Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6543 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 10/03/2021), n.6543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25260-2018 proposto da:

G.P., G.M., GA.MA.PI.,

G.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, (invalidamente) rappresentati

e difesi dall’avvocato CARMELITA COSENTINO;

– ricorrenti –

contro

GR.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

VENTICINQUE 23, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO ANNINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVID BRUNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il 29 dicembre 2007 G.L., infermo di mente ricoverato in una struttura ospedaliera diretta dal Dott. Gr.Ma., sottrasse un flacone di metadone, ed ingerendone una elevata quantità si procurò la morte.

Gr.Ma. venne imputato per omicidio colposo, e nel procedimento penale si costituirono parti civili i prossimi congiunti della vittima ( G.P., G.M.P., G.C. e G.M.).

All’esito del procedimento penale l’imputato venne condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

La Corte di cassazione, sezione IV penale, con sentenza 5.8.2016 n. 34457 (che nel ricorso è indicata erroneamente col n. 457/16) dichiarò prescritto il reato; rilevò tuttavia – al contrario di quanto affermato a p. 2 del ricorso – che la sentenza di merito era irrazionalmente motivata sul piano del nesso di causa, e perciò annullò con rinvio anche i capi civili.

2. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Perugia con sentenza 17.52018 n. 356 rigettò la domanda.

Ritenne che i danneggiati, avendo transatto la lite con l’assicuratore della responsabilità civile della struttura sanitaria, avevano liberato non solo la ASL, ma anche coloro del cui operato la prima era tenuta a rispondere, e quindi anche Gr.Ma..

Con autonoma ratio decidendi la Corte d’appello aggiunse che in ogni caso il convenuto aveva dichiarato di volere profittare della transazione stipulata tra danneggiati e assicuratore, ai sensi dell’art. 1304 c.c., e dunque il credito risarcitorio doveva ritenersi estinto a titolo di transazione anche nei suoi confronti.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai congiunti della vittima, con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso Gr.Ma..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile in quanto privo di procura alle liti, come correttamente eccepito dal controricorrente.

Il ricorso non reca infatti in calce alcuna procura, nè questa è allegata agli atti, nè è menzionata nell’indice.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Tenuta alla rifusione delle spese nei confronti della parte vittoriosa sarà l’avvocato Carmelita Cosentino.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che nel caso di ricorso proposto da avvocato privo di procura speciale la condanna alle spese va pronunciata in proprio nei confronti del difensore, poichè in tale ipotesi l’attività svolta da quest’ultimo non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27530 del 20/11/2017, Rv. 646776 – 02).

2.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell’avv. Carmelita Cosentino – per le ragioni esposte nel par. precedente – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Carmelita Cosentino alla rifusione in favore di Gr.Ma. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Carmelita Cosentino di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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