Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6544 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. II, 18/03/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 18/03/2010), n.6544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

Crescenzio n. 107, presso lo studio legale Verrecchia, rappresentato

e difeso dall’Avvocato Manfellotto Raffaele, per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M., difeso da se medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c.,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 140, presso

lo studio dell’Avvocato Cremisini Roberto;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3446/04,

depositata in data 22 luglio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 1

dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Raffaele Manfellotto, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

sentito, per il resistente, l’Avvocato Roberto Cremisini con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ceniccola Raffaele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.G. propose opposizione avverso il decreto in data 12 gennaio 1998, con il quale il Pretore di Cassino gli aveva ingiunto il pagamento in favore di T.M. della somma di L. 1.955.650 oltre interessi e spese, per prestazioni professionali rese dal T. in un procedimento camerale di volontaria giurisdizione;

che, a sostegno dell’opposizione, l’opponente dedusse l’insussistenza della pretesa creditoria, per avere, in data (OMISSIS), rimesso la complessiva somma di L. 2.403.435 richiesta dal professionista;

che, costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Cassino revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento della somma di L. 354.000, oltre interessi, rivalutazione e spese di opposizione;

che il C. propose appello chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere alla data della notificazione del decreto e conseguentemente non dovute le spese e competenze poste a suo carico dalla sentenza impugnata;

che, ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame, sulla base del principio che in tema di onorari e diritti di avvocato in materia giudiziale civile (o ad essa equiparata) l’opposizione al decreto ingiuntivo di liquidazione deve svolgersi secondo lo speciale procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 9 dovendosi riconoscere alla decisione conclusiva, anche se adottata nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, suscettibile unicamente di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;

che la Corte d’appello, dopo aver ricordato che la procedura semplificata cede il passo al rito ordinario solo nel caso in cui l’opponente contesti i presupposti stessi del diritto del patrono ovvero l’effettiva esecuzione delle prestazioni o ampli comunque il thema decidendum, proponendo domande o eccezioni riconvenzionali, ha quindi rilevato che, nel caso di specie, l’opponente non aveva posto in discussione il rapporto professionale o l’effettivita’ delle prestazioni, ma si era limitato a dedurre l’estinzione dell’obbligazione in data antecedente alla notifica del decreto, sicche’ la controversia doveva ritenersi soggetta al rito speciale, con conseguente ricorribilita’ del provvedimento conclusivo, pur se adottato nella forma della sentenza, e inammissibilita’ del proposto appello;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso C.G. sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, T.M. che, con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 342, 346, 163 e 112 c.p.c., nonche’ vizio di omessa o insufficiente motivazione;

che, ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dichiarato la inammissibilita’ dell’appello – per essere il provvedimento impugnato ricorribile per cassazione – sulla base di un presupposto errato, e cioe’ che non sarebbero stati contestati ne’ il rapporto di clientela ne’ la natura giudiziale del compenso richiesto dal professionista, ma solo la misura di tale compenso, avendo la Corte affermato che in sede di opposizione egli si era “limitato a dedurre la incongruita’ dell’onorario (asseritamente) orientato sui massimi della tariffa professionale, nonostante l’esito negativo della causa”;

che, invero, osserva il ricorrente, la Corte avrebbe errato a ritenere applicabile la tariffa, riferendosi il compenso richiesto ad un procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, e cioe’ ad un procedimento di volontaria giurisdizione nel quale il professionista assiste e non svolge una difesa tecnica;

che, inoltre, nell’opposizione a decreto era stata sollevata la questione della rilevanza del pagamento effettuato nelle more tra il deposito, l’adozione e la notifica del decreto ingiuntivo, rilevando che il pagamento era avvenuto, addirittura in misura superiore all’importo ingiunto, prima della notificazione del decreto;

che, pertanto, avendo esso ricorrente opposto una eccezione che presentava una propria autonomia rispetto all’oggetto del procedimento di liquidazione dei compensi professionali, ed avendo anzi ampliato il thema decidendum, posto che aveva chiesto la restituzione di quanto pagato in eccesso, la sentenza che aveva chiuso il giudizio di opposizione dinnanzi al Tribunale avrebbe dovuto essere impugnata proprio con l’appello;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “omesso esame di punto decisivo. In via devolutiva: violazione di leggi sotto il profilo dell’errata e falsa applicazione. In particolare in relazione all’exceptio de soluto e all’art. 91 c.p.c.”;

che, ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello, avendo ritenuto inammissibile l’appello, non si e’ posta il problema di esaminare il merito della questione che era stata dedotta dinnanzi al giudice dell’opposizione, e cioe’ che, avendo il debitore opponente provveduto al pagamento della somma richiesta con il decreto ingiuntivo prima della notificazione del decreto stesso, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto e compensare le spese, non costituendo piu’ quel decreto titolo idoneo a giustificare una condanna alle spese, che andavano invece compensate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo di ricorso pone la questione della individuazione del rimedio proponibile avverso la decisione del Tribunale resa in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di prestazioni professionali del difensore;

che, ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 30 l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali e’ decisa dal Tribunale e dalla Corte di appello in Camera di consiglio oppure dal Conciliatore o dal Pretore, con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese;

che in relazione a tale disposizione, nella giurisprudenza di questa Corte si e’ reiteratamente affermato che “ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30 il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato si svolge in camera di consiglio e deve essere deciso con ordinanza non impugnabile con i mezzi ordinari, essendo ammesso soltanto il ricorso straordinario per Cassazione alla stregua dell’art. 111 Cost., per quanto desumibile dello stesso art. 30 della legge citata, il quale prevede che l’opposizione formulata ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e’ decisa, appunto, con ordinanza non impugnabile secondo il rito camerale. Tale provvedimento conclusivo non muta la sua natura giuridica di ordinanza non impugnabile anche quando la decisione sia stata emessa in forma di sentenza senza l’adozione del rito camerale, poiche’ l’inosservanza delle disposizioni che regolano la disciplina di questo procedimento non determina la nullita’ della decisione, non essendo in alcun modo prevista tale sanzione, avuto riguardo all’applicazione del principio generale di tassativita’ delle nullita’ ricavabile dall’art. 156 c.p.c.. (Cass., n. 2623 del 2007; Cass., n. 5949 del 1998);

che, invero, “l’opposizione avverso il procedimento di liquidazione deve svolgersi secondo il rito di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30 e, cioe’, essere decisa in Camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, ove sia stato seguito il procedimento ordinario, al provvedimento conclusivo deve riconoscersi, anche se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all’appello ed impugnabile solo con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.” (Cass., n. 10426 del 2000; Cass., n. 12409 del 2001), giacche’ “il provvedimento che definisce il procedimento di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30 seppure adottato nella forma della sentenza, ha natura sostanziale di ordinanza sottratta all’appello ed e’, pertanto, impugnabile soltanto con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. che, ai sensi di tale norma, puo’ essere proposto esclusivamente per violazione di legge non essendo consentita la deduzione di incompletezza o insufficienza della motivazione (Cass., n. 10939 del 2006; Cass., n. 2820 del 1999);

che, peraltro, si e’ precisato che tale principio non puo’ trovare applicazione ove la controversia non verta unicamente sulla misura del compenso dovuto all’avvocato per prestazioni giudiziali rese in materia civile, in quanto siano contestati gli stessi presupposti del diritto del patrono, o le competenze reclamate riguardino prestazioni stragiudiziali, oltre che giudiziali, in materia civile o penale, o amministrativa, o la controversia sia estesa al dedotto inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale;

che, in tali ipotesi, il procedimento ordinario, che e’ l’unico consentito per la definizione di questioni diverse dalla determinazione della misura del compenso dovuto al professionista per prestazioni giudiziali in materia civile, attrae nella sua sfera, per le ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale, e tutto il giudizio si conclude in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l’appello (Cass., n. 10426 del 2000, cit.; Cass., n. 12409 del 2001, cit.);

che, nella giurisprudenza di questa Corte si rilevano tuttavia orientamenti non coincidenti con riferimento all’ipotesi in cui, a fronte della richiesta avanzata in via monitoria, di pagamento delle prestazioni professionali, l’opponente eccepisca l’avvenuta estinzione dell’obbligazione;

che, invero, Cass., n. 7652 del 2004 ha ritenuto che tra gli oggetti di accertamento e decisione che comportano il mutamento del rito e la conseguente appellabilita’ della pronuncia adottata all’esito del giudizio di opposizione, siano quelli che coinvolgono i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti o le pretese a- vanzate dal cliente nei confronti del professionista, con la conseguenza che “la controversia deve essere trattata con il rito speciale, qualora il cliente, nell’eccepire l’estinzione totale o parziale del credito in considerazione dei pagamenti effettuati, non abbia esteso il thema decidendum”;

che in tal senso si e’ espressa anche Cass., n. 7957 del 2003, secondo cui non vale ad escludere la possibilita’ del ricorso al rito camerale la contestazione che il cliente faccia di nulla dovere al professionista per avere gia’ estinto il credito vantato oppure perche’ il credito stesso e’ prescritto;

che, secondo un diverso orientamento, «nel caso in cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari di avvocato, la parte ingiunta contesti la sussistenza del debito, eccependone l’avvenuto pagamento, l’oggetto del giudizio esula da quello proprio del procedimento disciplinato dalla L. n. 794 del 1992, art. 29 e segg. che e’ limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al professionista, con l’effetto che la relativa decisione ha natura sostanziale di sentenza di primo grado e puo’ essere impugnata soltanto con l’appello, e non con il ricorso in cassazione, che e’ conseguentemente inammissibile. (Cass., n. 17565 del 2005), “a nulla rilevando che, nell’impugnazione di legittimita’, si contestino varie voci di spese e diritti, dovendosi tener conto, al fine dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, della natura del provvedimento impugnato e non di quella delle censure addotte” (Cass., ord. n. 29 del 2006);

che, per questo aspetto, il Collegio ritiene necessaria la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite;

che, peraltro, sussiste un profilo preliminare sul quale il Collegio ritiene sia opportuno un approfondimento da parte delle Sezioni Unite;

che, invero, e’ proprio l’orientamento che sopra si e’ ricordato, secondo il quale, anche nel caso in cui il giudizio di opposizione si concluda con un provvedimento che formalmente consiste in una sentenza, ove non vi sia stato un ampliamento del thema decidendum nei termini prima precisati, al detto provvedimento dovrebbe riconoscersi comunque natura di ordinanza non impugnabile, e in quanto tale ricorribile solo per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.;

che, invero, nella sua assolutezza, esso sembra prescindere dalla possibile applicazione del principio dell’apparenza, nel senso che non sarebbe sufficiente l’adozione di una decisione nella forma della sentenza per affermarne l’appellabilita’, dovendosi invece verificare di volta in volta se nel giudizio di opposizione vi sia stato un ampliamento del thema decidendum;

che siffatto criterio, peraltro, appare tutt’altro che certo, come e’ agevole constatare ove si ponga mente al fatto che lo stesso puo’ dar luogo alla declaratoria di inammissibilita’ dell’appello proposto avverso sentenze ovvero alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso straordinario per Cassazione proposto avverso ordinanze adottate a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, L. n. 794 del 1942, ex artt. 29 e 30;

che nella giurisprudenza di questa Corte e’ consolidato il principio per cui “l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioe’ con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresi’ verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso puo’ essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e cio’ non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilita’ stessa dell’impugnazione (Cass., n. 26919 del 2009, e precedenti ivi richiamati);

che sarebbe quindi opportuno chiarire se l’adozione della forma della sentenza per la decisione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari professionali ai sensi della L. n. 794 del 1942 non comporti essa stessa, a prescindere dalla qualificazione esplicita data dal giudice dell’opposizione all’azione proposta, l’appellabilita’ della pronuncia;

che, inoltre, la soluzione recepita dalla giurisprudenza maggioritaria, lungi dall’operare un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di garantire il diritto della parte alla impugnazione e quella di impedire che l’impugnazione di un provvedimento possa dipendere dalla forma che gli ha fatto assumere il giudice, dovendosi avere riguardo solo al suo contenuto, non essendo sufficiente l’errore di questo nell’individuazione della giusta forma del provvedimento a privare la parte del suo diritto all’impugnazione (principio della c.d. prevalenza della sostanza sulla forma), si risolve nella irragionevole privazione del diritto della parte alla impugnazione di un provvedimento che, oltre ad avere un contenuto indubbiamente decisorio, riveste anche la forma di un provvedimento naturalmente appellabile;

che, nel caso di specie, dall’esame degli atti, consentito in questa sede per la natura del vizio denunciato, emerge che nella sentenza di primo grado, che a giudizio della Corte d’appello avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., non vi era alcun riferimento al procedimento di cui alla L. n. 794 del 1942, avendo quindi la Corte d’appello desunto l’applicabilita’ dell’art. 30 della citata legge solo dall’oggetto della prestazione richiesta in via monitoria, ravvisando una giustificazione al proprio convincimento nel richiamato, e prevalente, orientamento della giurisprudenza di legittimita’;

che, pertanto, anche su tale profilo il Collegio ritiene necessario rimettere gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

PQM

LA CORTE Dispone la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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