Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6541 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21989-2019 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

DARDANELLI 15, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MACCHIONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSELLA SCANDURRA;

– ricorrente –

contro

CISA APPALTI DI D.I. & C SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANNICOLA SCARCIOLLA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il

23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ordinanza del 23/5/2019 il Tribunale di Teramo ha accolto il reclamo proposto dalla Cisa Appalti di D.I. & c. s.a.s. avverso il decreto con cui F.F. era stato ammesso alla procedura di liquidazione ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 14-ter e ha revocato la disposta apertura della procedura, a spese compensate;

secondo il Tribunale l’inclusione, pacificamente avvenuta, nel piano di liquidazione di svariati beni ricompresi in un fondo patrimoniale, in violazione del divieto contenuto nella L. n. 3 del 2012, art. 14 ter, comma 6, lett. c), determinava la necessità di revocare l’ammissione stessa, e non comportava la semplice eliminazione dei beni compresi nel fondo, come sostenuto dal F., dal momento che i beni costituiti nel fondo costituivano la quasi totalità dei cespiti offerti e senza di essi i beni residui presentavano un valore quasi irrisorio;

avverso la predetta ordinanza, notificata il 23/5/2019, ha proposto ricorso per cassazione F.F. con atto notificato il 19/7/2019, svolgendo quattro motivi, a cui ha resistito con controricorso notificato il 30.9.2019 la Cisa Appalti di D.I. & c. s.n.c. chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, e manifesta illogicità della motivazione;

il motivo appare inammissibile perchè propone una censura totalmente generica e denuncia una pretesa contraddittorietà in realtà insussistente;

il Tribunale ha infatti dato conto del valore “azzerato” delle quote sociali non ricomprese nel fondo patrimoniale e del valore di soli 1.000 Euro della vettura Nissan K12;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 116 c.p.c.;

il motivo propone una censura inammissibile., priva di reale contenuto critico, e in realtà si limita, sotto l’apparente formulazione come doglianza di violazione di legge, a esprimere dissenso rispetto alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Sez. 2, n. 11176 del 08/05/2017, Rv. 644208 – 01);

il principio del libero convincimento, posto a fondamento dell’art. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828 – 01, Sez. 3, n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01);

con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 111 Cost.;

anche questo motivo appare privo di reale contenuto critico rispetto alla decisione impugnata e ad essa neppure si riferisce con collegamenti logici pertinenti e argomentati; con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia violazione della L. n. 3 del 2012, art. 6, comma 2, lett. a), e omesso insufficiente e contraddittorio esame di un fatto decisivo;

il quarto motivo, in parte, addebita al provvedimento impugnato violazioni di legge inconferenti perchè relative al ricorso per cassazione come l’art. 366 c.p.c., comma 2 (forse 1?), n. 4, e l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

il motivo, per il resto, richiede alla Corte di esaminare direttamente risultanze probatorie, neppure trascritte e genericamente richiamate, con palese difetto di autosufficienza, e di rivalutare nel merito la decisione impugnata;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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