Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6545 del 09/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 09/03/2020), n.6545
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2027-2015 proposto da:
SIRTI SOCIETA’ PER AZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE
DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2982/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 06/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2019 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– la SIRTI spa, ricorrente avverso la sentenza n. 2982/20/2014 della CTR della Lombardia, con atto di rinuncia del 19.10.2018, ha dichiarato di aver definito un “ACCORDO QUADRO” con l’AGENZIA delle ENTRATE (D.P. I e II di Milano) a definizione delle controversie per gli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;
– in ragione di tale “ACCORDO” era addivenuta ad una composizione delle vicende giudiziali e l’Agenzia delle Entrate D.R.E. Lombardia aveva provveduto a definire nelle forme dell’autotutela parziale l’atto di accertamento per cui è causa relativo all’anno 2004;
– pertanto, dichiarava di rinunciare al ricorso proposto, relativo al fascicolo n. 2027/2015 con compensazione totale delle spese;
– la resistente Agenzia delle Entrate, dal canto suo, ha comunicato, a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, di accettare la rinuncia ex adverso notificata, richiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
– va dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio nei termini indicati, con esclusione dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 9 marzo 2020