Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6544 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26190-2018 proposto da:

SI.SA. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VALERI 1, presso lo

studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE

20, presso lo studio dell’avvocato AULO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AUGUSTA CIMINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1333/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società SISA s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza 1 marzo 2018 n. 1333 della Corte d’appello di Roma, la quale respinse l’appello proposto dalla medesima società nei confronti della sentenza 26017/14 pronunciata dal tribunale di Roma.

2. La società Telecom Italia S.p.A. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi dell’impugnazione, in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, per totale mancanza dell’esposizione dei fatti di causa.

In particolare il ricorso nulla riferisce su quale fu il fatto generatore della controversia; quale la domanda proposta in primo grado; quale la decisione di primo grado; quali le ragioni della decisione d’appello.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna SISA s.r.l. in liquidazione alla rifusione in favore di Telecom Italia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di SISA s.r.l. in liquidazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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