei crediti verso la massa dei creditori all’infuori delle procedure previste dalla legge fallimentare, come pure quello della competenza esclusiva del tribunale fallimentare su di quelle.

9. Orbene, la chiusura del fallimento non implica la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare, come stabilito dalla L. Fall., art. 120, il quale, prevedendo che i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore, anche per la parte dei loro crediti che non abbia trovato soddisfazione, sia per capitale che per interessi, implica la possibilità di far valere i crediti stessi nei confronti del debitore ritornato in bonis (Cass. S.U. 26 novembre 1993 n. 11718).

9.1. In vista della possibilità, per il creditore, di agire per ottenere dal fallito tornato in bonis il pagamento dei crediti che, accertati nei confronti del fallimento, non abbiano trovato (completa) soddisfazione nel corso della procedura, si è anzi esclusa la possibilità di agire contro il fallito direttamente, qualora si sia azionato il credito nella procedura fallimentare (Cass. 5 marzo 2003 n. 3245).

9.2. Nel caso in esame, il giudizio di accertamento della persistenza del credito attiene alle somme che non possono essere corrisposte dalla curatela: in ordine agli interessi legali dalla data delle singole scadenze alla data di dichiarazione del fallimento, per i quali evidentemente la massa attiva parrebbe incapiente; in ordine agli ulteriori interessi al tasso legale maturati dalla dichiarazione di fallimento fino al pagamento effettivo, per i quali giammai potrebbe rispondere la massa, ma appunto soltanto il fallito una volta ritornato in bonis.

9.3. Poichè il debito di cui deve rispondere l’acquirente del bene gravato da ipoteca è esattamente ed integralmente quello di cui doveva rispondere il debitore diretto, il creditore può agire contro il terzo ex artt. 602 e 604 c.p.c., appunto fino all’integrale suo soddisfacimento; la dedotta insufficienza del pagamento conseguito nella procedura fallimentare abilita pertanto il creditore a persistere nella esecuzione intentata contro il terzo espropriato, anche se, naturalmente, quest’ultimo potrà opporre il carattere pienamente satisfattivo dei pagamenti conseguiti in sede fallimentare.

9.4. Al contempo, contraddittore necessario di una pretesa così ricostruita nei suoi confronti non può essere che il debitore diretto in proprio, appunto per l’eventualità che egli ritorni in bonis: l’accertamento della dedotta insufficienza dei pagamenti conseguiti in sede fallimentare comporta il compiuto e complessivo (ri-)esame dei fatti costitutivi della pretesa in questione, riconoscendosi agli accertamenti compiuti nel corso della procedura concorsuale il solo loro tipico valore endofallimentare, con tutti i relativi limiti oggettivi.

9.5. Tale soluzione va applicata al caso in esame, non constando l’esito della procedura fallimentare o delle vicende della società di capitali originaria o diretta debitrice: con la sola annotazione che spetterà al giudice del rinvio valutare gli effetti o le conseguenze dell’eventuale impossibilità di citarla in giudizio, a qualunque causa – ignota a questa Corte di legittimità – imputabile.

10. Con questa precisazione, la causa va rimessa al richiamato giudice di primo grado, in applicazione del seguente principio di diritto: l’opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa contro il terzo proprietario ai sensi dell’art. 602 c.p.c., e segg., va proposta anche contro il debitore diretto e, in caso di suo fallimento, nei confronti del medesimo in proprio e per l’eventualità che ritorni o sia tornato in bonis, quando il creditore adduca l’insufficienza dei pagamenti conseguiti in sede fallimentare.

11. La necessità di rimettere il processo al giudice di primo grado assorbe tutti gli altri motivi di ricorso. Quanto alle spese di lite fin qui sostenute, il carattere ufficioso del rilievo che ha condotto alla vanificazione delle attività processuali fin qui svolte integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte cassa l’impugnata sentenza e quella oggetto del giudizio di appello; rimette le parti al Tribunale di Novara, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 e art. 354 c.p.c.; compensa tra le parti le spese di lite fin qui sostenute.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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