Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6542 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 28/02/2022), n.6542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Ctolilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5821-2021 proposto da:

A.M.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell’avvocato MAIORANA ROBERTO,

che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 36029/2020 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 18/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con ricorso ex art. 35-bis, D.Lgs. n.25/2008, depositato in data 23/10/2018, il cittadino egiziano A.M.M.M., nato a Imbaba (nei pressi di Alessandria d’Egitto) il 27/08/1968, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, o di quella umanitaria.

2. Il ricorrente esponeva di aver vissuto, dopo il divorzio dei genitori, con il padre sin dall’età di dodici anni, di aver quindi lasciato la casa del padre, a causa dei maltrattamenti subiti dalla matrigna, e di avere da allora iniziato a lavorare come manovale, dormendo in un cantiere; riferiva di essersi poi sposato e di aver avuto due figli ma di aver lasciato l’Egitto per sfuggire alla situazione di povertà inemendabile in cui viveva; dichiarava di lavorare sporadicamente in Italia in un autolavaggio e come ambulante e di essere riuscito, tramite le rimesse, ad aiutare la famiglia e a ripagare il debito contratto per il viaggio.

3. Il Tribunale di Roma ha ritenuto insussistenti i presupposti di tutte le forme di protezione invocate. In particolare, ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ritenendo che le ragioni dell’espatrio fossero riconducibili unicamente a preoccupazioni di tipo economico. Inoltre, ha ritenuto che l’attuale situazione in Egitto non fosse riferibile, nonostante le violazioni sistematiche dei diritti umani presenti nel Paese, a un contesto di violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Infine, non ha riconosciuto la protezione speciale di cui all’art. 5 TUI, comma 6, in assenza di documentazione attestante le allegazioni del ricorrente.

4. Avverso il predetto decreto, notificatogli il 01/02/2021, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione notificato il 01/03/2021, affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

5. A seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

6. Con il primo motivo – rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Omessa applicazione art. 10 Cost. Violazione falsa applicazione dell’art. 19 TUI, comma 1.1, come modificato dalla novella intervenuta con il D.Lgs. n. 130 del 2020” – si lamenta, con riguardo a protezione umanitaria, diritto d’asilo e rischio di trattamenti inumani e degradanti, la mancata attivazione dei poteri istruttori al fine del giudizio di bilanciamento tra la situazione del ricorrente in Italia e quella a cui sarebbe esposto in caso di rientro in Egitto, alla luce delle violazioni dei diritti fondamentali e delle minacce terroristiche presenti in quel Paese.

6.1. La censura è inammissibile poiché del tutto generica e non personalizzata, tanto che a pag. 7 del ricorso si fa riferimenti ad aspetti avulsi dalla vicenda concreta (come le discriminazioni contro chi, per fede religiosa od opinioni personali, ripudia l’uso delle armi, inesistenza del diritto all’obiezione di coscienza).

7. Il secondo mezzo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Il Tribunale ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno dello straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione art. 10 Cost.. Omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza”, è incentrato sulla situazione di povertà inemendabile e sull’inesistenza di un sistema di welfare in Egitto.

7.1. La censura è inammissibile in quanto, nella sua genericità, non si confronta con la ratio decidendi del tribunale circa il mancato deposito, nel termine appositamente concesso, di documentazione sulle circostanze allegate dal ricorrente (integrazione lavorativa, problemi di salute, condizione di povertà inemendabile nel paese d’origine, rimesse effettuate alla famiglia in Egitto), che avrebbe dovuto essere offerta ai giudici di merito poiché, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso (Cass. 23462/2021; cfr. Cass. 13079/2019, 8571/2020, 20642/2020, 198/2021).

7.2. Del resto, in numerose pronunce di questa Corte si è sostenuto che, in assenza di violazioni di diritti fondamentali o di eventi naturali disastrosi, la situazione di svantaggio economico o anche di povertà estrema del richiedente non è sufficiente, di per sé sola, ad integrare la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non essendo ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali (Cass. 21115/2021; cfr. Cass. 24904/2020, 20334/2020, 18443/2020).

8. Segue la declaratoria di inammissibilità senza statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.

9. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater. (Cass. Sez.0 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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