Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6541 del 22/03/2011

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 22/03/2011), n.6541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), M.F. nato a PIACENZA

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato COMI VINCENZO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SPALLA PIERO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONE S.P.A. (OMISSIS);

– intimato –

e da:

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONE S.P.A. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI

MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.G. (OMISSIS), M.F. nato a

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 308/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 230/02/2007, depositata il

13/02/2008 R.G.N. 1986/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato NICOLA D’ANGELO (per delega dell’Avv. PIERO SPALLA);

udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso con il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G., agendo anche per il figlio minore F., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Piacenza il F.G.V.S., istituito presso l’I.N.A. e la S.A.I. per ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla morte della moglie e alle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto e che riteneva doversi attribuire all’esclusiva responsabilita’ del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.

La S.A.I. resisteva alla domanda sostenendone l’infondatezza.

Il G.o.a. accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo che il M. aveva presuntivamente concorso al 50% nel verificarsi del sinistro.

Proponeva appello la Fondiaria S.A.I., incorporante l’impresa designata, chiedendo il rigetto di ogni domanda per totale infondatezza e lamentanza l’erronea valutazione delle risultanze.

Resistevano M.G. e M.F. che proponevano appello incidentale.

La Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento del gravame proposto da Fondiaria S.A.I., rigettava ogni domanda di risarcimento proposta da M.G. e M.F. contro il F.G.V.S.;

condannava i predetti, in solido, a rimborsare alla Fondiaria – S.A.I. le spese dei due gradi del giudizio; condannava gli stessi a restituire la somma ad essi versata dall’appellante, oltre accessori.

Proponevano ricorso per cassazione M.G. e M. F..

Resisteva la Fondiaria S.A.I. s.p.a. (gia’ S.A.I. – Societa’ Assicuratrice Industriale s.p.a.), giusta fusione per incorporazione della Compagnia “La Fondiaria Assicurazioni s.p.a.” nella S.A.I. s.p.a., nella qualita’ di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

La Fondiaria proponeva ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico mezzo d’impugnazione parte ricorrente denuncia “Vizio di motivazione; omessa o comunque insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia in relazione alla valutazione e interpretazione degli atti del processo (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Sostengono G. e M.F. che la Corte di Bologna ha errato per non aver correttamente valutato gli atti del processo e per aver fondato la sua pronuncia su presupposti di fatto in contrasto con le risultanze probatorie.

Il motivo e’ fondato.

La motivazione dell’impugnata sentenza si fonda infatti su considerazioni del tutto ipotetiche e prive di concreti riscontri probatori quali la disattenzione del conducente, una eventuale conversazione con la moglie o una competizione con l’altro veicolo per non farsi sorpassare. Non viene invece valorizzata la testimonianza del V. dalla quale risulta che un veicolo comunque lo sorpasso’ a forte velocita’.

La C.A. non ha inoltre preso in considerazione le osservazioni esposte dal perito del P.M. sulla possibilita’ che la sbandata dell’auto del M. e la conseguente uscita di strada siano state causate da un ostacolo improvviso e imprevedibile.

Si deve peraltro osservare che in caso di azione diretta proposta, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi e’ obbligo di assicurazione la prova puo’ essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza, ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Cass., 18.11.2005, n. 24449).

Per le ragioni che precedono la motivazione dell’impugnata sentenza appare dunque contraddittoria e insufficiente e il motivo deve essere accolto.

Con il ricorso incidentale condizionato si denuncia “Violazione della L. n. 990 del 1969, art. 21 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo deve considerarsi assorbito.

In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Deve considerarsi assorbito il ricorso incidentale.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso principale, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA