Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6546 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11529/2015 proposto da:

L.P., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato RAFFAELE FERRARA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

4D S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO

40, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DI VINCENZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE TEODORO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 24/07/2014 R.G.N. 229/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato SANTACROCE CRESCENZA per delega verbale TEODORO

RAFFAELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza del 24 luglio 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da L.P. volto ad accertare l’inefficacia del licenziamento asseritamente intimato in forma orale il 24 marzo 2006 da 4D Srl.

La Corte territoriale, in ragione di una diversa lettura rispetto al primo giudice delle emergenze istruttorie, ha ritenuto non provata dalla lavoratrice neppure la semplice circostanza della estromissione dal rapporto di lavoro ed invece provate le dimissioni volontarie quale causa di cessazione del medesimo.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso L.P. con due motivi. Ha resistito con controricorso l’intimata società.

3. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, dell’art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto “la sentenza impugnata non appare congruamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici nell’esatta valutazione dei principi di diritto applicati alla presente fattispecie”, “a causa di un esame superficiale delle risultanze processuali” circa la prova delle dimissioni.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio circa l’iscrizione della L. nelle liste di mobilità, da cui altra società aveva attinto per l’assunzione a tempo determinato della lavoratrice, il che presupponeva che la stessa fosse stata licenziata; si deduce che “i giudici del merito non hanno esaminato correttamente, ai fini della formazione del proprio convincimento, tutto il materiale probatorio agli atti, escludendo documenti la cui corretta valutazione avrebbe fatto sì che la conclusione del giudizio sarebbe stata diversa”.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto, anche sotto la forma apparente della eccepita violazione di legge, con i due motivi tende a rimettere in discussione nella sostanza l’accertamento in fatto compiuto dai giudici d’appello, esorbitando dai limiti imposti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, di cui non si cura, formulando censure di “vizi di motivazione” che non hanno più riscontro nel codice di rito.

3. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie proposto in data 14 aprile 2015 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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