Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 654 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 12/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.12/01/2017),  n. 654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11071-2014 proposto da:

M.M., (OMISSIS), C.C., elettivamente

domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato PAOLO

CANONACO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO

BARANELLO;

– ricorrenti –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, che lo

rappresenta difende unitamente all’avvocato FABIO BARANELLO;

– controricorrente –

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA SPERANZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO TESTA;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 52/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato CANONACO Paolo, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TESTA Filippo, difensore dei resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale;

accoglimento ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del 3^ motivo del

ricorso principale ed accoglimento del resto e del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza depositata il 22/10/2002, rigettò la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita di un immobile e di restituzione dello stesso, avanzata da P.G., promittente alienante, nei confronti di C.C., promissario acquirente, il quale non aveva consentito, secondo la prospettazione attorea, di addivenire alla stipula del contratto definitivo e aveva omesso di versare il saldo, nonchè di M.M., che il predetto immobile occupava. Con la stessa sentenza venne, del pari, disattesa la domanda riconvenzionale del C. (la M. non si era costituita), il quale aveva, a sua volta, chiesto risolversi il contratto per colpa del P., con condanna di costui alla restituzione degli acconti versati, maggiorati d’interessi e rivalutazione.

Con sentenza depositata l’8/2/2005 la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinto l’appello principale del P., accogliendo le istanze del C., qualificate come appello incidentale, risolse il contratto per inadempimento del P., condannato a restituire al promissario acquirente gli acconti ricevuti, quantificati in 57.491 Euro, oltre interessi; nonchè a rimborsare le spese legali alla M. (costituitasi in quel grado), compensando per intero quelle tra l’appellante e l’appellato C..

2. Avverso quest’ultima decisione il P. proponeva ricorso per cassazione, corredato da quattro doglianze.

La Corte di cassazione, Sezione 2^ Civile, con sentenza n. 5043 del dell’1/3/2012, così dispose: “Accoglie per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo del ricorso; dichiara inammissibili il secondo ed il quarto motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame, nei termini di cui in motivazione, alla Corte d’Appello de L’Aquila, la quale provvederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.”

Per quel che qui è opportuno anticipare va rilevato che con il primo motivo il P. si era doluto della qualificazione quale appello incidentale delle difese del C., il quale si era limitato a resistere all’appello evocando i propri precedenti scritti defensionali, con la conseguenza che la Corte territoriale aveva deciso ultra petita.

Con il terzo il ricorrente aveva dedotto l’erronea interpretazione della propria domanda, la quale aveva azionato due titoli: quello contrattuale nei confronti del C. e quello dominicale nei confronti della M., la quale occupava senza titolo opponibile il manufatto.

La Corte de L’Aquila, in sede di giudizio di rinvio, parzialmente accolto l’appello del P., condannò la M. a restituire l’immobile e dichiarate inammissibili le restanti domande, compensò per intero fra le parti le spese legali di tutti i gradi del giudizio.

3. Avverso quest’ultima decisione C.C. e M.M. avanzano nuovo ricorso per cassazione.

P.G., si costituisce con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale, avversato dai ricorrenti principali con ulteriore controricorso. Con quest’ultimo strumento, oltre a contestarsi le avverse conclusioni, viene, in primo luogo, avanzata una eccezione d’inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di procura speciale, non potendosi ritenere tale quella a margine dell’atto, a cagione della sua estrema genericità.

Hanno depositato memorie illustrative entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Dopo aver delineato, per sommi capi, la portata dell’efficacia delle statuizioni cassatorie di legittimità e dei motivi di ricorso accolti dalla sentenza di legittimità, entrambi i ricorrenti delineano il primo motivo di censura, denunziante violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 2909 c.c., artt. 384 e 394 c.p.c., nonchè vizio motivazionale, in ordine all’interpretazione della sentenza di legittimità adottata dalla Corte del rinvio.

Non era più controvertibile che il Giudice di legittimità, secondo i ricorrenti, aveva definitivamente fatto venir meno “l’unica pronuncia di risoluzione per inadempimento contrattuale di una delle due parti (quella pronunciata dalla Corte d’Appello di Campobasso, per inadempimento accertato del P.)”. Di conseguenza, non poteva condividersi l’affermazione della Corte del rinvio, secondo la quale la risoluzione per inadempimento del contratto, dichiarata dalla Corte aquilana era da ritenersi intangibile, con la conseguenza che dovevasi provvedere sugli effetti restitutori.

Esattamente al contrario, andava giudicata “estranea all’oggetto del giudizio ogni questione relativa alla risoluzione del contratto, giacchè con riferimento alla risoluzione per inadempimento grave del P. era intervenuto il “dictum” della Suprema Corte, e per quanto riguarda la contrapposta domanda di risoluzione per inadempimento del C., il definitivo rigetto della domanda era passato in giudicato a seguito della pronuncia di inammissibilità del secondo e quarto motivo del ricorso”.

Il motivo merita di essere accolto in quanto fondato.

In riferimento al giudizio di rinvio, se la sentenza dei giudici di merito è stata cassata per i concorrenti motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato, ma, in relazione ai punti decisivi e non congruamente valutati della sentenza cassata, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, ha il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza della Corte di cassazione, la cui portata vincolante è limitata all’enunciazione della corretta interpretazione della norma di legge, e non si estende alla sussunzione della norma stessa della fattispecie concreta, essendo tale fase del procedimento logico compresa nell’ambito del libero riesame affidato alla nuova autorità giurisdizionale Sez. L. n. 1807 del 27/8/2007, Rv. 598595).

Ciò premesso, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente – indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest’ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Sez. L., n. 13719 del 14/6/2006, Rv. 590355).

Peraltro, il giudice del rinvio, al quale sia stata demandata una valutazione da compiere sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito, non può trarre indicazioni – al riguardo – neppure dalla stessa sentenza di annullamento, la cui interpretazione incontra i limiti istituzionali propri del sindacato di legittimità, che escludono per la S.C. ogni potere di valutazione delle prove (Sez. 3, n. 13358 del 12/6/2014, Rv. 631758).

Fatte queste essenziali, ma doverose premesse risulta piuttosto evidente l’errore nel quale è incorsa la Corte di merito, in funzione di giudice del rinvio, avendo ritenuto che la Corte d’appello, con statuizione non impugnata avesse risolto il contratto. Per contro, deve osservarsi che il Tribunale aveva rigettato le domande di risoluzione, reciprocamente proposte (in via principale, dal P. e in via riconvenzionale, dal C.) e la statuizione della Corte d’appello, che aveva risolto il contratto per colpa del P., era stata travolta dalla pronuncia di annullamento emessa da questa Corte, la quale, accogliendo il primo motivo del ricorso proposto dal P., aveva escluso che il C. (appellato) avesse proposto appello incidentale sul punto, essendosi “limitato a resistere all’appello del P.”.

Pertanto, non restava che concludere per la maturata preclusione in ordine alla reciproca domanda di risoluzione negoziale per colpa.

5. Con il secondo motivo il C. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2036 c.c., artt. 333, 343 e 346 c.p.c., nonchè vizio motivazionale.

Nonostante la censurata qualità d’appello incidentale, non era dubbio che il C. nel corso del giudizio di merito aveva lamentato il grave inadempimento avverso, chiedendo la restituzione della parte prezzo versata. Per contro, illogicamente il Giudice del rinvio aveva ammesso la domanda di restituzione avanzata dal P., sol perchè la Corte di legittimità aveva annullato il terzo motivo del ricorso di cui si è sopra detto.

Trattasi di doglianza che coglie nel segno.

L’accoglimento del terzo motivo operato in sede di legittimità, come si è visto, concerne la domanda di restituzione dell’immobile avanzata dal P. nei confronti della M., assegnataria dell’immobile, quale casa coniugale. Il Giudice del rinvio nega il diritto alla restituzione della parte prezzo versata dal C. (peraltro, sempre presupponendo l’intervenuta risoluzione per colpa) assumendo che, tenuto conto della sentenza rescindente, sul punto non potevasi considerare formulata domanda di sorta da parte del C. e rientrando “nell’autonomia delle parti disporre delle conseguenze della risoluzione e, pertanto, chiedere, o no, la restituzione della prestazione eseguita”.

Per contro, in una situazione nella quale, come si è visto, non risulta affermata la risoluzione per colpa, si mostra irragionevole e lesiva del sinallagma la condanna alla restituzione dell’immobile (sia pure rivolta alla M., detentrice qualificata del C.), senza aver del pari previsto la restituzione della parte prezzo versata, secondo la misura stimata di giustizia.

6. Con il terzo motivo, denunziante violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 948 e 2036, M.M., terza detentrice qualificata dell’immobile, in forza di statuizione giudiziale, emessa in sede di separazione personale dal marito, si duole della erronea applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità.

L’aver riconosciuto che il P. aveva azionato due titoli, l’uno contrattuale (contro il C.) e l’altro dominicale (contro la M.) non era bastevole a sorreggere la condanna alla restituzione del bene, non essendosi “tenuto conto della circostanza che, la ricorrente, aveva legittimamente ottenuto il possesso dell’immobile dal coniuge in virtù degli effetti anticipatori del contratto preliminare – mai risolto – e che pertanto legittimamente aveva un titolo per rivendicare il possesso dell’immobile nei confronti del soggetto che lo aveva compromesso e che, in virtù di questo atto (mai risolto) ne aveva possesso e disponibilità”.

La doglianza non può essere accolta.

La pretesa della M. di continuare a godere dell’immobile sulla base di quanto esposto in ricorso non ha fondamento. La circostanza che la predetta sia rimasta ad abitare la casa, prima in virtù del preliminare, insieme al marito, e poi in virtù di sentenza di separazione personale, non la costituisce titolare di una posizione reale contrapponibile al diritto di proprietà del P.. Nè costui ha necessità di dimostrare in rivendicazione il diritto a conseguire la restituzione del bene, ove il titolo che sorregge la legittimazione della M. venisse a mancare, non potendo la stessa vantare, siccome pretende, un diritto di pari rango da contrapporre a quello del proprietario.

7. Con l’unico, articolato motivo di censura incidentale il P. denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, comma 1, nonchè dell’art. 1362 c.c. e ss.

Assume il ricorrente che la Corte di merito, facendo luogo ad un procedimento interpretativo contrario ai canoni legali, violando anche il principio di conservazione degli atti, aveva negato il diritto al pagamento “di una somma pari ai canoni di locazione”, in quanto oggetto del secondo motivo del primigenio ricorso, dichiarato inammissibile in sede di legittimità.

L’effetto restitutorio, al contrario, costituiva fenomeno direttamente correlato alla risoluzione del contratto e da essa non scindibile.

In ogni caso, nel corpo motivazionale la Corte di cassazione aveva dichiarato il predetto motivo assorbito; nel mentre la dichiarazione d’inammissibilità, presente solo nel dispositivo, non impediva affatto il soddisfacimento della pretesa. Il Giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere, constatata la discrepanza, ad una interpretazione logica dell’intera sentenza, privilegiando una lettura che consentisse di recuperare l’effettiva portata della statuizione. Stando così le cose, per il ricorrente “non si era formato il giudicato sul punto, per cui la domanda del P. poteva essere oggetto di esame e di giudizio”.

Il motivo deve essere accolto.

Occorre rilevare che il secondo motivo vagliato con la sentenza di cassazione si articolava in più punti e se è pur vero che il dispositivo liquida il predetto motivo con la statuizione d’inammissibilità, appare ben evidente che la questione che qui rileva avrebbe potuto essere definita solo col riesame di merito. Si legge, infatti, testualmente nella sentenza di questa Corte che “il mancato riscontro (…) della domanda di risoluzione del Passerella assorbe la censura in esame anche in ordine alla denegata condanna al pagamenti di somma pari ai canoni di locazione – quale manifestazione del diritto restitutorio conseguente alla risoluzione”.

Nell’ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicchè, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene (Sez. 3, n. 9244 del 18/4/2007, Rv. 597872). Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione e la pronuncia adottata in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale correggibile (Sez. 2, ord., n. 15321 del 12/9/2012, Rv. 623969). Nel caso di specie appare ineludibilmente consequenziale l’assorbimento della doglianza in quanto correlato al decisum riguardante le altre censure.

In ragione di quanto svolto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità, cosicchè si decida in ordine ai reciproci diritti, tenendosi conto che non risulta esservi statuizione di risoluzione per inadempimento di alcuna delle parti e che la M. non è portatrice di autonomo titolo da contrapporre a quello del proprietario. Restano salvi gli effetti del sopraggiungere di un eventuale mutuo dissenso che sciolga il contratto.

PQM

Rigetta il terzo motivo del ricorso principale; accoglie per quanto di ragione i restanti motivi del ricorso principale, nonchè il motivo del ricorso incidentale. Cassa e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA