Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6544 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 22/03/2011), n.6544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS), B.B. (OMISSIS), B.

M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che

li ni1 rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERTAGLIA

MANUELA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INA ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA (OMISSIS) in persona

del suo procuratore speciale e legale rappresentante p.t. Avv.

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FIDOLINI VITTORIO con studio in 50131 FIRENZE, VIA NINO

BIXIO 2 giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.S., S.G., BE.AN.

M., D.O.D. (OMISSIS), IL DUOMO

ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1593/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 3/10/2007, depositata il

11/12/2007, R.G.N. 1166/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da responsabilita’ extracontrattuale, proposta dai congiunti di B.D., danneggiato deceduto nel sinistro stradale occorso sulla (OMISSIS), mentre viaggiava quale trasportata sull’auto di Proprieta’ di D.O.D., condotta da Be.An., nei confronti dei predetti e del conducente e del proprietario di altro veicolo investitore, S.G. e S.S., unitamente alle rispettive societa’ assicuratrici.

Il Tribunale adito affermava, in difetto di prova certa del contributo causale delle rispettive condotte colpose, la responsabilita’ dei conducenti in misura paritaria, escludendo il concorso di colpa della vittima e condannava i convenuti ed i chiamati in solido al danno patrimoniale, per spese funerarie e danno morale, respingendo la domanda rispetto alle altre voci. Con la sentenza impugnata, depositata l’1.12.2007, la Corte di Appello di Firenze respingeva l’appello principale dei B. e quelli incidentali delle assicurazioni.

Propongono ricorso per cassazione i B. con sei motivi, illustrati con memoria; resiste l’INA con controricorso. I ricorrenti formulano a conclusione di ciascun motivo i quesiti di seguito riportati.

1.a. Nel liquidare e/o determinare l’importo del danno non patrimoniale, ex art. 2059 e 2056 c.c. a seguito della morte di un congiunto, occorre indicare le componenti di cui si e’ tenuto presente ai fini del calcolo della sua quantificazione? 1.b. Quali sono le voci componenti da tener presente ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale? 2.a. Il rimborso al genitore delle spese universitaria in caso di morte imputabile a terzi di una laureanda costituisce un danno risarcibile ex art. 1223 c.c.? 2.b. Occorre la prova che la figlia avrebbe restituito tali spese al genitore? 2.c. Tale danno e restituzione puo’ essere oggetto di prova presuntiva? 3.a. Perche’ sia risarcibile il “danno futuro” occorre la prova che la restituzione e/o la sovvenzione sia durevole e costante? 3.b. Occorre che sia determinata e certa la data in cui la restituzione e/o la sovvenzione avverra’? 3.c. Puo’ essere liquidato in via equitativa e provato attraverso presunzioni semplici e nozioni di fatto di comune esperienza? 4.a. Qual e’ il minimo necessario di ore di sopravvivenza tra il momento del sinistro e la morte perche’ si possa definire apprezzabile “apprezzabile lasso di tempo” tale che si maturi il risarcimento del danno in capo alla vittima? 4.b. In tal caso spetta alla vittima oltre al danno patrimoniale, il danno per la perdita della vita ed il danno biologico? 5.a. L’erronea lettura degli atti rientra nell’art. 112 c.p.c.? 5.b. Essa costituisce anche violazione dell’art. 346 c.p.c.? L’omissione della sentenza di decidere su un motivo di appello costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omissione di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5? In relazione al primo ed al quinto motivo vengono rubricati anche pretesi vizi motivazionali, senza che vengano formulati i rispettivi “momenti di sintesi”.

I motivi si rivelano tutti inammissibili per inidoneita’ dei rispettivi quesiti, come emerge chiaramente dal tenore degli stessi.

Questi, come noto, non possono consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si puo’ delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E cio’ quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, – adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poiche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v. Cass., 17/7/2008 n. 19769;

26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

Non si rivelano, pertanto, idonei i quesiti formulati alla fine dei motivi proposti nel presente ricorso, dato che non contengono alcun riferimento in fatto, ne’ espongono le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate e, quanto a quelle di cui s’invoca l’applicazione, si esauriscono in enunciazioni di carattere generale ed astratto che, in quanto prive di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420). Del resto, i quesiti di diritto non possono risolversi – come nell’ipotesi – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che gia’ presuppone la risposta, ovvero in cui la risposta non consente di risolvere il caso sub iudice (Cass. S.U. 2/12/2008 n. 28536).

Pertanto, il ricorso e’ inammissibile. Le spese del presente giudizio tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 3.800,00, di cui Euro 3.600,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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