Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6543 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11933/2010 proposto da:

D.F.G., C.A.M., D.F.D., DI.

F.G. nato a (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo

studio dell’avvocato CAPRIOLO SIMONA, rappresentati e difesi

dall’avvocato STROZZIERI Claudio con studio in 64010 CONTROGUERRA

(TE), Via S. Rocco 37 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI S.P.A. (già SAI – Società Assicuratrice Industriale

S.P.A.) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI Maria Antonietta, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

D.L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 284, presso lo studio dell’avvocato TUGAL

ARIF GUGLIELMO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE BENEDICTIS

ATTILIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 134/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 10/02/2009, depositata il 05/03/2009 R.G.N. 1214/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato STROZZIERI CLAUDIO;

udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 10 febbraio – 5 marzo 2009 la Corte d’appello de L’Aquila rigettava l’appello incidentale proposto da SAI (ora spa Fondiaria SAI), quale impresa designata alla liquidazione dei danni per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ed in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da C. A. e da Ga., G. e D.F.D. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 24 settembre 2002, condannava D.L.F. e la Fondiaria SAI, in solido, al pagamento della somma di Euro 1.032,92 (per spese funerarie) oltre interessi e rivalutazione e della ulteriore somma di Euro 252.000,00 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno morale conseguente all’incidente stradale del (OMISSIS), in cui aveva trovato la morte D.F.F. (rispettivamente marito e padre degli attori).

I giudici di appello, riformando la decisione di primo grado (che aveva concluso per la responsabilità esclusiva del D.F. nella causazione dell’incidente) riconoscevano un concorso di colpa dei due conducenti, attribuendo il 40% di responsabilità al D.L. ed il restante 60% al D.F. (marito e padre degli originari attori Ga., D. e D.F.G. e C.A.M.).

Quest’ultimo, alla guida di un ciclomotore Piaggio, aveva invaso la semicarreggiata opposta, nel centro abitato di (OMISSIS), senza dare la precedenza all’autovettura che sopraggiungeva da destra, nella medesima strada, ma con opposto senso di marcia.

Al conducente della autovettura, D.L.F., che – in sede penale – aveva chiesto la applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. “patteggiamento) aveva contribuito al verificarsi dell’incidente, i giudici di appello riconoscevano un concorso di colpa del 40%, per avere tenuto una velocità eccessiva, superiore al limite dei 50 kmh, vigente nel centro abitato.

La domanda di risarcimento del danno patrimoniale era invece rigettata dalla Corte d’appello, sul rilievo che gli attori non avevano fornito la prova che la pensione di reversibilità loro riconosciuta fosse di importo inferiore allo stipendio che il defunto percepiva, quale dipendente della ULSS. Avverso tale decisione C.A.M., Ga., G. e D.F.D. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da tre, distinti, motivi.

Resistono la Fondiaria SAI s.p.a. e il D.L.F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto essere rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso per avere i ricorrenti denunciato, con unico motivo, sia vizi della motivazione che violazioni di norme di legge.

Si richiama la decisione delle Sezioni Unite n. 7770 del 31 marzo 2009, secondo la quale:

“E’ ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto”.

E’ questa la ipotesi che si realizza nel caso di specie nei vari motivi di ricorso.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, conseguente omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nella determinazione della responsabilità dell’incidente.

In particolare i giudici di appello non avevano tenuto conto del fatto che il D.F. – che pure occupava per circa 90 cm. la semicarreggiata opposta, priva della linea di mezzeria – era completamente fermo al momento dell’incidente.

Pertanto, se il D.L. avesse tenuto strettamente il margine destro della propria semicarreggiata, lo stesso – che peraltro teneva una velocità certamente eccessiva in relazione al tempo ed allo stato dei luoghi ed in presenza di incrocio – avrebbe potuto agevolmente evitare l’impatto e quindi l’incidente.

Nonostante avesse ritenuto necessario l’espletamento di una consulenza tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro, la Corte territoriale aveva omesso di valutare le conclusioni cui era pervenuto l’ausiliare del giudice.

Il quesito di diritto sottoposto con il primo motivo è il seguente:

“Dica l’Ecc.ma Corte se, nel percorrere un tratto di strada, l’omesso mantenimento della destra rigorosa e la velocità eccessiva superiore ai 50 kmh consentiti e, comunque ritenuta elevata in relazione al tempo e luogo (tenuta dal D.L.), in considerazione del fatto che la controparte (il D.F.) era ferma al momento dell’impatto al centro della carreggiata, in attesa di svoltare a sinistra, comporti un addebito totale di responsabilità del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente, anche e soprattutto in considerazione del fatto che con una condotta conforme (del D.L.), lo stesso non avrebbe provocato l’impatto, avendo, oltre tutto, lo spazio sufficiente sulla propria destra per passare agevolmente”.

Analoghe censure sono formulate con il secondo mezzo di impugnazione.

La Corte territoriale aveva ignorato del tutto le valutazioni effettuate dal consulente tecnico di ufficio, omettendo qualsiasi motivazione sul punto.

Indubbiamente la circostanza che il D.L. avrebbe potuto evitare l’urto, qualora egli avesse tenuto una condotta conforme al codice della strada, sia in ordine alla velocità che alla mano da tenere, era rilevante ai fini del decidere, considerato anche che il D. F. era completamente fermo al momento dell’urto.

Il giudice del merito può, evidentemente, dissentire dalle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, ponendo tuttavia in evidenza le ragioni del proprio dissenso.

Il quesito con il quale si conclude il motivo è il seguente:

“Dica l’Ecc.ma Corte se, ritenuto necessario l’ausilio al processo di un consulente tecnico di ufficio, ex art. 61 c.p.c., e posti i quesiti, le valutazioni e le conclusioni svolte dallo stesso consulente devono essere comunque valutate dal giudice in sede di motivazione della decisione quando vertono su un punto decisivo della controversia.

In particolare, se l’omesso mantenimento della destra rigorosa e la velocità eccessiva, superiore ai 50 kmh consentiti e comunque ritenuta elevata in relazione al tempo e luogo, tenuta dal D.L., in considerazione del fatto che il D.F. era fermo al momento dell’impatto al centro della carreggiata in attesa di svoltare a sinistra, comporti un addebito totale di responsabilità del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente, anche e soprattutto in considerazione del fatto che con una condotta conforme lo stesso avrebbe evitato l’impatto avendo oltremodo tutto lo spazio sufficiente sulla propria destra per passare agevolmente”.

Con il terzo, ed ultimo, motivo i ricorrenti denunciano nuovamente la violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con conseguente omessa, insufficiente e contraddittoria ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alle risultanze dell’elaborato del consulente tecnico di ufficio nominato dai giudici di appello.

Anche a non voler considerare la condotta imprudente ed illegittima del D.L. come causa esclusiva dell’incidente, non vi è dubbio che la stessa aveva contribuito alla causazione di esso in misura maggiore di quella ritenuta dai giudici di appello.

Il giudice di merito può usare il proprio potere discrezionale e dissentire dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. Egli deve, tuttavia, dimostrare di aver tenuto in debito conto, nel suo contrario apprezzamento, gli accertamenti e le valutazioni tecniche effettuate dal consulente di ufficio.

Questo il quesito posto con l’ultimo motivo di ricorso: “Dica l’Ecc.ma Corte, se ritenuto necessario l’ausilio al processo di un consulente tecnico di ufficio, ex art. 61 c.p.c. e posti i quesiti, le valutazioni e le conclusioni svolte dal consulente devono essere comunque valutate dal giudice in sede di motivazione della decisione quando vertono su un punto decisivo della controversia e se vi è bisogno di motivazione specifica sul punto osservato nel caso in ci si discosti da esse in sede decisionale e conseguentemente nel decidere una controversia può il giudice omettere di valutare e/o motivare il fatto accertato dal c.t.u. che un veicolo fermo al centro della carreggiata viene investito dal veicolo antagonista in marcia che con una condotta consona e conforme al dettato normativo avrebbe evitato l’impatto”.

Osserva il Collegio:

i tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Va rimarcato anche come nessuna censura possa essere mossa alla impugnata sentenza solo per avere il giudice d’appello disatteso le conclusioni del consulente tecnico nominato dallo stesso giudice di appello.

E’ giurisprudenza costante che il giudice di merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente del primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, come da quelle formulate dall’ausiliare tecnico da lui stesso nominato nel giudizio di appello, semprechè dia, in ogni caso, una motivazione adeguata del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l’indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno condotto al suo giudizio (così Cass. 10 ottobre 1997 n. 9842 cui adde tra le tante: Cass. 22 agosto 2003 n. 12369; Cass. 18 agosto 2001 n. 11722; Cass. 16 agosto 2001 n. 11142).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali non ha condiviso la personale interpretazione del consulente tecnico “circa le manovre compiute dai due mezzi e circa le probabili intenzioni dei due conducenti”.

Ha spiegato che si trattava di ipotesi che, seppure dotate di un apprezzabile grado di probabilità, risultavano disancorate da riscontri oggettivi.

Per contro, i giudici di appello hanno tenuto conto di tutti gli accertamenti oggettivi effettuati dal consulente tecnico di ufficio (quindi anche della rispettiva posizione del D.L. e del D. F. al momento dell’urto) sottolineando che si trattava di dettagli che si aggiungevano, confermandoli, ai rilievi già eseguiti dai Carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente.

La Corte territoriale ha sottolineato che il corpo del D.F. era stato sbalzato ad oltre 27 metri dal punto d’urto e che alcuni pezzi del motociclo erano stati proiettati a 45 metri dal punto di collisione. Questi dati oggettivi, hanno concluso i giudici di appello, deponevano per una velocità sicuramente eccessiva del conducente della autovettura.

Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello, sul punto del concorso di colpa dei due conducenti, non sono – ad avviso del Collegio sufficientemente motivate.

Nonostante gli accertamenti compiuti, al conducente del ciclomotore Piaggio, la Corte ha riconosciuto un concorso di colpa prevalente (nella misura del 60%), per il fatto che lo stesso aveva invaso la opposta semicarreggiata, senza dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva da destra.

Quanto al conducente della autovettura, gli stessi giudici di appello hanno ricordato che il D.L., imputato di omicidio colposo, aveva patteggiato la pena in sede penale.

Dopo aver ricordato che la sentenza ex art. 444 c.p.c. non è qualificabile come sentenza penale di condanna, hanno sottolineato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, quella decisione può costituire indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.

Tenendo conto anche della sentenza di patteggiamento, la Corte territoriale ha ritenuto che la responsabilità concorrente del D. L. potesse essere quantificata nella misura del 40% per avere egli tenuto una velocità eccessiva, sia in assoluto, in quanto superiore al limite dei cinquanta chilometri orari vigente nel centro urbano, sia in relazione alle condizioni della strada (in particolare, per la presenza di un incrocio).

Ad avviso del Collegio, merita di essere corretta la affermazione contenuta nella decisione di appello che – anche sul rilievo della sentenza penale di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p. (sui quali, in genere, cfr. Cass. nn. 20765 del 26 ottobre 2005 e 2724 del 24 febbraio 2001) – ha ritenuto di attribuire la maggiore responsabilità dell’incidente al D.F., per avere invaso la carreggiata opposta con il proprio motociclo.

La decisione impugnata non chiarisce, tra l’altro, se il ciclomotore condotto dal D.F. fosse fermo o in movimento al momento dell’incidente (disattendendo le conclusioni cui era pervenuto il consulente nominato dall’ufficio) e, nonostante il consulente tecnico di ufficio avesse accertato che la velocità della autovettura del D.L. all’incrocio era superiore ai 66kmh ed inferiore ai 75 kmh ha ritenuto di attribuire al D.L. solo il 40% di responsabilità.

Il giudizio finale di un concorso di colpa di entrambi i conducenti e la maggiore attribuzione di responsabilità al conducente del motociclo deve, pertanto, essere rimesso in discussione, in quanto insufficientemente motivato.

Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame tenendo conto delle risultanze istruttorie e provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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