Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6541 del 18/03/2010

Cassazione civile sez. II, 18/03/2010, (ud. 16/06/2009, dep. 18/03/2010), n.6541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14773/2005 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO

10, presso lo studio dell’avvocato LORENZANI Marcello, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMADINI ROMANA;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA GORIZIA in persona del legale rappresentante il Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIAG G BELLI 27,

presso lo studio dell’avvocato GALANTE ROSSELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ARMARGLI Renato;

PROVINCIA GORIZIA in persona del Dirigente della Direzione Territorio

e Ambiente Ing. G.F., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIAG G BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato GALANTE

ROSSELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ARMARGLI RENATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 107/2005 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata

il 21/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2009 dal Consigliere Dott. maria ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato GALANTE Rosella con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ARMAROLI Renato, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per accoglimento con rinvio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – C.S., titolare della ditta C.A.R. Auto di Calligaro Silvano, propose opposizione avverso la ordinanza ingiunzione emessa il 5 maggio 2003 dalla Provincia di Gorizia, Direzione Territorio e Ambiente, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 805,00 per la violazione del D.Lgs. n. 95 del 1992, art. 6, comma 3, lett. a).

Si costituì in giudizio la Provincia di Gorizia, in persona del dirigente della predetta Direzione, eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso, per essere stato lo stesso proposto nei confronti della Provincia di Gorizia in persona del Presidente pro tempore anzichè nella persona del dirigente della stessa Direzione Territorio e Ambiente, unico legittimato a stare in giudizio in virtù del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 103, comma 3, lett. g), e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4, nonchè della disposizione di cui all’art. 43, terzo comma, lett. a), dello statuto della Provincia di Gorizia. In subordine, l’Ente dedusse la infondatezza del ricorso.

L’adito Tribunale di Gorizia, con sentenza depositata il 21 marzo 2005, in accoglimento della eccezione della resistente, dichiarò inammissibile il ricorso, osservando che, in base alla prima delle norme richiamate, spetta ai dirigenti il potere di irrogare le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia, e che, alla stregua della seconda, è l’autorità che ha emesso la ordinanza a poter stare in giudizio, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale alla irrogazione della sanzione, e quindi legittimata a resistere all’azione intrapresa dall’ingiunto.

Pertanto, il ricorrente, convenendo in giudizio la Provincia di Gorizia in persona del Presidente pro tempore e non, invece, il dirigente della Direzione Territorio e Ambiente di detta Provincia, autorità che aveva emesso la ordinanza ingiunzione in questione, aveva citato un soggetto diverso dal legittimato passivo, sostanziale e processuale. Il Tribunale dichiarò, quindi, compensate tra le parti le spese del giudizio.

2. – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resistono con controricorso la Provincia di Gorizia in persona del Presidente e la stessa Provincia in persona del Dirigente della Direzione Territorio e Ambiente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con la prima censura, si lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 103, comma 3, lett. g), e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4, nonchè dell’art. 43, comma 3, lett. a), dello statuto della Provincia di Gorizia. Il ricorrente osserva che l’invocato statuto prevede, all’art. 36, comma 3, lett. c), tra le competenze del Presidente della Provincia, la legittimazione a stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi in veste di attore o di convenuto nell’ambito del potere di rappresentanza generale dell’ente. Invece, l’art. 43, che stabilisce i compiti del dirigente, al comma 3, lett. a), dispone che i dirigenti adottano tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. Per tale ragione, i dirigenti, secondo il giudice di merito, sarebbero anche i soli legittimati ad impegnare la stessa Amministrazione in giudizio, in relazione alle ordinanze dagli stessi emesse. Il giudicante sarebbe andato, secondo il ricorrente, oltre le istanze della parte resistente – quale si era costituita nel giudizio in persona del dirigente della Direzione Territorio e Ambiente -, ritenendo che si sarebbe dovuto citare direttamente quella Direzione.

2. – Con il secondo motivo, si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. Si lamenta, in particolare, che, avendo il ricorrente convenuto in giudizio la Provincia di Gorizia in persona del suo Presidente, ed essendosi, invece, costituito in giudizio l’Ente in persona del dirigente della Direzione Territorio e Ambiente, il giudicante aveva accolto la eccezione della Provincia in persona del predetto dirigente, ma aveva ritenuto il ricorso inammissibile in base al rilievo che avrebbe dovuto essere citata in giudizio direttamente la direzione Territorio e Ambiente della Provincia stessa, senza dichiarare la estraneità della Provincia in persona del sui dirigente e la contumacia della Provincia in persona del suo Presidente.

3. – Con la terza censura, si denuncia la nullità del procedimento per estraneità del resistente. Il Tribunale, nonostante la decisione sulla inammissibilità del ricorso, aveva considerato parte del giudizio il dirigente, dichiarando la compensazione tra le parti delle spese processuali.

4.1. – Le censure, che, siccome strettamente connesse sul piano logico-giuridico, vanno esaminate congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento nei sensi di seguito precisati.

4.2. Deve, ai fini della decisione, anzitutto rilevarsi che, a prescindere dal soggetto citato, nella specie, a comparire in giudizio, la Provincia si è costituita nella persona del Dirigente della Direzione Territorio e Ambiente, cioè del soggetto che, secondo lo stesso giudicante, era il legittimato passivo in relazione alla opposizione alla ordinanza ingiunzione in quanto autorità che aveva emesso la ordinanza medesima: sicchè contraddittoriamente il giudice di merito ha preso in esame la eccezione preliminare della resistente, dichiarando inammissibile il ricorso per non essere stata citata la predetta Direzione, e disponendo la compensazione tra le parti delle spese processuali.

4.3. – Nè il lamentato errore in cui sarebbe incorso il ricorrente nella individuazione del soggetto legittimato a resistere alla opposizione avrebbe potuto, come ritenuto dal Tribunale, sortire come effetto la inammissibilità del ricorso. Deve, in proposito, ribadirsi l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 21624 del 2006 (cui hanno fatto seguito le sentenze di questa Sezione n. 12738 del 2007 e n. 14094 del 2008), secondo il quale, nella materia de qua, l’individuazione dell’ente od organo legittimato passivamente è affidata in via autonoma all’ufficio giudiziario dinanzi al quale è proposta l’opposizione, sul quale grava l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione della udienza al soggetto passivamente legittimato, e che assume la definitiva responsabilità della relativa individuazione, senza essere affatto vincolato all’indicazione del ricorrente.

Quest’ultima, se errata e condivisa dall’ufficio notificante, può comportare soltanto un vizio della sentenza e non certamente l’inammissibilità dell’atto introduttivo. Quindi, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto, ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo.

In applicazione dei richiamati principi di diritto, risulta errata la decisione impugnata, che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso.

5. – Conclusivamente, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che viene designato nel Tribunale di Gorizia in persona di diverso giudicante – cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio – che si atterrà ai principi di diritto enunciati sub 4.2 e 4.3.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Gorizia in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2010

 

 

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