Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6545 del 14/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 445/2014 proposto da:

F.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato A.A., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CARLO ZAULI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANDA CITTA’ DI MODIGLIANA ASSOCIAZIONE BANDISTICA

F.F. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso

lo studio dell’avvocato ALDO SEMINAROTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AUGUSTO BALDASSARI, giusta delega in

atti;

C.A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell’avvocato ALDO

SEMINAROTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CHIARA MAZZOLI, giusta delega in atti;

B.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell’avvocato ALDO SEMINAROTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIARA MAZZOLI,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1172/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/11/2013 R.G.N. 186/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato A.A.;

udito l’Avvocato SEMINAROTI ALDO;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 8 novembre 2013, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello proposto da F.C. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Banda Città di Modigliana e separato, per incompetenza funzionale, la sua domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nei confronti della Banda e dei sigg.ri B. e C..

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva, sulle scrutinate risultanze istruttorie, la natura autonoma e non già subordinata dell’attività lavorativa prestata quale insegnante (in disparte il ruolo pure ricoperto di direttrice) della scuola musicale gestita dalla predetta Banda, in considerazione delle modalità organizzative, di gestione e di svolgimento del rapporto di lavoro. Dalla ravvisata esclusione della subordinazione, conseguiva coerente il rigetto di sua una responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 2087 c.c..

Ed infine, essa negava pure la denunciata omessa pronuncia sulla domanda di condanna per responsabilità aquiliana nei confronti della Banda, di B.L., in proprio e quale presidente della prima e di C.A.M., quale sindaco all’epoca di (OMISSIS), per la separazione operata dal Tribunale sul rilievo della propria incompetenza funzionale, una volta esclusa la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Con atto notificato il 20 dicembre 2013, F.C. ricorre per cassazione con dieci motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resistono la Banda Città di Modigliana, B.L. e C.A.M. con distinti controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 35 Cost., artt. 116, 113 c.p.c., artt. 2095, 2222 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea interpretazione della disciplina della subordinazione ed errato accertamento dell’autonomia del rapporto, sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie, comprovanti l’effettiva ricorrenza di un’attività lavorativa subordinata per le modalità del suo concreto svolgimento, secondo la volontà delle parti e non della sua formale qualificazione.

Con il secondo, la ricorrente deduce omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, della volontà del consiglio direttivo della banda di considerare di natura subordinata il rapporto di lavoro con gli insegnanti.

Con il terzo, la ricorrente deduce omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, delle risultanze della prova testimoniale della natura subordinata del rapporto di lavoro degli insegnanti.

Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2087 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea esclusione della responsabilità della Banda ai sensi della seconda norma denunciata, sulla non riconosciuta ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.

Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erroneo rigetto della domanda di accertamento della responsabilità solidale di B.L., quale presidente della banca e di C.A.M., quale ex sindaco di (OMISSIS), per erronea valutazione delle prove al riguardo ed esclusione della competenza del giudice del lavoro, comunque attratta dalla natura parasubordinata del rapporto.

Con il sesto, la ricorrente deduce omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, del rigetto della domanda di accertamento di responsabilità solidale di B.L., siccome presidente della banca e di C.A.M., quale ex sindaco di (OMISSIS).

Con il settimo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 409 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erroneo rigetto della domanda risarcitoria per danno da invalidità, morale, biologico dinamico relazionale patrimoniale, per omessa pronuncia sulla domanda in oggetto, comunque di competenza del giudice del lavoro, per la natura parasubordinata del rapporto.

Con l’ottavo, la ricorrente deduce omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, del rigetto della domanda risarcitoria per danno da invalidità, morale, biologico dinamico relazionale patrimoniale.

Con il nono, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 113 c.p.c., artt. 2094, 2095 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, sull’erroneo assunto dell’esclusione della competenza funzionale del giudice del lavoro, per non corretta interpretazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3, per la natura parasubordinata del rapporto.

Con il decimo, la ricorrente deduce omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, di omessa qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

Il primo motivo, relativo a violazione dell’art. 35 Cost., artt. 116, 113 c.p.c., artt. 2095, 2222 c.c., per erronea interpretazione della disciplina della subordinazione ed errato accertamento dell’autonomia del rapporto, è inammissibile.

Al di là della formale denuncia alla stregua di violazione di legge, per insussistenza dei requisiti propri del vizio (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984), il mezzo si risolve in una palese contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento in fatto del giudice di merito, con sollecitazione ad una rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità, laddove congruamente e correttamente motivato (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694): come appunto nel caso di specie (per le ragioni esposte al p.to 4, a pgg. 2 e 3 della sentenza), in corretta applicazione del principio di diritto consolidato, secondo cui, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (Cass. 15 giugno 2009, n. 13858; Cass. 11 febbraio 2004, n. 2622).

Il secondo ed il terzo motivo, rispettivamente relativi ad omesso esame dei fatti decisivi della volontà del consiglio direttivo della banda di considerare di natura subordinata il rapporto di lavoro con gli insegnanti e delle risultanze della prova testimoniale della natura subordinata del loro rapporto di lavoro, sono pure inammissibili.

I vizi denunciati non integrano infatti i requisiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, in difetto di indicazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, con esclusione della sua configurabilità per l’omesso esame, di per sè, di elementi istruttori, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come appunto nel caso di specie, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Anche il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2087 c.c., per erronea esclusione della denunciata responsabilità contrattuale della Banda, è inammissibile.

Non si configura, infatti, la dedotta responsabilità, per l’accertata esclusione del presupposto di subordinazione dell’attività lavorativa, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale (al p.to 5 di pg. 3 della sentenza).

Il quinto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2043 c.c., per erroneo rigetto dell’accertamento di responsabilità solidale di B.L. e di C.A.M., nelle rispettive qualità, è inammissibile.

Esso è assolutamente generico, in violazione della prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202). Ed infatti, neppure censura in modo idoneo la pronuncia nella parte relativa all’esclusione della dedotta responsabilità aquliana, sul presupposto della giustificata separazione della domanda risarcitoria extracontrattuale, una volta negata la subordinazione del rapporto (per le ragioni esposte al p.to 6, pgg. 3 e 4 della sentenza).

Il sesto motivo, relativo ad omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, del rigetto dell’accertamento di responsabilità solidale di B.L. e di C.A.M., nelle rispettive qualità, è parimenti inammissibile.

Come già il secondo e il terzo motivo, il vizio denunciato è incompatibile con il testo novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Il settimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 409 c.p.c., per erroneo rigetto della domanda risarcitoria per danno da invalidità, morale, biologico dinamico relazionale patrimoniale) può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione con il nono (violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 113 c.p.c., artt. 2094, 2095 c.c., per omessa qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, per non corretta interpretazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3).

Essi sono inammissibili, in quanto genericamente formulati, per omessa confutazione della pronuncia (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202), nella parte relativa all’accertamento dell’impugnazione della decisione del primo giudice “solo sul presupposto dell’erroneo omesso riconoscimento del carattere subordinato del rapporto di lavoro” (così al primo periodo di pg. 4 della sentenza).

Lottavo motivo, relativo ad omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, del rigetto della domanda risarcitoria per danno da invalidità, morale, biologico dinamico relazionale patrimoniale, è inammissibile per la stessa ragione degli scrutinati secondo, terzo e sesto motivo.

Infine, anche il decimo motivo, relativo ad omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, di omessa qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti è inammissibile.

E ciò per inconfigurabilità della censura così come denunciata, non trattandosi di omesso esame di un “fatto”, cui essa deve essere rigorosamente ricondotta alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto di doglianza sulla qualificazione del fatto esaminato e pertanto sull’interpretazione di norma giuridica nella sua applicazione alla fattispecie accertata, censurabile quindi sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (Cass. 10 gennaio 1995, n. 228; Cass. 5 luglio 2004, n. 12289). Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore antistatario di B.L., secondo la sua richiesta.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna F.C. alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario di B.L..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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