Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6542 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. FRANCESCO MILIZIA 2, presso lo studio dell’avvocato ROSITANI

MARZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PARENTE ARTURO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FATA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante ed Amministratore Delegato Avv. R.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio

dell’avvocato GELLI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

AUGERI ERASMO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.H.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 186/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 22/11/07, depositata il 17/01/2008 R.G.N. 4285/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato DOMENICO BONACCORSI (per delega dell’Avv. PARENTE

ARTURO);

udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO (per delega dell’Avv. AUGERI

ERASMO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso con l’accoglimento del primo motivo

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Napoli H.B., quale proprietario di autovettura, e la s.p.a. FATA, assicuratrice del veicolo, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di uno scontro occorso il (OMISSIS) sull’autostrada (OMISSIS).

Il B. e’ rimasto contumace, mentre la FATA ha resistito alla domanda, assumendo che lo scontro doveva imputarsi all’esclusiva responsabilita’ dell’attore.

Esperita l’istruttoria, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda attrice, condannando i convenuti, in via fra loro solidale, a pagare in risarcimento dei danni la somma di L. 290 milioni, oltre interessi e spese giudiziali.

Proposto appello principale da FATA, che lamentava l’erronea valutazione delle prove sulla responsabilita’ e l’eccessiva entita’ della somma liquidata in risarcimento dei danni, nonche’ appello incidentale dal G., anch’egli in ordine alla liquidazione dei danni, con sentenza n. 186/08, depositata il 17.1.2008, la Corte di appello di Napoli, rilevato che da alcuni documenti in atti risulta che proprietario dell’autovettura del danneggiante non fosse il B., ma certo S.B., nato in (OMISSIS) e domiciliato presso il campo profughi di (OMISSIS), ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado, per la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, ed ha rinviato la causa al Tribunale per l’integrazione del contraddittorio.

Il G. propone due motivi di ricorso per cassazione, a cui resiste FATA con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ed erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha interferito di ufficio su questione sulla quale non le era consentito pronunciare in mancanza di domanda di parte.

Rileva che nella specie non si trattava di applicare le norme giuridiche in tema di legittimazione al processo, ma di accertare un presupposto di fatto, cioe’ quale fosse l’effettivo proprietario dell’autovettura coinvolta nel sinistro, presupposto che non ha mai costituito oggetto di controversia.

Nessuna delle parti ha mai negato che il B. fosse l’effettivo proprietario della vettura il cui conducente era indicato dall’attore come responsabile del sinistro, ne’ in primo grado, ne’ in appello;

tanto che FATA ha proposto appello esclusivamente per ragioni attinenti al merito della controversia ed alla ripartizione delle responsabilita’.

Da cio’ deriva, fra l’altro, che la sentenza di primo grado e’ passata in giudicato, nella parte relativa alla titolarita’ attiva e passiva del rapporto, sicche’ la Corte di appello non avrebbe potuto neppur prendere in esame la questione.

2.- Il motivo e’ manifestamente fondato.

Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilita’ ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., sollevata dalla resistente.

Il quesito di diritto prospetta correttamente la questione giuridica sottoposta alla Corte e l’errore commesso dalla Corte di appello nel mettere in questione di ufficio l’accertamento di una questione di fatto (titolarita’ del rapporto controverso) e, pur se effettivamente alcune norme richiamate dal ricorrente non sono in termini, non vi e’ possibilita’ di dubbio sull’individuazione del principio giuridico di cui si denuncia la violazione.

Quanto al merito, la Corte di appello ha erroneamente qualificato come un problema esclusivamente giuridico di legittimazione passiva al giudizio – su cui il giudice puo’ pronunciare di ufficio, soprattutto per quanto attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio – una questione che attiene invece alla prospettazione dei fatti, cioe’ all’individuazione del soggetto titolare del rapporto controverso.

Trattasi di prospettazione sulla quale entrambe le parti si sono trovate d’accordo nel corso del giudizio, nel senso che l’attore ha individuato il proprietario dell’autovettura nel B. e la convenuta FATA non ha contestato la circostanza, difendendosi esclusivamente nel merito, sebbene essa, quale assicuratrice della vettura, ben sapesse o potesse sapere con chi aveva concluso il contratto di assicurazione.

Su tali circostanze il giudice non aveva alcun potere di interferire, prospettando una diversa versione dei fatti, se non incorrendo in violazione del principio dispositivo, correttamente invocato dal ricorrente in questa sede.

Sorprende fra l’altro che a tale conclusione la Corte di appello sia giunta non sulla base di documenti ineccepibili ed incontestabili, acquisiti al processo -quale in ipotesi un contratto di compravendita dell’autovettura munito di data certa; una confessione giudiziale del convenuto; le risultanze del PRA, ecc. -ma sulla base della dichiarazione resa da un terzo (il S.B.) alla polizia stradale, dichiarazione che e’ da ritenere di per se’ inidonea a fornire la prova di chi fosse l’effettivo proprietario della vettura:

per di piu’ in contrasto con le risultanze del registro automobilistico e con le affermazioni rese in giudizio da entrambe le parti contendenti.

3.- Il secondo motivo di ricorso, che attiene all’erroneita’ in fatto di quanto affermato dalla Corte di appello circa la proprieta’ dell’autoveicolo, cosi’ come ogni altra censura, risultano assorbiti.

4.- La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinche’ decida la controversia nel merito, sulla base dei motivi di appello prospettati dalle parti.

5.- Il giudice di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

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