Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6544 del 14/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.14/03/2017),  n. 6544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3677/2015 proposto da:

L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TECNINVEST S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO ARAGIUSTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2014 R.G.N. 5654/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato HERNANDEZ FILIPPO per delega verbale Avvocato

HERNANDEZ FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, L.M. conveniva in giudizio la Tecninvest s.r.l., formulando le seguenti conclusioni: a) accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal mese di ottobre 2005 o da altra successiva data: b) accertare il suo diritto ad essere inquadrato come dirigente, o in subordine come impiegato di 1^ livello; c) dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società il 29.7.08; d) dichiarare comunque la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in essere, condannando la società al pagamento della retribuzione globale di fatto di Euro 11.741,10 mensili dal luglio 2008, oltre ad Euro 51.704,10 per ferie non godute, e ad Euro 216,00 per spese sostenute in favore della società nel giugno 2008, diversamente modulando tali conclusioni qualora fosse stata riconosciuta la qualifica dirigenziale (con clausola di durata sino al 31.12.08), ovvero impiegatizia, oltre al diverso regime di tutela (obbligatoria o reale).

Si costituiva la società, proponendo domanda riconvenzionale.

Il Tribunale, con sentenza del 17.10.11, ritenuta la natura autonoma del rapporto, condannava la società convenuta al pagamento di talune somme a titolo di residui crediti retributivi.

Avverso tale sentenza proponeva appello il L.; resisteva la società proponendo altresì appello incidentale.

Con sentenza depositata il 27 gennaio 2014, la Corte d’appello di Roma respingeva entrambi i gravami, ritenendo non provata la natura subordinata del rapporto.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il L., affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la Tecninvest s.r.l. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.. Deduce di avere chiesto l’accertamento della natura subordinata del suo rapporto a prescindere dal nomen iuris adottato dalle parti, o in subordine l’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuativo, ma senza la previsione di un progetto o programma, con conseguente conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato D.Lgs. n. 276 del 2003 , ex art. 69.

Lamenta che la sentenza impugnata si limitò ad escludere la subordinazione, senza esaminare affatto la questione della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, D.Lgs. n. 276 del 2003, ex artt. 61 e segg., illegittimo per la mancanza di progetto, con conseguente sua trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. da 61 a 69, art. 409 c.p.c., artt. 2222 c.c. e segg. e artt. 115 e 116 c.p.c..

Lamenta che la sentenza impugnata abbia escluso l’esistenza della subordinazione senza valutare se nella specie fossero stati violati del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. da 61 a 69, valutando solo il nomen iuris dato dalle parti al rapporto.

3.- Col terzo motivo il ricorrente denuncia (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sempre con riferimento alla sussistenza di un rapporto coordinato e continuativo e prevalentemente personale, ai sensi della normativa di cui alla precedente doglianza.

3.1- Il primo motivo è fondato, restando così assorbiti i restanti.

Deve premettersi che la domanda di nullità del contratto del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 69, risulta effettivamente proposta dal L., sia in primo grado sia nel giudizio di appello, così come ammette la controricorrente a pag. 21 del controricorso.

Osserva allora la Corte che, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, non è più consentito stipulare un rapporto di lavoro autonomo di carattere personale, coordinato e continuativo che non sia riconducibile ad uno o più specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche apportate alla disciplina dalla L. n. 92 del 2012), salve le prestazioni di lavoro occasionali e gli altri specifici casi previsti dal comma 3. L’art. 69 stabilisce poi che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi dell’art. 61, comma 1, sono considerati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Non v’è dubbio che nella specie la sentenza impugnata, dopo aver ampiamente esposto i principi in base ai quali deve distinguersi il lavoro autonomo da quello subordinato, abbia escluso la natura subordinata del rapporto de quo, ritenendo trattarsi di lavoro autonomo ed in particolare di una consulenza professionale (pag. 12 sentenza impugnata), senza minimamente esaminare se tale concordata prestazione avesse o meno i requisiti di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, come peraltro espressamente richiesto e lamentato dall’appellante L., e cioè la riconducibilità ad uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (cfr. da ultimo Cass. 29.5.2013 n. 13394, Cass. 25.6.2013 n. 15922, secondo cui il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente).

Ciò basta per cassare la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato.

4.- Restano così assorbite le ulteriori censure (compresa evidentemente la quarta, con cui il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata esaminato la doglianza proposta dal L. in ordine alla compensazione integrale delle spese di lite, disposta dal Tribunale nonostante la almeno parziale soccombenza della Tecninvest).

5.- La sentenza impugnata deve quindi cassarsi in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

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