Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6545 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 10/03/2021), n.6545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 11558/2020

R.G., sollevato dal Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in

materia d’impresa con ordinanza del 27/02/2020 nel procedimento

vertente tra:

B.M.G., da una parte, e CREDITO EMILANO SPA,

dall’altra, ed iscritto al n. 16095/2019 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA,

che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso per regolamento

di competenza, nonchè di accertare e dichiarare la competenza del

Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia d’impresa

(causa R.G. 16095/2019), con ordine di prosecuzione del giudizio

dinanzi a predetto giudice.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.M.G. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il Credito Emiliano S.p.a. per sentir dichiarare la nullità di un contratto di fideiussione con cui la B. si era resa garante della società Vallino S.r.l. nei confronti del predetto istituto di credito, deducendo che le clausole di cui agli artt. 2, 5 e 8 della fideiussione erano conformi allo schema contrattuale predisposto dall’ABI, che era stato dichiarato dalla Banca d’Italia, su parere conforme dell’AGCM, in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto costituente applicazione di un’intesa illecita restrittiva della concorrenza;

il Credito Emiliano si costituì e sollevò eccezione d’incompetenza;

Il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento di tale eccezione, declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Bologna Sezione specializzata in materia d’impresa, innanzi al quale la causa venne tempestivamente riassunta;

il giudice designato del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, a sua volta, rilevò l’incompetenza di quel Tribunale, ritenendo che la causa avrebbe dovuto essere radicata innanzi alla Sezione Specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 4, comma 1-ter, lett. a), e fissò udienza di precisazione delle conclusioni, concedendo alle parti, su loro richiesta, un termine per il deposito di note conclusionali;

con ordinanza emessa in data 27 febbraio 2020, il Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo non sussistente la propria competenza, ha proposto regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.;

le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

il P.G. ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza e per la declaratoria della competenza del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia d’impresa, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi a tale giudice;

successivamente alla camera di consiglio ed alla decisione in data 17 dicembre 2020 e prima del deposito dell’ordinanza, è pervenuta presso la Cancelleria di questa Sezione, in data 14 gennaio 2021 la nota del Tribunale di Bologna datata 4 gennaio 2021 con la quale è stata trasmessa a questa Corte l’ordinanza del Tribunale di Bologna Sezione specializzata in materia di impresa emessa in data 1 dicembre 2020, con cui è stata dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, con spese compensate;

in data 10 febbraio 2021 il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dell’ordinanza adottata in data 1 dicembre 2020 dal Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in materia di impresa non può tenersi conto in questa sede, sia perchè trattasi di atto depositato (come sembra doversi desumere dalla nota del 4 gennaio 2021 della cancelleria di quell’Ufficio giudiziario e già sopra richiamata) e, comunque, certamente pervenuto presso questa Corte in data successiva alla decisione, assunta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2020 (arg. ex Cass. 22/10/1970, n. 2103, pur se relativa a fattispecie non identica a quella all’esame), sia alla luce di quanto previsto dall’art. 310 c.p.c., comma 2, secondo cui l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza;

il conflitto risulta tempestivamente sollevato, nella prima udienza di comparizione delle parti, dal giudice designato che ha, quindi, invitato le parti a precisare le conclusioni avanti a sè in vista della decisione collegiale (v., con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame in cui la decisione è riservata all’organo collegiale, Cass., ord., 15/10/2019, n. 26072; Cass. 27/08/2020, n. 17883);

come evidenziato dal Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di impresa, la domanda di annullamento della fideiussione in parola è fondata sul disposto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, sul rilievo che le clausole di cui agli artt. 2, 5 e 8 della fideiussione erano conformi allo schema contrattuale predisposto dall’ABI, che era stato dichiarato dalla Banca d’Italia, su parere conforme dell’AGCM, in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto costituente applicazione di un’intesa illecita restrittiva della concorrenza;

il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 1, individua le controversie di competenza delle Sezioni specializzate per l’impresa, includendo tra le stesse, quelle di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2, lett. c) e d), nonchè quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea;

tra tali domande rientra quella proposta dalla B., volta, appunto, a far accertare la nullità del contratto di fideiussione stipulato con l’istituto di credito convenuto, contenente clausole contrastanti con la disciplina antitrust, in quanto frutto di intese restrittive della concorrenza;

il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 4, comma 1-ter, stabilisce, tra l’altro e per quanto rileva in questa sede, che “per le controversie di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d)… che secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere tratta te dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di… Bologna;

alla luce delle considerazioni che precedono, il regolamento d’ufficio proposto deve essere accolto, con declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio (Cass., ord,, 17/11/2004, n. 21737).

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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