Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6541 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2020, (ud. 25/06/2019, dep. 09/03/2020), n.6541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14207/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), rapp.ta e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale per legge è

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.F.P. S.R.L., con sede in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, Sez. Staccata di Brescia Sez. 66 n. 123/66/2011

depositata il 14 luglio 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno

2019 dal Consigliere Luigi Nocella.

Fatto

RILEVATO

che:

La s.r.l. P.F.P., esercente attività immobiliare in Bergamo, impugnava innanzi alla CTP della stessa città l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificatile dall’Agenzia delle Entrate di Bergamo (OMISSIS), con il quale questa, sulla scorta di una serie di elementi ritenuti significativi, aveva contestato gravi incongruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli dei valori commerciali normali degli immobili venduti o comunque a quelli ricavabili dai mutui accesi per l’acquisto, ed aveva accertato per l’esercizio 2005, maggiori ricavi rispettivamente per Euro 925.836,00, richiedendo maggiori IRES, IVA ed IRAP, ed irrogando le connesse sanzioni.

Nel contraddittorio con l’Agenzia resistente, l’adita CTP con sentenza n. 82/02/2009 accoglieva il ricorso relativamente alle riprese fiscali sugli immobili di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre confermava le riprese relative agli immobili siti nei comuni di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

Su appello dell’Agenzia, detta decisione, è stata confermata dalla CTR della Lombardia Sez. Stacc. di Brescia, con la sentenza oggi impugnata. Il Giudice d’appello, ha ritenuto che la sentenza appellata avesse “compiuto un dettagliato esame di tutta la controversia, arrivando a confermare l’operato dell’Ufficio in due comuni ed accogliendo invece la richiesta del contribuente sugli altri tre comuni”; e che a fronte di tale analitica disamina “L’appello dell’Ufficio appare inconsistente e non chiaro, limitandosi a ripetere quanto già affermato in primo grado e non tenendo conto della varie osservazioni e precisazioni avanzate dal contribuente”.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 31.05.2012 e depositato l’.2013, articolando un unico motivo di censura.

La Società intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’Agenzia denuncia insufficiente motivazione della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa la decisiva circostanza dell’occultamento dei maggiori ricavi oggetto d’accertamento, in ordine alla cui congruità la Società non aveva fornito alcun significativo elemento probatorio: dopo avere riprodotto le censure articolate con l’appello in relazione alle singole vendite i cui ricavi erano stati ripresi a tassazione, sostiene che i Giudici d’appello non si sono espressi sulle specifiche allegazioni, ciascuna delle quali sarebbe stata decisiva per le ragioni che sinteticamente riporta in ricorso (pag. 14); e che tale statuizione non sarebbe neppure integrabile con la motivazione della sentenza della CTP, sofferente della medesima genericità e carenza di descrizione del percorso logico-giuridico seguito.

Il ricorso è inammissibile perchè fondato su ragioni che tendono a provocare una valutazione delle fonti di prova (nella specie indiziarie) diversa da quella, in parte qua conforme, resa nei due gradi del giudizio di merito. Invero l’Agenzia ricorrente, pur indicando una serie di elementi lato sensu incidenti sulla valutazione di possibile fondatezza dell’accertamento, non ne ha descritto in modo adeguato la decisività nel bilanciamento valutativo operato dai giudici di merito, raffrontandoli con gli altri offerti dalla controparte e, soprattutto, con quelli che erano stati tenuti presenti dalla CTP prima e dalla CTR poi per differenziare le decisioni relative alle diverse vendite. D’altronde la medesima ricorrente non ha indicato sotto quale profilo la complessiva valutazione degli elementi indiziari offerti hinc et inde sia viziata da scorrettezza giuridica o incoerenza logico-formale, che rappresentano gli unici parametri di giudizio attraverso i quali la Corte può censurare la valutazione probatoria operata dal Giudice del merito (cfr. Cass. sez. V ord. 4.08.2017 n. 19547; Cass. sez. V 26.02.2009 n. 4589).

Sotto diverso profilo va evidenziato come l’Agenzia ricorrente non solo non abbia provato di aver dedotto anche in appello specifica doglianza circa gli elementi indiziari ricavabili dai dati contabili della dichiarazione dei redditi, ma neppure evidenzia analiticamente di quali dati si trattava e quale fosse il risultato inferenziale ricavabile; e parimenti, in relazione agli altri elementi della cui inadeguata motivazione si duole, non è dato comprendere nè se ed in base a quali considerazioni i giudici del merito non li avrebbero tenuti presenti nel loro libero apprezzamento, nè quali conseguenze inferenziali se ne sarebbero dovute ricavare e quale decisiva incidenza esse avrebbero potuto produrre nell’apprezzamento medesimo.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

tuttavia non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione della Società intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA